Guida in stato di ebbrezza, no al ritiro della patente se il veicolo utilizzato non la richiede
Chi viene beccato ubriaco alla guida di un veicolo che non richiede la patente non può subire, come sanzione amministrativa accessoria, il ritiro del titolo di guida. La sospensione della patente, infatti, sarebbe illegittima perché la guida di quel mezzo non necessita per legge di nessuna abilitazione.
Così la Cassazione con la sentenza 19646/10 ha annullato senza rinvio il provvedimento di sospensione della patente di guida inflitto ad un uomo colto dalla polizia in stato di ebbrezza alcolica mentre era alla guida della sua Piaggio Ape 50 cc. Il ciclomotore condotto dall’imputato non richiede, ai sensi degli articoli 50 e 116 Codice della strada, il conseguimento - per la guida - di una patente. Di conseguenza, non poteva essere irrogato nei confronti dell’imputato il ritiro della patente come sanzione amministrativa accessoria. Verdetto in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sospensione della patente, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui che li ha commessi conducendo veicoli per la cui guida non è richiesta alcuna abilitazione.
LASTAMPA.it: Guida in stato di ebbrezza, no al ritiro della patente se il veicolo utilizzato non la richiede
... cioè ... bevo come una spugna, e nonostante tutto mi metto alla guida di un'Ape 50 non mi ritirano la patente perchè non è necessario quel documento per guidare quel mezzo...
... buono a sapersi...
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Chi viene beccato ubriaco alla guida di un veicolo che non richiede la patente non può subire, come sanzione amministrativa accessoria, il ritiro del titolo di guida. La sospensione della patente, infatti, sarebbe illegittima perché la guida di quel mezzo non necessita per legge di nessuna abilitazione.
Così la Cassazione con la sentenza 19646/10 ha annullato senza rinvio il provvedimento di sospensione della patente di guida inflitto ad un uomo colto dalla polizia in stato di ebbrezza alcolica mentre era alla guida della sua Piaggio Ape 50 cc. Il ciclomotore condotto dall’imputato non richiede, ai sensi degli articoli 50 e 116 Codice della strada, il conseguimento - per la guida - di una patente. Di conseguenza, non poteva essere irrogato nei confronti dell’imputato il ritiro della patente come sanzione amministrativa accessoria. Verdetto in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sospensione della patente, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui che li ha commessi conducendo veicoli per la cui guida non è richiesta alcuna abilitazione.
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... cioè ... bevo come una spugna, e nonostante tutto mi metto alla guida di un'Ape 50 non mi ritirano la patente perchè non è necessario quel documento per guidare quel mezzo...
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