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  • Fighter21
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    • May 2005
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    • Nella Torino bianconera
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    #61
    Originariamente Scritto da quellogrosso Visualizza Messaggio
    Risulti abitante di un appartamento di cui non sei proprietario...ok, ma bisogna vedere secondo quale titolo godi dell'appartamento (locazione, comodato anche gratuito ecc.).
    Il diritto italiano tutela in caso di separazione-divorzio in primo luogo i figli minorenni o non autosufficienti, poi il coniuge debole (in genere di fatto è la donna, ma non necessariamente).
    L'art.155 c.c. fa riferimento alla "casa familiare": il godimento di essa è attribuito dal giudice tenendo conto prioritariamente dell'interesse de ifigli, considerando anche la regolazione dei rapporti economici dei genitori e il titolo di proprietà.
    Ogni caso va valutato preventivamente e in concreto, perchè i rapporti patrimoniali tra coniugi sono una questione complessa, che si complica ancor di + in caso di separazione o divorzio. La cosa migliore è tutelarsi prima ancora di sposarsi (per tutelarsi intendo non necessariamente fare operazioni e trasferimenti di diritti, ma parlare con uno specialista che faccia un quadro della situazione, dei diritti, dei doveri e in caso di futura separazione indichi a grandi linee le conseguenze giuridiche) e comunque durante il matrimonio non appena si ha il sentore che questo potrà finire (in modo da salvare il salvabile quando ancora il coniuge non si è preparato e non sospetta cambiamenti patrimoniali).

    ad esempio, pensa di avere moglie e figlio e di vivere nella casa di tuo padre.
    in sede di giudizio di separazione personale tra coniugi, può essere assegnato l'appartamento di proprietà del padre del coniuge, e da questi concesso in comodato al figlio, alla moglie del figlio (che era il comodatario)
    La posizione di assegnataria dell'appartamento è parificata dalla giurisprudenza a quella del comodatario (ritengono infatti le sezioni unite - sent. 13603\ 2004 - che il provvedimento di assegnazione in favore dell'affidatario "non modifica la natura ed il titolo di godimento dell'immobile, che resta regolato dal comodato, ma lo concentra nella persona dell'assegnatario". Costui diviene pertanto titolare esclusivo, sia pure nell'interesse della prole, del diritto personale di godimento).
    Nel comodato, le parti possono stabilire espressamente un termine finale, oppure, come nel caso in esame, non prevederlo.
    In tale seconda ipotesi, detta di comodato "precario", il comodatario è tenuto ex art. 1810 c.c. a restituire la cosa non appena l'accomodante la richieda, sempre che non risulti un termine "dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata".
    Il comodato può infatti essere "di scopo", quando le parti hanno espressamente o implicitamente stabilito che l'oggetto del contratto debba svolgere una determinata funzione o realizzare un determinato scopo: in questo caso il termine, anche se non esplicitato, si desume, per l'appunto, da funzione e scopo
    Al riguardo è possibile valutare la comune intenzione delle parti, il contesto in cui si è sviluppato l'accordo, la natura dei rapporti tra le parti e, più in generale, ogni elemento che possa illuminare l'effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico scopo di destinazione a casa familiare (idonea a sostenere un termine ai sensi dell'articolo 1309 c.c.)
    La moglie potrà quindi servirsi dell'immobile in quanto destinato ad abitazione familiare in virtù del titolo di comodataria e resistere legittimamente ad eventuali pretese restitutorie da parte del proprietario.
    Ciò fino a quando la mogle rimanga affidataria dei figli minori e conviva con essi nell'appartamento; ovvero fino al raggiungimento della maggiore età dei figli, salvo che questi continuino a vivere con la madre poiché non autosufficienti senza loro colpa.
    Il proprietario inoltre potrà legittimamente chiedere d'ottenere in un eventuale giudizio la restituzione dell'immobile anche prima dei termini anzidetti, qualora sopravvenga, ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., un suo bisogno urgente e impreveduto.
    E' infine opportuno specificare che Sempronio non potrebbe limitarsi ad accampare la sopravvenienza di generiche esigenze intervenute dopo la conclusione del comodato, dovendo al contrario indicare in modo specifico le concrete esigenze sopravvenute. Corrisponde inoltre alla lettera dell'art. 1809 c.c e alla ratio di preminente tutela della famiglia che permea il comodato d'uso quando è comodataria l'affidataria di minori, che i bisogni del comodante siano propri e personali. Pertanto il proprietario non potrebbe, ad esempio, richiedere l'appartamento adducendo che egli intende destinare l'immobile alle esigenze abitative familiari di un proprio secondo figlio in procinto di sposarsi.
    ok Qg però nel caso io dovessi vendermi l'appartamento intestato ai miei prima del divorzio? L'introito della vendita spetterebbe ai miei genitori e nessuno può toccarlo vero?

    Che realtà di merda, ancora devo sposarmi e guarda a che caxxo mi tocca pensare.........
    sigpicSEMPRE AL TUO FIANCO.

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