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Originariamente Scritto da VINICIUS Visualizza MessaggioRagazzi vorrei un consiglio. Sono innamorato, dovremmo sposarci tra sei mesi, vogliamo condividere le nostre vite, i nostri cuori, la mia casa, le mie due ville, il mio conto corrente e infine pure il mio gommone...
Ieri sera mi ha chiesto la prova d'amore, condivisione dei beni, perchè una vita condivisa non può essere separata da certi particolari. Pensare di separarsi economicamente significa non credere al futuro insieme. Chiedo consigli ad osservatore & company. Astenersi conny e sergio...
Non tanto nel caso di una futura separazione o divorzio, li te lo mettono nel culo comunque se vogliono ... ma per molte cose pratiche e' molto piu' semplice.
Comunque se due si vogliono bene e si sposano, si presume che vogliano stare insieme il resto della vita, se uno pensa gia' alla separazione e si prepara per quello ... tanto vale che conviva cosi' non ci sono problemi in seguito ... o no?
EagleIo credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
NEUROPROLOTERAPIA - la nuova cura per problemi articolari e muscolari. Mininvasiva ma soprattutto, che funziona!
kluca64@yahoo.com
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Originariamente Scritto da Eagle Visualizza MessaggioComunque se due si vogliono bene e si sposano, si presume che vogliano stare insieme il resto della vita, se uno pensa gia' alla separazione e si prepara per quello ... tanto vale che conviva cosi' non ci sono problemi in seguito ... o no?
Eagle
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Originariamente Scritto da greenday2 Visualizza Messaggioora non conosco di preciso la legge in caso del divorzio. Ma come si suol dire "fidarsi e' bene, non fidarsi e' meglio". La casa se e' mia, rimane intestata a me e solo a me, cosi come gli altri miei averi. Al limite poco prima del divorzio, cedo tutti i miei averi ad i miei genitori, cosi risulto pure nullatenente gne gne gne :P
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Originariamente Scritto da quellogrosso Visualizza Messaggiola casa famigliare può essere intestata a te, a tuo padre o anche al tuo gatto (puoi costituire una fondazione per la cura dei gatti e intestare ad essa la casa) ma comunque se hai un figlio minore che viene affidato alla madre nella casa rimangono la madre ed il figlio (non solo fino ai 18 anni del figlio, ma fino a quando questi non è in grado di mantenersi ed essere autonomo, salvo che non faccia nulla per sua colpa)
Se io ho una casa di mia proprieta' e mi sposo con una e prima di separarci vendo la casa ai miei che ci "abitano",e io risulto al massimo "coabitante" con loro in quella casa,cosa succede?....ovvio che nel caso di un figlio mi comporterei in maniera diversa.
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Originariamente Scritto da MIZARD Visualizza MessaggioScusa una cosa QG,che la cosa e' interessante.
Se io ho una casa di mia proprieta' e mi sposo con una e prima di separarci vendo la casa ai miei che ci "abitano",e io risulto al massimo "coabitante" con loro in quella casa,cosa succede?....ovvio che nel caso di un figlio mi comporterei in maniera diversa.
Il diritto italiano tutela in caso di separazione-divorzio in primo luogo i figli minorenni o non autosufficienti, poi il coniuge debole (in genere di fatto è la donna, ma non necessariamente).
L'art.155 c.c. fa riferimento alla "casa familiare": il godimento di essa è attribuito dal giudice tenendo conto prioritariamente dell'interesse de ifigli, considerando anche la regolazione dei rapporti economici dei genitori e il titolo di proprietà.
Ogni caso va valutato preventivamente e in concreto, perchè i rapporti patrimoniali tra coniugi sono una questione complessa, che si complica ancor di + in caso di separazione o divorzio. La cosa migliore è tutelarsi prima ancora di sposarsi (per tutelarsi intendo non necessariamente fare operazioni e trasferimenti di diritti, ma parlare con uno specialista che faccia un quadro della situazione, dei diritti, dei doveri e in caso di futura separazione indichi a grandi linee le conseguenze giuridiche) e comunque durante il matrimonio non appena si ha il sentore che questo potrà finire (in modo da salvare il salvabile quando ancora il coniuge non si è preparato e non sospetta cambiamenti patrimoniali).
ad esempio, pensa di avere moglie e figlio e di vivere nella casa di tuo padre.
in sede di giudizio di separazione personale tra coniugi, può essere assegnato l'appartamento di proprietà del padre del coniuge, e da questi concesso in comodato al figlio, alla moglie del figlio (che era il comodatario)
La posizione di assegnataria dell'appartamento è parificata dalla giurisprudenza a quella del comodatario (ritengono infatti le sezioni unite - sent. 13603\ 2004 - che il provvedimento di assegnazione in favore dell'affidatario "non modifica la natura ed il titolo di godimento dell'immobile, che resta regolato dal comodato, ma lo concentra nella persona dell'assegnatario". Costui diviene pertanto titolare esclusivo, sia pure nell'interesse della prole, del diritto personale di godimento).
Nel comodato, le parti possono stabilire espressamente un termine finale, oppure, come nel caso in esame, non prevederlo.
In tale seconda ipotesi, detta di comodato "precario", il comodatario è tenuto ex art. 1810 c.c. a restituire la cosa non appena l'accomodante la richieda, sempre che non risulti un termine "dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata".
Il comodato può infatti essere "di scopo", quando le parti hanno espressamente o implicitamente stabilito che l'oggetto del contratto debba svolgere una determinata funzione o realizzare un determinato scopo: in questo caso il termine, anche se non esplicitato, si desume, per l'appunto, da funzione e scopo
Al riguardo è possibile valutare la comune intenzione delle parti, il contesto in cui si è sviluppato l'accordo, la natura dei rapporti tra le parti e, più in generale, ogni elemento che possa illuminare l'effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico scopo di destinazione a casa familiare (idonea a sostenere un termine ai sensi dell'articolo 1309 c.c.)
La moglie potrà quindi servirsi dell'immobile in quanto destinato ad abitazione familiare in virtù del titolo di comodataria e resistere legittimamente ad eventuali pretese restitutorie da parte del proprietario.
Ciò fino a quando la mogle rimanga affidataria dei figli minori e conviva con essi nell'appartamento; ovvero fino al raggiungimento della maggiore età dei figli, salvo che questi continuino a vivere con la madre poiché non autosufficienti senza loro colpa.
Il proprietario inoltre potrà legittimamente chiedere d'ottenere in un eventuale giudizio la restituzione dell'immobile anche prima dei termini anzidetti, qualora sopravvenga, ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., un suo bisogno urgente e impreveduto.
E' infine opportuno specificare che Sempronio non potrebbe limitarsi ad accampare la sopravvenienza di generiche esigenze intervenute dopo la conclusione del comodato, dovendo al contrario indicare in modo specifico le concrete esigenze sopravvenute. Corrisponde inoltre alla lettera dell'art. 1809 c.c e alla ratio di preminente tutela della famiglia che permea il comodato d'uso quando è comodataria l'affidataria di minori, che i bisogni del comodante siano propri e personali. Pertanto il proprietario non potrebbe, ad esempio, richiedere l'appartamento adducendo che egli intende destinare l'immobile alle esigenze abitative familiari di un proprio secondo figlio in procinto di sposarsi.
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Originariamente Scritto da MIZARD Visualizza MessaggioScusa una cosa QG,che la cosa e' interessante.
Se io ho una casa di mia proprieta' e mi sposo con una e prima di separarci vendo la casa ai miei che ci "abitano",e io risulto al massimo "coabitante" con loro in quella casa,cosa succede?....ovvio che nel caso di un figlio mi comporterei in maniera diversa.
Il diritto italiano tutela in caso di separazione-divorzio in primo luogo i figli minorenni o non autosufficienti, poi il coniuge debole (in genere di fatto è la donna, ma non necessariamente).
L'art.155 c.c. fa riferimento alla "casa familiare": il godimento di essa è attribuito dal giudice tenendo conto prioritariamente dell'interesse de ifigli, considerando anche la regolazione dei rapporti economici dei genitori e il titolo di proprietà.
Ogni caso va valutato preventivamente e in concreto, perchè i rapporti patrimoniali tra coniugi sono una questione complessa, che si complica ancor di + in caso di separazione o divorzio. La cosa migliore è tutelarsi prima ancora di sposarsi (per tutelarsi intendo non necessariamente fare operazioni e trasferimenti di diritti, ma parlare con uno specialista che faccia un quadro della situazione, dei diritti, dei doveri e in caso di futura separazione indichi a grandi linee le conseguenze giuridiche) e comunque durante il matrimonio non appena si ha il sentore che questo potrà finire (in modo da salvare il salvabile quando ancora il coniuge non si è preparato e non sospetta cambiamenti patrimoniali).
ad esempio, pensa di avere moglie e figlio e di vivere nella casa di tuo padre.
in sede di giudizio di separazione personale tra coniugi, può essere assegnato l'appartamento di proprietà del padre del coniuge, e da questi concesso in comodato al figlio, alla moglie del figlio (che era il comodatario)
La posizione di assegnataria dell'appartamento è parificata dalla giurisprudenza a quella del comodatario (ritengono infatti le sezioni unite - sent. 13603\ 2004 - che il provvedimento di assegnazione in favore dell'affidatario "non modifica la natura ed il titolo di godimento dell'immobile, che resta regolato dal comodato, ma lo concentra nella persona dell'assegnatario". Costui diviene pertanto titolare esclusivo, sia pure nell'interesse della prole, del diritto personale di godimento).
Nel comodato, le parti possono stabilire espressamente un termine finale, oppure, come nel caso in esame, non prevederlo.
In tale seconda ipotesi, detta di comodato "precario", il comodatario è tenuto ex art. 1810 c.c. a restituire la cosa non appena l'accomodante la richieda, sempre che non risulti un termine "dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata".
Il comodato può infatti essere "di scopo", quando le parti hanno espressamente o implicitamente stabilito che l'oggetto del contratto debba svolgere una determinata funzione o realizzare un determinato scopo: in questo caso il termine, anche se non esplicitato, si desume, per l'appunto, da funzione e scopo
Al riguardo è possibile valutare la comune intenzione delle parti, il contesto in cui si è sviluppato l'accordo, la natura dei rapporti tra le parti e, più in generale, ogni elemento che possa illuminare l'effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico scopo di destinazione a casa familiare (idonea a sostenere un termine ai sensi dell'articolo 1309 c.c.)
La moglie potrà quindi servirsi dell'immobile in quanto destinato ad abitazione familiare in virtù del titolo di comodataria e resistere legittimamente ad eventuali pretese restitutorie da parte del proprietario.
Ciò fino a quando la mogle rimanga affidataria dei figli minori e conviva con essi nell'appartamento; ovvero fino al raggiungimento della maggiore età dei figli, salvo che questi continuino a vivere con la madre poiché non autosufficienti senza loro colpa.
Il proprietario inoltre potrà legittimamente chiedere d'ottenere in un eventuale giudizio la restituzione dell'immobile anche prima dei termini anzidetti, qualora sopravvenga, ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., un suo bisogno urgente e impreveduto.
E' infine opportuno specificare che Sempronio non potrebbe limitarsi ad accampare la sopravvenienza di generiche esigenze intervenute dopo la conclusione del comodato, dovendo al contrario indicare in modo specifico le concrete esigenze sopravvenute. Corrisponde inoltre alla lettera dell'art. 1809 c.c e alla ratio di preminente tutela della famiglia che permea il comodato d'uso quando è comodataria l'affidataria di minori, che i bisogni del comodante siano propri e personali. Pertanto il proprietario non potrebbe, ad esempio, richiedere l'appartamento adducendo che egli intende destinare l'immobile alle esigenze abitative familiari di un proprio secondo figlio in procinto di sposarsi.
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Originariamente Scritto da quellogrosso Visualizza Messaggiola casa famigliare può essere intestata a te, a tuo padre o anche al tuo gatto (puoi costituire una fondazione per la cura dei gatti e intestare ad essa la casa) ma comunque se hai un figlio minore che viene affidato alla madre nella casa rimangono la madre ed il figlio (non solo fino ai 18 anni del figlio, ma fino a quando questi non è in grado di mantenersi ed essere autonomo, salvo che non faccia nulla per sua colpa)
In Usa per lo meno equiparano padre e madre, giudicano chi sia "migliore" per la crescita del figlio tenendo sempre presente di non escludere l'altro genitore completamente.
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io conosco uno che a 46 anni si sta divorianod o(ha le lacime agli occhi)
mi ha detto nn ti sposare assolutamente
io credevo di conoscre mia moglie e nn conosco neance me stesso
questa gli ha messo di nascosto copponi debiti
ora lui ha perso la sua casa le deve dare il mantenimento
chi si sposa oggi o è un coglione o è un ignorante che nn coonosce le leggi
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Originariamente Scritto da PippoRUN Visualizza Messaggio6sigpicSEMPRE AL TUO FIANCO.
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Originariamente Scritto da Sergio Visualizza MessaggioPurtroppo è ovvissimo e risaputo in Italia, sei ancora deciso a scappare Green ?
In Usa per lo meno equiparano padre e madre, giudicano chi sia "migliore" per la crescita del figlio tenendo sempre presente di non escludere l'altro genitore completamente.
Anche a costo di fare l'aiuto pizzaiolo per 3 anni.E se la morte che ti e' d'accanto, ti vorrà in cielo dall'infinito, si udrà piu forte, si udrà piu santo, non ho tradito! Per l'onore d'Italia!
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