Annuncio

Collapse
No announcement yet.

Ecco perchè viviamo nel paese delle banane

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts

    #61
    Originariamente Scritto da temete
    OK.
    Sono sempre piu' dell'idea che gli utenti vadano randellati talvolta. Sono dei negletti!
    temete mi sorge il dubbio che sia tu l'impiegato comunale che ha parlato con jpp...


    Originalmente inviato da dadoca
    Su Bodyweb abbiamo la più alta concentrazione di casi umani e mongoli del ***** ittio di tutto il web italiano

    Commenta


      #62
      Originariamente Scritto da RSVSilver
      avessi i soldi te li darei io sti 200 euro jpp ahaha...non far guadagnare avvocati ecc..vai li' e incazzati col braccio svenato in bella mostra..vedrai che la soluzione si trova quando si alza bene la voce..
      mi gira il ***** e tanto. Poco tempo fa si erano accorti che pagavo una tassa da 10 anni che era sottostimata. Ho dovuto risarcire tutto e subito. Adesso questo. E no ***** diaz
      "Qualsiasi cosa che non sia la morte è un leggero infortunio"

      Jpp, prima di lanciarsi con il carrello

      Commenta


        #63
        Originariamente Scritto da JPP
        mi gira il ***** e tanto. Poco tempo fa si erano accorti che pagavo una tassa da 10 anni che era sottostimata. Ho dovuto risarcire tutto e subito. Adesso questo. E no ***** diaz
        fai bene a incazzarti..ma non qui sul forum..con loro..devi andare da un pezzo grosso (l'impiegato non ne puo' un *****) e farti sentire.

        Commenta


          #64
          Originariamente Scritto da JPP
          ma cosa stai dicendo???? io non vado dal giudice di pace perchè mi ha risposto male. Per quello c'è l'avvocato che mi ha detto di lasciare perdere. Ma per quanto riguarda il problema soldi, mi ha detto che proprio in questi giorni ha decine di casi e la prassi corretta è il giudice di pace
          Il Giudice di Pace : Le sue mansioni

          In Materia Civile

          Nell'ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Paceesercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore.
          La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.

          Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
          1. le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
          2. le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
          3. le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità .
          Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28 (lire 5.000.000), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 15.493,71 (lire 30.000.000).

          Per cause civili di valore fino € 1100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.

          Per la determinazione del valore si devono osservare le regole di cui agli artt. 10 e ss. C.p.c., da effettuarsi sulla domanda: qualora contro la medesima persona vengano proposte più domande esse si sommano tra loro (art.10, comma 2° c.p.c.) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione, ossia alla notifica dell'atto introduttivo, si sommano con il capitale. Tale sommatoria peraltro non va effettuata qualora le domande siano incrociate, cioè volte l'una contro l'altra, come nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale.

          Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).


          In Materia Penale

          In ordine alfabetico i reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti:
          • abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
          • acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
          • appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
          • atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
          • codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
          • danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
          • determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
          • deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
          • deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
          • diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
          • disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
          • dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
          • elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
          • elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
          • furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
          • giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
          • guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (artt. 186, secondo e sesto comma; 187, quarto e quinto comma, codice della strada);
          • ingiuria (art. 594 c.p.);
          • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
          • inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
          • invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
          • lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
          • lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
          • lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
          • materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
          • minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
          • percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
          • polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
          • pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
          • recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
          • referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
          • sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
          • settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
          • somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
          • somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
          • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
          • trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
          • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
          • usurpazione (art. 631 c.p.).

          Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell'ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante.

          Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.

          Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

          In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.


          In Materia Amministrativa

          Presso l'ufficio del Giudice di Pace si può:
          • asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
          • richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente;
          • richiedere l'autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
          • fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione;
          • autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum.
          Silvio Berlusconi:l'undicesima piaga d'Egitto, la prima d'Italia.

          Commenta

          Working...
          X
          😀
          🥰
          🤢
          😎
          😡
          👍
          👎