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Andare a modificare la fattispecie della truffa non mi pare il caso...come è ora è capace di offrire una tutela adeguata al variegato universo dei comportamenti umani tesi alla frode.
Lasciare alla giurisprudenza l'individuazione di quando, caso per caso, la conoscenza effettiva (o quella potenziale ) della situazione di fatto è tale da far venire meno il carattere fraudolento dell'operazione è la scelta migliore.
Il limite c'è già ed è intrinseco alla stessa fattispecie di truffa...In linea di massima, la conoscenza dell'oggetto di un contratto e di ogni altro elemento di questo, esclude che si abbia truffa perchè vengono meno gli elementi dell'"inganno" o degli "artifizi".
Sul caso Marchi, non mi pronuncio perchè non lo conosco. Non escludo che un certo numero di persone abbia pagato la "maga" per avere una lettura delle carte, per avere una qualche sorta di conforto telefonico, per avere dei numeri del lotto ma che non sia stata la vittima di un reato. Farsi leggere le carte, in sè solo, non riveste il carattere della truffa. Bisogna vedere esattamente cosa è stato contestato.
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