Il prescritto a vita/1
La Corte, visti gli artt. 416, 416bis, 157 e ss., c. p.; 531 e 605 c. p. p.; in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere Io stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza (...). Quanto fin qui si è venuto illustrando indica con chiarezza che la Corte ritiene che una autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi si sia protratta... (fino alla) primavera del 1980 (...)
La Corte ha ritenuto la sussistenza:
- di amichevoli e anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l'on. Salvo Lima, ma anche con i cugini Salvo, essi pure organicamente inseriti in Cosa Nostra";
- di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze - di per sé, non sempre di contenuto illecito - dell'imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità e il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato";
- della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante assunto dal Bontate..." (continua).
(sentenza della Corte d'Appello di Palermo, presidente Salvatore Scaduti, a carico di Andreotti Giulio, 2 maggio 2003, poi resa definitiva dalla Corte di Cassazione il 15 ottobre 2004)
(27 aprile 2006)
La Corte, visti gli artt. 416, 416bis, 157 e ss., c. p.; 531 e 605 c. p. p.; in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere Io stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza (...). Quanto fin qui si è venuto illustrando indica con chiarezza che la Corte ritiene che una autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi si sia protratta... (fino alla) primavera del 1980 (...)
La Corte ha ritenuto la sussistenza:
- di amichevoli e anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l'on. Salvo Lima, ma anche con i cugini Salvo, essi pure organicamente inseriti in Cosa Nostra";
- di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze - di per sé, non sempre di contenuto illecito - dell'imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità e il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato";
- della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante assunto dal Bontate..." (continua).
(sentenza della Corte d'Appello di Palermo, presidente Salvatore Scaduti, a carico di Andreotti Giulio, 2 maggio 2003, poi resa definitiva dalla Corte di Cassazione il 15 ottobre 2004)
(27 aprile 2006)
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