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ma se le minorenni non possono vedere i porno

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    #16
    Originariamente Scritto da mikysurf09
    w ramini
    Vaffanculo.
    Ramini non c'entra niente.
    E' una nuova...

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      #17
      Originariamente Scritto da epico
      ma come mai tutti i body builders sono pedofili?.
      Cosa c'è di + bello di una 16enne ?!?!?

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        #18
        w ramini citeroni e chinnci

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          #19
          Originariamente Scritto da esiclene
          Cosa c'è di + bello di una 16enne ?!?!?
          Si , specialmente se maliziosa ed esile come una Lolita.....
          Originariamente Scritto da Leonida
          gary io più ti leggo e più maledico l' alfabetizzazione, la democrazia e la rivoluzione francese, tu dovevi coltivare il tuo manso in padania dietro un affitto che dovevi al tuo signore.
          Originariamente Scritto da Bad Girl
          ho sempre pensato che tu hai proprio bisogno di prenderlo di più,scusami se te lo dico ma ricordi me ai tempi della tristezza..per me puoi cambiare, se ce l'ho fatta io.. puoi farcela anche tu
          Originariamente Scritto da gorgone
          ma manca la verità più vera, le donne non vanno ascoltate, ma virilmente guidate.

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            #20
            Ecco Come Stanno Le Cose....

            ...SONO LECITI ATTI SESSUALI CON CHI ABBIA COMPIUTO ANNI 14 PERO' NEL CASO SI TRATTI DI UN DISCENDENTE O DI UNA PERSONA CONVIVENTE O DI CUI SI ABBIA LA VIGILANZA QUESTA DEVE AVER COMPIUTO GLI ANNI 16......
            COMUNQUE IO LASCEREI STARE LE LOLITE.....
            Art. 609 bis Violenza sessuale
            Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
            Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
            1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto;
            2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
            Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi.
            Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

            Art. 609 ter Circostanze aggravanti
            La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
            1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
            2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
            3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
            4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
            5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
            La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
            Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

            Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
            Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:
            1) non ha compiuto gli anni quattordici;
            2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
            Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni.
            Nei casi di minore gravita' le pena e' diminuita fino a due terzi.
            Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
            Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

            Art. 609 quinquies Corruzione di minorenne
            Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
            Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

            Art. 609 sexies Ignoranza dell'eta' della persona
            Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa.
            Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

            Art. 609-septies Querela di parte
            I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
            Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
            La querela proposta e' irrevocabile.
            Si procede tuttavia d'ufficio:
            1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
            2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
            3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
            4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
            5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.
            Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

            Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo
            La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
            Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
            La pena e' aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
            La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
            Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

            Art. 609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali
            La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
            1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo del reato;
            2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
            3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
            Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

            Art. 609-decies Comunicazione al tribunale per i minorenni
            Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da' notizia al tribunale per i minorenni.
            Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza effettiva e psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede.
            In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
            Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
            Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
            Last edited by temete; 19-12-2005, 10:48:42.
            Silvio Berlusconi:l'undicesima piaga d'Egitto, la prima d'Italia.

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              #21
              Ah...avere 18 anni è comodo...se guardo una 15enne nn sono poi così pedofilo...


              In palestra da me c'è 1 ragazzetta tutta snella con un culo da paura...credo abbia 10 anni

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                #22
                Originariamente Scritto da Hapax

                In palestra da me c'è 1 ragazzetta tutta snella con un culo da paura...credo abbia 10 anni

                Osare, Credere, Spavaldi di Essere...

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                  #23
                  ovviamente non mi riferico alle sedicenni ma quelle sotto i 14 .

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                    #24
                    Originariamente Scritto da temete
                    ...SONO LECITI ATTI SESSUALI CON CHI ABBIA COMPIUTO ANNI 14 PERO' NEL CASO SI TRATTI DI UN DISCENDENTE O DI UNA PERSONA CONVIVENTE O DI CUI SI ABBIA LA VIGILANZA QUESTA DEVE AVER COMPIUTO GLI ANNI 16......
                    COMUNQUE IO LASCEREI STARE LE LOLITE.....

                    1) non ha compiuto gli anni quattordici;
                    2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

                    Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.














                    Sciopero

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                      #25
                      rilassati Mi80..........
                      adesso dicci tutto
                      Originariamente Scritto da SPANATEMELA
                      parliamo della mezzasega pipita e del suo golllaaaaaaaaaaaaazzzoooooooooooooooooo contro la rubentus
                      Originariamente Scritto da GoodBoy!
                      ma non si era detto che espressioni tipo rube lanzie riommers dovevano essere sanzionate col rosso?


                      grazie.




                      PROFEZZOREZZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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                        #26
                        Lasciate che le Lolite vengano no a me!!!!!
                        Originariamente Scritto da Leonida
                        gary io più ti leggo e più maledico l' alfabetizzazione, la democrazia e la rivoluzione francese, tu dovevi coltivare il tuo manso in padania dietro un affitto che dovevi al tuo signore.
                        Originariamente Scritto da Bad Girl
                        ho sempre pensato che tu hai proprio bisogno di prenderlo di più,scusami se te lo dico ma ricordi me ai tempi della tristezza..per me puoi cambiare, se ce l'ho fatta io.. puoi farcela anche tu
                        Originariamente Scritto da gorgone
                        ma manca la verità più vera, le donne non vanno ascoltate, ma virilmente guidate.

                        Commenta


                          #27
                          pedofili

                          Commenta


                            #28
                            cavamelle...............

                            cavamelleeeeeeeeee

                            chi vuole una cavamelina ina ina?

                            Commenta


                              #29
                              Originariamente Scritto da MIZARD
                              cavamelle...............

                              cavamelleeeeeeeeee

                              chi vuole una cavamelina ina ina?


                              puoi fare quel gioco malato :
                              "ehi bambina vuoi la caramellina?vieni a prenderla ,c'è ne una nella mia tasca"


                              The Blous Brothers

                              Commenta


                                #30
                                Originariamente Scritto da GJ

                                puoi fare quel gioco malato :
                                "ehi bambina vuoi la caramellina?vieni a prenderla ,c'è ne una nella mia tasca"
                                io le porto tutte al cinema a vedere ciken little e gli do' i poppe corne col buco sulla scatola

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                                Working...
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