Legge 87 17 giugno 2021, modifiche al comma 3 dell’articolo 9 del decreto 52 del 22 aprile:
“dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata
anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di
vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del
ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione
all'atto del rilascio»;
modifiche apportate col Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021:
“c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla medesima somministrazione»;
“dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata
anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di
vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del
ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione
all'atto del rilascio»;
modifiche apportate col Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021:
“c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla medesima somministrazione»;
Commenta