Militare

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  • MISTER X
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    #31
    Re: Militare

    Originally posted by Silvester
    Ragazzi è vero che se ho un lavoro fisso non faccio il militare?Mi serve saperlo perchè senò non mi assumono!AIUTATEMI
    siamo sullastessa barca.
    io sono andato al distretto militare ad informarmi e mi sono fatto dare la fotocopia della circolare ministeriale.
    ti conviene fare così,così hai sottomano la legge completa.

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    • MISTER X
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      • Dec 2000
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      #32
      Originally posted by Conan
      Siete sicuri, mi sembra strano che se hai un impiego non fai il militare....bhò?!
      ci sono due possibilità:
      1-proposta di lavoro:quindi non sei assunto e per non farti perdere il lavoro di danno la dispensa.

      2-la seconda è se sei già assunto,ma non ricordo bene i termini.

      riprendo la circolare del ministero e vi posto tutto domani.

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      • MISTER X
        Bodyweb Member
        • Dec 2000
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        #33
        e cmq per chi è a favore del militare:

        e chi si è amazzato all'università per uscire presto e prendere alti voti che deve buttare un anno prima di poter lavorare????

        uno con mille capacità deve perdere così tanto tempo col rischio di perdere mille possibilità?

        io ho un caro amico che si è laureato in chimica in 4 anni col massimo dei voti,una mente geniale.
        appena finito ha fatto un concorso difficilissimo per una multinazionale,ebbene lo ha vinto,incredibile.
        era felice come una Pasqua.

        poi lo hanno chiamato per il servizio civile e ha dovuto declinare e non potrà fare + quel lavoro.

        questo è assurdo,il militare e c. sono perdite di tempo.

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        • Ippo
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          • Feb 2002
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          • zigo zago (Padova)
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          #34
          Già... ha ragione anche MrX... Io per colpa del militare ho dovuto cazzeggiare due anni, tra la fine delle superiori e la partenza, senza che qualcuno mi mettesse in regola... e così mi sono inculato 2 anni + 1.

          E' la metodologia che è sbagliata, non il fatto di fare la naja.

          vabbè, tanto fra un po' nessuno sarà chiamato per obbligo, no?

          Evviva a questo punto l'esercito di volontari. Almeno sanno quello che fanno. perchè sull'argomento preparazione ce ne sarebbero da dire......


          ciao

          ippo
          Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza (Dante Alighieri, Inferno, Canto 26:118).

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          • Ale
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            • Nov 2001
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            • MILANO
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            #35





            7. Come fare domanda
            L’obiettore interessato deve compilare in ogni sua parte il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica del sito www.serviziocivile.it

            La domanda di LISAAC o di dispensa deve necessariamente contenere i seguenti dati ed informazioni:
            1. dati anagrafici completi (cognome, nome, luogo e data di nascita)
            2. codice obiettore
            3. codice fiscale
            4. residenza
            5. recapito, cioè dove l'obiettore può essere raggiunto da comunicazioni scritte e, ove possibile, telefoniche o tramite e-mail
            6. distretto militare di appartenenza
            7. data di presentazione della domanda di obiezione
            8. data di arruolamento ( cioè la data in cui – durante la visita di leva - si è stati dichiarati abili ed arruolati al servizio di leva)
            9. il settore di impiego richiesto nella domanda
            10. l'Ente o gli Enti indicati nella domanda come preferenziali per l'assegnazione
            11. posizione rispetto agli obblighi di leva (in servizio, in attesa di chiamata, differimento, posizione di ritardo per motivi di studio e relativa data di scadenza, etc.)
            12. se obiettore in servizio, l'Ente e la sede operativa presso la quale è impiegato
            13. indicazione della causa di dispensa o di LISAAC
            14. le informazioni complete relative alle varie cause di dispensa o di LISAAC indicate al punto successivo
            15. ogni altra informazione considerata utile dall'interessato per illustrare la propria situazione

            8. Le informazioni che devono accompagnare la domanda
            Occorre che l'Ufficio disponga di adeguate informazioni per poter decidere se ricorrano o meno, nei singoli casi, le condizioni per la concessione della dispensa o della LISAAC. Di seguito si fornisce, a titolo esemplificativo, un riepilogo delle informazioni richieste per ogni causa di dispensa indicata dal DPCM. Alle varie voci, sono indicati i documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni o altri soggetti.

            Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1 - unico produttore di reddito del nucleo familiare:
            per tutti:
            - stato di famiglia ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
            - documentazione attestante la situazione patrimoniale di tutti i familiari (fotocopie autenticate dei mod. 101, 102, 730S, 740, ecc.), ovvero dichiarazione resa ai sensi della L. 15/1968 attestante che non è stata presentata denuncia dei redditi perché di ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa;
            per i lavoratori dipendenti:
            - fotocopia autenticata dell'ultima busta paga;
            - fotocopia autenticata del libretto di lavoro;
            - dichiarazione del datore di lavoro dell'obiettore, dalla quale risulti l'Ente o l'Azienda presso cui il giovane presti lavoro, il tipo di rapporto di lavoro, l'ammontare complessivo della retribuzione mensile;
            - nulla osta dell'ufficio di collocamento;
            - copia del libro paga e del libro matricola
            per i lavoratori autonomi:
            - fotocopia autenticata della dichiarazione I.V.A., (per produttori agricoli e tutte le attività imprenditoriali ecc.);
            - fotocopia autenticata delle ultime fatture emesse.

            Articolo 2, comma 1, lettera b) numero 2 - appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, di cui al decreto annuale del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504:
            - stato di famiglia ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
            - documentazione attestante la situazione patrimoniale di tutti i familiari (fotocopie autenticate dei mod. 101, 102, 730S, 740, ecc.), ovvero dichiarazione resa ai sensi della L. 15/1968 attestante che non è stata presentata denuncia dei redditi perché di ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa;
            - fotocopia autenticata della ricevuta di pagamento dell'eventuale canone di affitto e copia del relativo contratto di locazione dell'abitazione del nucleo familiare;
            - altri eventuali documenti (certificati rilasciati da Enti sanitari pubblici, comunali o altre strutture (non sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazione sanitaria), idonei ad illustrare la particolare situazione di famiglia.

            Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 3 - orfano di entrambi i genitori;
            - certificato di morte di entrambi i genitori.

            Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 4 - appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile:
            - stato di famiglia ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
            - copia autenticata del foglio matricolare dei fratelli o dichiarazione resa dal comando o ente di servizio per gli obiettori di coscienza, presso i quali i fratelli prestano o hanno prestato servizio.

            Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 5 – appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa:
            - documentazione a comprova che l'evento sia avvenuto durante lo svolgimento del servizio o di attività lavorativa subordinata o autonoma, o per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause, rilasciata da Enti assistenziali (INPS o INAIL o altro Ente)

            Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 6 - figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A:
            - documentazione a comprova che l'evento sia avvenuto durante lo svolgimento del servizio o di attività lavorativa subordinata o autonoma, o per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause, rilasciata da Enti assistenziali (INPS, INAIL. o altro Ente).

            Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 7 – Appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermità che richieda cure onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare assistenza:
            - stato di famiglia ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
            - certificazione della struttura sanitaria pubblica competente che attesti la grave infermità del convivente;
            - altri eventuali documenti (certificati rilasciati da Enti sanitari pubblici, comunali o altre strutture (non sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazione sanitaria), idonei ad illustrare la particolare situazione di famiglia,
            - documentazione dei costi sostenuti per le cure (fatture, ricevute fiscali, etc.).

            Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 8 - responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico - amministrativa dell'azienda o dell'attività:
            - atto costitutivo della società/ente/attività lavorativa attestante il tipo, organizzazione, numero di soci, le cariche sociali;
            - dichiarazione della società circa la carica o il ruolo ricoperto dall'interessato;
            - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
            - partita IVA;
            - certificazione rilasciata dall'istituto finanziario erogante, attestante il contributo elargito e la natura del prestito, qualora si tratti di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo.

            Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 9 – Selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell’assunzione con contratto di apprendistato o formazione lavoro per una durata non inferiore a 12 mesi ovvero con proposta di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per la quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva:

            - attestazioni rilasciate da enti pubblici e privati dalle quali risulti espressamente l’impegno ad assumere il giovane con contratto di lavoro a condizione che siano stati assolti gli obblighi di leva ovvero venga prodotto l’attestato di congedo.
            Si precisa che l’ UNSC non può “creare” un fac-simile di proposta di assunzione al quale le aziende dovrebbero uniformarsi quando redigono questo tipo di documento, in quanto ogni rapporto di lavoro è regolato da differenti tipologie contrattuali.
            Alcuni dei requisiti comuni a tutte le proposte sono comunque la data di decorrenza, il contratto nazionale di riferimento, l’inquadramento, le mansioni, l’orario e la sede di lavoro, le modalità della retribuzione e la tipologia del contratto (formazione, apprendistato e a tempo indeterminato). La lettera dovrà poi essere controfirmata per accettazione dall’interessato.
            Si precisa inoltre che il contratto deve essere di natura subordinata; infatti non potranno essere prese in considerazione proposte di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa e tutti i contratti che non rientrano nelle tipologie sopra esposte ovvero semplici convocazioni a selezioni preliminari e/o a concorsi pre-selettivi e pregresse proposte di lavoro ormai sfumate.
            - l’interessato al fine di conseguire la definitività del provvedimento di dispensa/LISAAC, è tenuto a far pervenire all’UNSC, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa/LISAAC, il contratto definitivo di assunzione e la certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale per l’impiego. In caso contrario l’UNSC revocherà la dispensa/LISAAC. Si precisa che l’UNSC, anche dopo l’invio della suddetta documentazione, effettuerà controlli a campione.

            Detta ipotesi intende agevolare i giovani cui venga proposta una concreta offerta di lavoro che sia incompatibile con lo svolgimento del servizio civile. Si ricorda comunque che l’art. 16 della legge 230/98 consente lo svolgimento di attività lavorative (es. lavoro autonomo e/o collaborazione coordinata e continuativa), la cui articolazione dell’orario di lavoro sia compatibile con lo svolgimento del servizio civile e che chi sta già svolgendo un’attività lavorativa può comunque chiedere la dispensa o LISAAC sulla base della previsione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del DPCM., allegando la relativa documentazione (contratto di lavoro, stato di famiglia, ecc.).


            Articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1 - cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio. Le relative attestazioni devono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell’Unione europea o internazionali:
            - dichiarazione rilasciata da organismi nazionali o internazionali (Ministeri, Università, Centri di ricerca, ecc.) che attesti la durata dell'impegno e il ruolo ricoperto dall'interessato. Qualora si tratti di impiego all'estero, la documentazione in originale dovrà essere inoltrata dalle competenti Autorità consolari, accompagnata da traduzione in lingua italiana, corredata di motivato parere.
            - attestazione relativa alla vincita di borsa di studio di durata non inferiore a 12 mesi ottenuta a seguito di concorso pubblico, erogata da istituti universitari, qualora sia prevista la presenza giornaliera obbligatoria e la vincita di dottorati di ricerca, nonché attestazione di frequenza a corsi di specializzazione, con particolare riferimento alle discipline sanitarie.

            9. Resta ferma, ovviamente, la facoltà del richiedente di documentare le informazioni richieste facendo ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, ai sensi del Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, laddove ciò sia normativamente consentito. E' bene ricordare che l'UNSC ha l'obbligo di attivare sistemi di verifica e controllo sulle dichiarazioni rese e di denunciare all'Autorità Giudiziaria ordinaria i casi di dichiarazioni non rispondenti al vero.

            10. Presentazione delle domande di dispensa/LISAAC
            Tutte le domande devono essere indirizzate all’Ufficio nazionale per il servizio civile e spedite per raccomandata ricevuta di ritorno (anche posta celere) o consegnata a mano in Via San Martino della Battaglia 6 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 il lunedì, mercoledì, giovedì e dalle ore 9.30 alle ore 12.30 il martedì e venerdì).
            Le domande inviate a mezzo posta dovranno espressamente indicare sulla busta la seguente dicitura: “Domanda di dispensa/LISAAC”.
            Si precisa che le domande presentate ai Distretti Militari, agli Uffici Leva e a Levadife non sono valide.

            11. Termine entro il quale l’UNSC deve adottare il provvedimento di accoglimento o di diniego
            Ai sensi dell’ art. 9, comma 2 quinquies della legge 230/98, così come introdotto dalla legge 424/99, l’UNSC ha 90 giorni per adottare il provvedimento, e che pertanto nel computo di detto termine non va ricompreso il periodo occorrente per la comunicazione all’interessato: ciò che rileva non è quindi la data di ricezione del provvedimento da parte dell’obiettore, bensì quella di emissione del provvedimento stesso da parte dell’UNSC.
            Come stabilito dall’art. 5, comma 3 del DPCM il termine di 90 giorni entro il quale l'UNSC deve pronunciarsi sulla domanda decorre dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio.
            Per data di ricezione si intende quella apposta sulla cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata (e non quella di invio della stessa) o dalla data di protocollazione se la domanda viene consegnata a mano.

            12. CHI PUO' FARE DOMANDA. Il DPCM limita la concessione delle dispense e delle LISAAC solo agli obiettori che sono disponibili alla chiamata per l’anno 2002. Dentro tale categoria ricadono gli obiettori che hanno presentato domanda di obiezione e che non hanno richiesto rinvii e quindi sono disponibili a partire nel corso del 2002, ovvero coloro che usufruiscono del rinvio ma vi hanno espressamente rinunciato. Non si considerano disponibili alla chiamata, oltre a coloro che si trovano in posizione di ritardo o di rinvio, anche gli obiettori dichiarati temporaneamente non idonei dalla sanità militare, ovvero coloro che hanno richiesto nuovi accertamenti sanitari.

            La domanda di LISAAC può ovviamente essere presentata da tutti gli obiettori in servizio che si riconoscano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del DPCM 25/01/02.

            13. Precisazione sulle dispense
            E' opportuno ricordare che la presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio, al massimo per i tre mesi di cui l'Ufficio dispone per rispondere, ma anche e per lo stesso periodo sospende la decorrenza dei termini di disponibilità per la partenza fissati dalla legge.
            In caso di rigetto della istanza di dispensa, gli obiettori che erano già stati precettati al momento della presentazione della domanda dovranno presentarsi per assumere servizio presso l’ente cui erano stati destinati entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di non accoglimento dell’istanza di dispensa. Una volta preso servizio potranno presentare domanda di LISAAC

            14. Precisazione sulle LISAAC
            L'obiettore che presenta domanda di LISAAC resta in servizio regolarmente fino al momento in cui riceve il provvedimento di LISAAC dall'Ufficio Nazionale.
            E’ opportuno che gli obiettori che chiedono la LISAAC consegnino copia della domanda anche agli Enti presso cui prestano servizio in quanto l'informazione diretta da parte degli interessati può essere di notevole utilità all'Ente per riprogrammare le attività tenendo conto del fatto che un certo numero di obiettori in servizio presso di loro potrebbero ottenere la licenza senza assegni in attesa di congedo.

            N.B.: Si consiglia di consultare la sezione “Come fare per” del sito www.serviziocivile.it dove sono riportate alcune domande frequenti relative alla materia delle dispense/LISAAC

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            • azimut
              Bodyweb Member
              • Apr 2002
              • 237
              • 0
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              • Send PM

              #36
              Dunque silvester io mi sono informato bene sull'argomento perchè ora che finisco l'università non ho voglia di perdere altro tempo in cazzate; le cose stanno così: SE hai un contratto a tempo indeterminato ti fai il militare perchè per legge sono obbligati a tenerti il posto ma SE hai un contatto di formazione a tempo DETERMINATO superiore ai 12 mesi allora puoi fare la dispensa e in teoria l'esonero è assicurato. Ora non ho sottomano tutta la docunentazione domani magari riesco a farti sapere qualche cosa di più.
              Human mind is like an umbrella: it function best when it's open

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              • Silvester
                Bodyweb Advanced
                • Dec 2001
                • 3558
                • 47
                • 32
                • nord italia
                • Send PM

                #37
                Originally posted by azimut
                Dunque silvester io mi sono informato bene sull'argomento perchè ora che finisco l'università non ho voglia di perdere altro tempo in cazzate; le cose stanno così: SE hai un contratto a tempo indeterminato ti fai il militare perchè per legge sono obbligati a tenerti il posto ma SE hai un contatto di formazione a tempo DETERMINATO superiore ai 12 mesi allora puoi fare la dispensa e in teoria l'esonero è assicurato. Ora non ho sottomano tutta la docunentazione domani magari riesco a farti sapere qualche cosa di più.
                Ok....grazie....se riesci domani

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                • MISTER X
                  Bodyweb Member
                  • Dec 2000
                  • 53747
                  • 26
                  • 0
                  • Send PM

                  #38
                  Originally posted by Silvester

                  Ok....grazie....se riesci domani
                  ripeto:vai al distretto militare + vicino e fatti spiegare tutto per bene e fatti dare la copia della circolare ministeriale che spiega tutto.

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                  • Silvester
                    Bodyweb Advanced
                    • Dec 2001
                    • 3558
                    • 47
                    • 32
                    • nord italia
                    • Send PM

                    #39
                    Originally posted by MISTER X
                    ripeto:vai al distretto militare + vicino e fatti spiegare tutto per bene e fatti dare la copia della circolare ministeriale che spiega tutto.
                    Sono andato in comune e di questa storia non sanno niente...cmq mi hanno dato il num dell'ufficio di leva...oggi o domani chiamo...e poi si vedrà...

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                    • MISTER X
                      Bodyweb Member
                      • Dec 2000
                      • 53747
                      • 26
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                      #40
                      Originally posted by Silvester

                      Sono andato in comune e di questa storia non sanno niente...cmq mi hanno dato il num dell'ufficio di leva...oggi o domani chiamo...e poi si vedrà...
                      vai direttamente alo distretto militare dove fai il rinvio ogni anno

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