Originariamente Scritto da bersiker1980
Visualizza Messaggio
Contestare o annullare multa
Collapse
X
-
Originariamente Scritto da Ector Visualizza MessaggioMa di quali spese legali stai parlando?
Ha senso andare da soli davanti al GdP solo se l'errore nel verbale impugnato è macroscopico ed evidentissimo, altrimenti, se non si è in grado di usare un linguaggio tecnico e di riportare giurisprudenza a sostegno della propria tesi, meglio lasciar stare.
---------- Post added at 11:54:48 ---------- Previous post was at 11:52:01 ----------
Originariamente Scritto da motorhead Visualizza Messaggioma quali spese legali devi avere per fare un ricorso basato su un (ipotetico) errore di orario. se sei un analfabeta deve scrivertelo l'avvocato altrimenti non ne vedo il bisogno, io tre in tutto ne ho fatti e non ho certo avuto bisogno di pagare qualcuno 200 € per scrivere le stesse cose che avrei scritto io.
La differenza tra un ricorso scritto da un professionista legale e uno scritto da un profano è abissale. Se poi, giustamente, uno sceglie di risparmiare sulle spese e tentare la sorte è un discorso, ma non venitemi a dire che "scrivete le stesse cose" di un avvocato, perchè una cazzata.sigpic
Commenta
-
-
Originariamente Scritto da bersiker1980 Visualizza MessaggioSe vuole avere una qualche minima possibilità che venga accolto direi che non è il caso che il ricorso se lo scriva lui.
Ha senso andare da soli davanti al GdP solo se l'errore nel verbale impugnato è macroscopico ed evidentissimo, altrimenti, se non si è in grado di usare un linguaggio tecnico e di riportare giurisprudenza a sostegno della propria tesi, meglio lasciar stare.
---------- Post added at 11:54:48 ---------- Previous post was at 11:52:01 --------
si immagino, con tanto di precedenti di merito e Cassazione
La differenza tra un ricorso scritto da un professionista legale e uno scritto da un profano è abissale. Se poi, giustamente, uno sceglie di risparmiare sulle spese e tentare la sorte è un discorso, ma non venitemi a dire che "scrivete le stesse cose" di un avvocato, perchè una cazzata.
Commenta
-
-
Ma si assolutamente, è quel che dicevo prima. Per 80 euro conviene pagare in ogni caso ,non fosse altro perchè tra contributo e marca hai quasi 50 euro di spese vive. Oppure se preferisci, il ricorso prova a scrivertelo tu: tentare non ti costa (quasi) niente, a parte le suddette spese viveLast edited by bersiker1980; 10-10-2011, 13:47:57.sigpic
Commenta
-
-
già, ma invece aspettare il verbale che arriva a casa, quando arriva andare al comando e dire che a quell'ora io non potevo essere in quel posto perchè ero a lavoro(allegando lettera del datore di lavoro che conferma il tutto), riporto che sulla multa l'orario è segnato 8.30 mentre il torto l'ho commesso ma alle 18.30, si potrebbe fare?
Commenta
-
-
Quello che hai trovato tu è un "avviso di accertamento", che, di fatto, è un atto non previsto dal codice della strada. O lo paghi entro i termini indicati, evitando così la notifica del verbale vero e proprio (con aggiunta di spese di spedizione e eventuali spese sostenute dal comando accertatore) oppure attendi il verbale (che ti deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento). Solo avverso il verbale potrai proporre ricorso.
il ricorso puoi presentarlo, alternativamente, o in Prefettura o al Giudice di pace. in entrambi i casi entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Gli altri termini (30 giorni) sono termini procedimentali, tu devi farlo entro i 60. nel ricorso al GdP la L689/81 consente di stare in giudizio personalmente, quindi nessun avvocato obbligatorio.
La differenza tra i due ricorsi è che, nel caso del Prefetto, se rigetta l'opposizione ingiunge il pagamento del doppio del minimo della sanzione (che poi corrisponde al doppio delle 80 attuali). Il GdP, può farlo ma, nella quasi totalità dei casi, si limita a confermare l'importo nel minimo edittale.
Quanto alla possibilità di dire che eria al lavoro...... non dimostra che la tua macchina non fosse li utilizzata da qualcun'altro. lascerei perdere.....sigpic Un lungo cammino inizia sempre da un piccolo passo
Commenta
-
-
Originariamente Scritto da sturmas Visualizza MessaggioQuello che hai trovato tu è un "avviso di accertamento", che, di fatto, è un atto non previsto dal codice della strada. O lo paghi entro i termini indicati, evitando così la notifica del verbale vero e proprio (con aggiunta di spese di spedizione e eventuali spese sostenute dal comando accertatore) oppure attendi il verbale (che ti deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento). Solo avverso il verbale potrai proporre ricorso.
il ricorso puoi presentarlo, alternativamente, o in Prefettura o al Giudice di pace. in entrambi i casi entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Gli altri termini (30 giorni) sono termini procedimentali, tu devi farlo entro i 60. nel ricorso al GdP la L689/81 consente di stare in giudizio personalmente, quindi nessun avvocato obbligatorio.
La differenza tra i due ricorsi è che, nel caso del Prefetto, se rigetta l'opposizione ingiunge il pagamento del doppio del minimo della sanzione (che poi corrisponde al doppio delle 80 attuali). Il GdP, può farlo ma, nella quasi totalità dei casi, si limita a confermare l'importo nel minimo edittale.
Quanto alla possibilità di dire che eria al lavoro...... non dimostra che la tua macchina non fosse li utilizzata da qualcun'altro. lascerei perdere.....
Inoltre mi sono dimenticato di specificarlo, la macchina multata è intestata a mio papà e no a me, un altro problema immagino?
Commenta
-
-
Originariamente Scritto da bersiker1980 Visualizza Messaggio
si immagino, con tanto di precedenti di merito e Cassazione
La differenza tra un ricorso scritto da un professionista legale e uno scritto da un profano è abissale. Se poi, giustamente, uno sceglie di risparmiare sulle spese e tentare la sorte è un discorso, ma non venitemi a dire che "scrivete le stesse cose" di un avvocato, perchè una cazzata.
Commenta
-
-
Ricorsi al giudice di pace, si cambia. Come anticipato su AutoDifesa l'8 settembre scorso, dal 6 ottobre 2011 si dimezzano i tempi a disposizione per presentare opposizione alla magistratura di pace e si rischia di pagare di più se il ricorso è respinto. Vediamo tutte le novità.
Si dimezzano i tempi. Dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (in caso di contestazione nell'immediatezza della violazione) o dal giorno della notifica (in caso di violazione contestata successivamente) ci sono solo 30 giorni di tempo per fare ricorso al giudice (60 giorni se si risiede all'estero) rispetto ai 60 giorni attuali.
Possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del verbale. Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato (per esempio della sospensione della patente), che il giudice può disporre con decreto fuori udienza, cioè nell'immediatezza del deposito del ricorso in cancelleria, ma solo "in caso di pericolo imminente o di un danno grave e irreparabile", e che il magistrato deve comunque confermare alla prima udienza, pena la sua decadenza. Almeno dieci giorni prima dell'udienza, il comando di polizia che ha fatto la multa deve depositare in cancelleria "copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione". Per le sanzioni pecuniarie, dato che è previsto che il giudice disponga il pagamento entro 30 giorni dalla notifica di deposito della sentenza (ovviamente se il ricorso è respinto), l'iscrizione a ruolo non potrà che avvenire dopo che sarà trascorso tale termine.
Ricorso respinto se non ci si presenta in aula. Se non ci si presenta in udienza in assenza di "legittimo impedimento" il giudice convalida il verbale contro il quale si è presentato ricorso e provvede sulle spese, a meno che l'illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, oppure il comando di polizia non depositi i documenti. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il verbale. Il giudice accoglie l'opposizione anche quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Il giudice può determinare l'importo della sanzione. Se invece il ricorso è respinto, il giudice determinerà l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dal codice della strada per la violazione accertata. Per esempio, in caso di superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, violazione che comporta il pagamento di una sanzione di 159 euro (e la perdita di 3 punti), il giudice può fissare la sanzione in un importo compreso tra 159 e 639 euro. Il pagamento della somma dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed essere effettuato con modalità stabilite dall'amministrazione a cui appartiene l'organo accertatore. Ovviamente, se il ricorso è respinto il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Attenzione alla data in cui è stata commessa la violazione. Come precisato dal ministero dell'interno con una circolare del 30 settembre 2011, le novità si applicano a tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre. Per tutte le violazioni accertate prima del 6 ottobre i tempi di presentazione del ricorso restano di 60 giorni, anche se il verbale è stato notificato dopo il 6 ottobre.
Resta il contributo unificato. Nulla cambia, infine, per quanto riguarda il contributo unificato, l'"obolo" che si deve pagare al momento della presentazione del ricorso e che dallo scorso 6 luglio è aumentato a 37 euro (per le sanzioni di importo fino a 1.033 euro). E nulla cambia per quanto riguarda modalità e procedure del ricorso al prefetto. In questo caso ci sono sempre 60 giorni dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (se la violazione è contestata immediatamente) o dal giorno della notifica (in caso di violazione contestata successivamente). Ricordiamo che il ricorso al prefetto non costa nulla ma se è respinto l'importo della sanzione raddoppia (con possibilità di presentare ulteriore ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni, contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia).
Fonte: QUATTRORUOTE.IT
Commenta
-
-
Originariamente Scritto da motorhead Visualizza Messaggioma quali precedenti di merito, smettiamola di scrivere minkiatesigpic
Commenta
-
-
Al contrario, anche perchè per come la vedo io fare il ricorso contro le multe ha senso SOLO se ci sono motivi fondati e concreti o SOLO se l'importo della sanzione è talmente elevato da giustificare l'impugnazione.
Per cui per 80 euro lascerei proprio stare, visto che i motivi mi paiono inconsistenti. Poi che veda lui.
Quanto al resto, non è che ci vuole l'avvocato per vincere, specie se la sanzione è manifestamente illegittima.
Certo è che un ricorso scritto da un avvocato, che oltre a conoscere la normativa dipone di strumenti tecnici adeguati (codici commentati, repertori giurisprudenziali, riviste giuridiche ecc.) è redatto ed argomentato in un certo modo, uno scritto da un neofita, che si limita a contestare in fatto e non in diritto, è redatto ed argomentato in un altro.
Logico che si va da un legale solo se, economicamente parlando, ha un senso farlo. In questo caso, inutile dirlo, non ne vale proprio la pena. Se vuole provarci lui che ci provi, comunque le spese vive di contributo e marca se le deve pagare.Last edited by bersiker1980; 12-10-2011, 15:33:53.sigpic
Commenta
-
-
son due pagine che diciamo che ormai visto le nuove regole vale la pena far ricorso solo per cifre di un certo tipo.
mi dici che un lavoro fatto da un avvocato è migliore, è una cosa scontata, ma è un lavoro che si paga a caro prezzo quindi quando si può si evita.
Commenta
-
Commenta