Senza parole...
Cassazione, sentenza n. 24454 del 17.06.2011. La Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24454 del 17.06.2011, ha stabilito che l’uso abusivo del permesso invalidi su un’autovettura, realizzato esibendo il relativo contrassegno sul parabrezza del veicolo in assenza del titolare del permesso, integra solo l’illecito amministrativo di cui all’articolo 188, commi 4 e 5 del codice della strada.
Art. 188, commi 4 e 5, Codice della Strada. A tal proposito si ricorda che l’articolo in oggetto, intitolato “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”, prevede che:
• comma 4: “chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311(Punti in detrazione:2)”.
• comma 5: “chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38 a € 155”.
Reato di sostituzione di persona. Non integra, quindi, integra il reato di sostituzione di persona, infatti, la semplice esibizione del contrassegno non attribuisce al conducente la qualifica soggettiva di accompagnatore del disabile, né comporta una dichiarazione di attestazione della presenza del titolare a bordo del veicolo.
Reato di truffa. Nella condotta suddetta non è neppure ravvisabile il reato di truffa.
Infatti, secondo la Corte, “l’atto di disposizione patrimoniale necessario per fondare la fattispecie della truffa, non potrebbe configurarsi nel fatto che gli organi di polizia addetti al controllo della circolazione stradale, indotti in errore, non abbiano contestato le infrazioni amministrative, né nel fatto che l’ente pubblico destinatario dell’importo delle sanzioni abbia subito l’inadempienza dell’agente: in tal caso, per poter ravvisare il reato, e non le sole violazioni amministrative previste dall’articolo 188 del codice della strada, mancherebbe la necessaria cooperazione della vittima e mancherebbe, quindi, la sequenza, necessaria per la sussistenza della truffa, “artificio-induzione in errore-profitto”, perché il profitto per l’agente discende direttamente dall’elusione al controllo e dal mancato versamento delle somme che sarebbero dovute a titolo delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale, senza che sia ipotizzabile alcuno “spostamento” di risorse economiche dal soggetto in ipotesi “truffato” all’autore della condotta”.
Cassazione, sentenza n. 24454 del 17.06.2011. La Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24454 del 17.06.2011, ha stabilito che l’uso abusivo del permesso invalidi su un’autovettura, realizzato esibendo il relativo contrassegno sul parabrezza del veicolo in assenza del titolare del permesso, integra solo l’illecito amministrativo di cui all’articolo 188, commi 4 e 5 del codice della strada.
Art. 188, commi 4 e 5, Codice della Strada. A tal proposito si ricorda che l’articolo in oggetto, intitolato “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”, prevede che:
• comma 4: “chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311(Punti in detrazione:2)”.
• comma 5: “chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38 a € 155”.
Reato di sostituzione di persona. Non integra, quindi, integra il reato di sostituzione di persona, infatti, la semplice esibizione del contrassegno non attribuisce al conducente la qualifica soggettiva di accompagnatore del disabile, né comporta una dichiarazione di attestazione della presenza del titolare a bordo del veicolo.
Reato di truffa. Nella condotta suddetta non è neppure ravvisabile il reato di truffa.
Infatti, secondo la Corte, “l’atto di disposizione patrimoniale necessario per fondare la fattispecie della truffa, non potrebbe configurarsi nel fatto che gli organi di polizia addetti al controllo della circolazione stradale, indotti in errore, non abbiano contestato le infrazioni amministrative, né nel fatto che l’ente pubblico destinatario dell’importo delle sanzioni abbia subito l’inadempienza dell’agente: in tal caso, per poter ravvisare il reato, e non le sole violazioni amministrative previste dall’articolo 188 del codice della strada, mancherebbe la necessaria cooperazione della vittima e mancherebbe, quindi, la sequenza, necessaria per la sussistenza della truffa, “artificio-induzione in errore-profitto”, perché il profitto per l’agente discende direttamente dall’elusione al controllo e dal mancato versamento delle somme che sarebbero dovute a titolo delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale, senza che sia ipotizzabile alcuno “spostamento” di risorse economiche dal soggetto in ipotesi “truffato” all’autore della condotta”.
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