Originariamente Scritto da maurox
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Focherini condannato - in primo grado - a sei anni.
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Originariamente Scritto da TheSandman Visualizza Messaggioennesimo paragone sul caso senza senso...sigpic
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Originariamente Scritto da TheSandman Visualizza Messaggioennesimo paragone sul caso senza senso...
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Originariamente Scritto da Barone Bizzio Visualizza MessaggioAnche perchè basta dimostrare che quell' assunzione abbia anche solo favorito l' insorgere dell' aneurisma, insomma che ne sia una concausasigpic
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Originariamente Scritto da maurox Visualizza Messaggiosemmai la rottura, non l'insorgere ... faccio notare che gia' e' scritto che i medici hanno trovato con l'autopsia che il fisico era di una persona che faceva largo uso di sostanze, vale a dire che gia' c'erano tutte le premesse, se si ritiene che l'anabolizzante favorisse questo processo degenerativo, affinche' il meccanismo fosse gia' di per se " in moto " ... questo e' il massimo che puoi dimostrare , forse... poi c'e' un passo successivo, ossia stabilire che quei prodotti dati in quella circostanza hanno causato l'evento finale ... ma come lo provi in un corpo che risulta gia' intossicato da sostanze simili... LO SO che dobbiamo aspettare la perizia, lo so... pongo solo domande ... se qualche medico qui ne ha un 'idea
E francamente non penso sia difficilissimo da dimostrare ciò.
Tessera N° 6
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Originariamente Scritto da maurox Visualizza Messaggiosemmai la rottura, non l'insorgere ... faccio notare che gia' e' scritto che i medici hanno trovato con l'autopsia che il fisico era di una persona che faceva largo uso di sostanze, vale a dire che gia' c'erano tutte le premesse, se si ritiene che l'anabolizzante favorisse questo processo degenerativo, affinche' il meccanismo fosse gia' di per se " in moto " ... questo e' il massimo che puoi dimostrare , forse... poi c'e' un passo successivo, ossia stabilire che quei prodotti dati in quella circostanza hanno causato l'evento finale ... ma come lo provi in un corpo che risulta gia' intossicato da sostanze simili... LO SO che dobbiamo aspettare la perizia, lo so... pongo solo domande ... se qualche medico qui ne ha un 'idea
di ufficiale non è c'è scritto un *****, visto che nel dispositivo di sentenza è riportata solo la decisione del giudice.sigpic
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Originariamente Scritto da maurox Visualizza Messaggioma tu sai cos'e' un aneurisma ? se lo sapessi , capiresti che sarebbe come se tu mi volessi dimostrare che passando con un auto per dieci anni su centinaia di strade piene di chiodi, un chiodo preciso ti ha forato la gomma ...sigpic
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E' impossibile che si riesca a determinare quale farmaco e fornito da chi abbia causato la morte di lei visto che erano anni e anni che usava AAS, gli esempio sulla casualità calzano eccome, è come se offri una bottiglia di whisky a un alcolizzato cronico e questa bottiglia lo manda in coma etilico, ma se il tizio beve da anni tutti i giorni e poi crepa, sono io colpevole della sua morte per quella singola bottiglia?YOU WANT SOMETHING?GO AND GET IT.PERIOD.
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Visto che sembrate tutti giuristi e vi appassiona tanto il tema casualità e causalità passatevi il tempo.
ps: è un testo riportato
IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ MATERIALE
Nozione
Il rapporto di causalità materiale o fisica si basa sul principio che ad ogni effetto deve corrispondere una causa. Mentre per la clinica la causa è da ricondursi all'eziologia della malattia, nell'ambito del diritto l'esistenza di un nesso di causalità fra due fenomeni è un'esigenza indispensabile per far corrispondere a determinate patologie il riconoscimento di prestazioni assicurative o risarcitorie, ovvero, riconducendole all'azione dell'uomo, ne stabiliscono la punibilità.
Molti fattori intervengono nel determinare un fenomeno, altri ne modificano l'esito finale in una sequenza concatenata, molti possono dare o togliere una rilevanza giuridica.
1. Causa (o causa efficiente): è ciò che produce un effetto, che modifica uno stato di cose, deve essere antecedente, cioè precedere l'effetto in senso cronologico, necessario, perché senza non avviene l'evento, e sufficiente a produrre l'effetto. Si ha una causalità unica o esclusiva, quando una sola causa è di per sé sufficiente a produrre l'effetto, in antitesi alla causalità multipla o concausalità.
2. Concausa: l'intervento in concorso di più cause determina un effetto altrimenti non realizzabile in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti. Si distinguono in preesistenti, simultanee o sopravvenute rispetto all'evento di rilevanza giuridica: errore medico che porta a morte un traumatizzato in shock settico per infezione di ferite. a) tutte e tre modificano lo stato precedente e sono parimenti necessarie per raggiungere l'effetto finale; b) l'errore medico è una concausa sopravvenuta rispetto al trauma ed all'infezione delle ferite; c) il trauma e l'infezione oltre ad essere concause concomitanti fra di loro sono concause preesistenti all'errore medico.
3. Condizione: è ogni presupposto necessario affinché la causa produca un determinato effetto (la forza di gravità per le precipitazioni, lo stato di gravidanza per l'aborto, la vita per l'omicidio o l'infanticidio, ecc.). Talvolta è difficile la distinzione di una condizione da una concausa preesistente, come il diabete per l'infezione delle ferite, una cardiopatia per l'infarto da stress, un aneurisma per la sua rottura, sempre in corso di stress. La condizione è una situazione statica anche se passibile di evoluzione spontanea (la gravidanza), la concausa è pur sempre dinamica, capace di modificare la realtà producendo un evento nuovo, connesso ad un interesse giuridico.
4. Occasione: evento non necessario (sostituibile) e normalmente non sufficiente, si distingue dalla causa per la mancanza di idoneità a produrre l'effetto che è sproporzionato rispetto all'azione, è un atto ordinario e fisiologico, normalmente inidoneo a produrre qualsiasi effetto lesivo, ma che si trova a slatentizzare una situazione dipendente da altra causa: frattura patologica (metastasi osteolitica) del femore nell'atto di alzarsi in piedi (occasione). La nozione va tenuta distinta da quella racchiusa nell'espressione "in occasione di lavoro" usata in ambito infortunistico, per il quale ha un significato di ambito di luogo, di tempo e di finalità dell'azione da cui scaturisce l'infortunio.
La causalità in medicina legale
Ha lo scopo di accertare se un fatto di natura medica, avente rilevanza giuridica, sia o no in rapporto con una determinata causa mediante un procedimento che richiede non solo la conoscenza delle scienze biologiche, ma anche una precisa conoscenza del campo del diritto verso il quale è indirizzata l'indagine medico-legale.
La valutazione del rapporto di causalità in medicina-legale segue i classici criteri cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione.
1) Criterio cronologico. Consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale. Vi può essere un rapporto immediato, mediato o tardivo (tipica dell'ultima evenienza è la comparsa di neoplasie dopo esposizione a cancerogeni).
2) Criterio topografico. Riguarda la corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia, vi può essere un rapporto diretto, indiretto e da contraccolpo.
3) Criterio di idoneità qualitativa e quantitativa. Valuta l'idoneità di un'azione lesiva a produrre una malattia. Si ricerca una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la natura dell'azione lesiva e la specie del danno verificatosi, tra la dose o la forza applicata e l'entità degli effetti riscontrati. L'idoneità può essere assoluta (la causa è sufficiente) o relativa (sono necessarie concause).
4) Criterio della continuità fenomenica. Vi può essere una sindrome a ponte quando non vi è interruzione fra l'azione lesiva e la comparsa della malattia, oppure un intervallo libero più o meno lungo.
5) Criterio di esclusione. Consiste nell'escludere ogni altra possibile causa circoscrivendo il solo fattore eziologico. Richiede una corretta diagnosi differenziale. In alcune sentenze è stato usato in appoggio al principio di presunzione del rapporto causale, ad esempio fra danno ed errata condotta professionale, quando non risulta la preesistenza, la concomitanza o la sopravvenienza di altri fattori idonei.
Alcuni A.A. distinguono ancora:
a) Criterio modale, che verifica la corrispondenza fra le modalità di applicazione della causa (sede, vie di somministrazione) e le caratteristiche della lesione; è a cavallo fra il criterio topografico e quello di idoneità qualitativa.
b) Criterio di ammissibilità ipotetica ed epidemiologico-statistico. Tutte le cause non immediatamente escludibili, possibili in base a dati della letteratura o con una ricorrenza statistica accertata, devono essere sottoposte a verifiche approfondite (è il caso del nesso fra esposizione ad agenti chimici o fisici e neoplasie professionali). La probabilità statistica di un evento non deve essere confusa con il giudizio di probabilità di un nesso causale (l'incidenza di complicanze cardiache in solo l'1% delle prove da sforzo in soggetti cardiopatici, non esclude il nesso causale fra test ed evento coronarico verificatosi, che, anzi, è altamente probabile, quasi certo).
c) Criterio circostanziale e clinico anamnestico. L'esame dei dati circostanziali (caratteristiche del luogo, orario, ecc.) e la raccolta accurata della descrizione dei disturbi e delle manifestazioni cliniche accusate o testimoniate da terzi possono confermare o negare un eventuale nesso causale.
d) Criterio anatomo-patologico. L'accertamento della causa di morte in sede di riscontro o di autopsia rappresenta talvolta un elemento fondamentale e da sola probante, altre volte è negativo o dubbio.
Rapporto di causalità
Causalità immediata e mediata: ad una causa può seguire immediatamente l'evento finale, altre volte segue un evento intermedio, che si modifica per il presentarsi di complicanze in una concatenazione successiva, portando allo stesso evento finale della prima ipotesi. è immediato il rapporto fra una causo e l'effetto che subito si produce, è mediato quello fra la causa prima e l'effetto finale di una concatenazione.
Causalità diretta ed indiretta: se la concatenazione di effetti è rappresentata da una serie regolare e continua di fenomeni, l'evento finale può essere fatto risalire alla causa originaria e la causalità è diretta, viceversa si dice indiretta quando si inseriscono nuovi fattori concausali che portano ad un evento diverso.
Causalità endogena ed esogena: le cause endogene sono i fattori, fisiologici o patologici, originati dall'organismo, quelle esogene provengono dal mondo esterno, così è possibile distinguere tra morti naturali e morti violente o attribuire a cause esterne l'infortunio sul lavoro.
Causalità e causazione: la causalità è l'attitudine potenziale o astratta a causare, in base ad un giudizio di probabilità statistica; mediante un giudizio ex ante, si desume se l'azione sarebbe stata capace di produrre l'evento (prognosi causale). La causazione richiede un giudizio ex post, cioè se l'evento già verificatosi sia stato la conseguenza di una determinata azione (diagnosi causale).
Giudizio conclusivo:
a) Rapporto causale. Esiste una relazione tale tra il fattore eziologico considerato e la malattia in esame per cui uno è la causa e l'altro ne è l'effetto.
b) Rapporto concausale. Il fattore in esame ha aggravato la malattia esistente intensificandone le manifestazioni, prolungandone il decorso, ritardandone la guarigione, accelerandone l'evoluzione, favorendo la comparsa di complicanze o anticipando l'esito infausto.
c) Rapporto occasionale. L'azione lesiva è assolutamente inidonea a produrre il fatto morboso in esame, il quale appare effetto sproporzionato all'entità di tale azione, onde l'azione stessa è un antecedente non necessario e altrimenti sostituibile.
d) Rapporto inesistente. Tra l'azione ed il fatto morboso in esame non esiste alcuna relazione in quanto si tratta di pura concomitanza di fatti accidentali o in quanto l'azione stessa è servita soltanto a richiamare l'attenzione su di una malattia dovuta ad altra causa.
La causalità nei vari rami del diritto
Diritto penale. - Art. 40 c.p. Rapporto di causalità. - "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".
Per la responsabilità soggettiva è sufficiente il solo sussistere del nesso causale, nei reati commissivi la condotta dell'uomo è la causa dell'evento, nei reati omissivi, oltre alla omissione, deve sussistere un obbligo giuridico ad impedire l'evento, quale una legge, un regolamento, un contratto, una professione o una consuetudine.
Art. 41 c.p. Concorso di cause. -"Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce di per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui".
La causalità e la concausalità si equivalgono nella disciplina concreta del rapporto causale, il quale non è escluso dall'intervento delle concause e non vi è differenza tra causalità immediata o mediata. La sola eccezione prevista dal c.p. è rappresentata dalla causalità indiretta, definita causa unica ed esclusiva sopravvenuta, completamente indipendente dal fatto del colpevole ed avulsa dalla sua condotta, costituita da un avvenimento eccezionale, inseritosi nella serie causale in atto, con un'efficacia decisiva nella produzione dell'evento. Essa è sopravvenuta perché segue sempre l'azione del colpevole, unica in quanto capace da sola a produrre l'evento, esclusiva perché, realizzando una causalità indiretta, esclude tutte le cause precedenti. Può trattarsi di una causa dipendente da un fatto naturale, o dalla condotta della vittima o di un terzo, ma non vi deve essere alcun legame con l'evento precedente, salvo di mera condizione
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il punto non e' se l'anabolizzante abbia contribuito a provocare l'aneurisma o ne sia stata l'unica causa
il punto non e' neanche se l'anabolizzante sia stato certamente ( al 100%, in base a una legge scientifica universale) causa dell'aneurisma o lo sia stato solo probabilmente (in riferimento a leggi statistiche)
il punto e': quale e' la condotta che si rimprovera al focherini? poi possiamo discutere del resto
Originariamente Scritto da psicounoproprio non afferro il senso di integrarsi con le proteine....Originariamente Scritto da GandhiPosso avere la potestà di scrivere ciò che mi pare e mi piace? O devo cercare qualche articolo di legge (che non esiste) per affermare ciò summenzionato?
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Originariamente Scritto da Steel77 Visualizza MessaggioVisto che sembrate tutti giuristi e vi appassiona tanto il tema casualità e causalità passatevi il tempo.
ps: è un testo riportato
IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ MATERIALE
Nozione
Il rapporto di causalità materiale o fisica si basa sul principio che ad ogni effetto deve corrispondere una causa. Mentre per la clinica la causa è da ricondursi all'eziologia della malattia, nell'ambito del diritto l'esistenza di un nesso di causalità fra due fenomeni è un'esigenza indispensabile per far corrispondere a determinate patologie il riconoscimento di prestazioni assicurative o risarcitorie, ovvero, riconducendole all'azione dell'uomo, ne stabiliscono la punibilità.
Molti fattori intervengono nel determinare un fenomeno, altri ne modificano l'esito finale in una sequenza concatenata, molti possono dare o togliere una rilevanza giuridica.
1. Causa (o causa efficiente): è ciò che produce un effetto, che modifica uno stato di cose, deve essere antecedente, cioè precedere l'effetto in senso cronologico, necessario, perché senza non avviene l'evento, e sufficiente a produrre l'effetto. Si ha una causalità unica o esclusiva, quando una sola causa è di per sé sufficiente a produrre l'effetto, in antitesi alla causalità multipla o concausalità.
2. Concausa: l'intervento in concorso di più cause determina un effetto altrimenti non realizzabile in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti. Si distinguono in preesistenti, simultanee o sopravvenute rispetto all'evento di rilevanza giuridica: errore medico che porta a morte un traumatizzato in shock settico per infezione di ferite. a) tutte e tre modificano lo stato precedente e sono parimenti necessarie per raggiungere l'effetto finale; b) l'errore medico è una concausa sopravvenuta rispetto al trauma ed all'infezione delle ferite; c) il trauma e l'infezione oltre ad essere concause concomitanti fra di loro sono concause preesistenti all'errore medico.
3. Condizione: è ogni presupposto necessario affinché la causa produca un determinato effetto (la forza di gravità per le precipitazioni, lo stato di gravidanza per l'aborto, la vita per l'omicidio o l'infanticidio, ecc.). Talvolta è difficile la distinzione di una condizione da una concausa preesistente, come il diabete per l'infezione delle ferite, una cardiopatia per l'infarto da stress, un aneurisma per la sua rottura, sempre in corso di stress. La condizione è una situazione statica anche se passibile di evoluzione spontanea (la gravidanza), la concausa è pur sempre dinamica, capace di modificare la realtà producendo un evento nuovo, connesso ad un interesse giuridico.
4. Occasione: evento non necessario (sostituibile) e normalmente non sufficiente, si distingue dalla causa per la mancanza di idoneità a produrre l'effetto che è sproporzionato rispetto all'azione, è un atto ordinario e fisiologico, normalmente inidoneo a produrre qualsiasi effetto lesivo, ma che si trova a slatentizzare una situazione dipendente da altra causa: frattura patologica (metastasi osteolitica) del femore nell'atto di alzarsi in piedi (occasione). La nozione va tenuta distinta da quella racchiusa nell'espressione "in occasione di lavoro" usata in ambito infortunistico, per il quale ha un significato di ambito di luogo, di tempo e di finalità dell'azione da cui scaturisce l'infortunio.
La causalità in medicina legale
Ha lo scopo di accertare se un fatto di natura medica, avente rilevanza giuridica, sia o no in rapporto con una determinata causa mediante un procedimento che richiede non solo la conoscenza delle scienze biologiche, ma anche una precisa conoscenza del campo del diritto verso il quale è indirizzata l'indagine medico-legale.
La valutazione del rapporto di causalità in medicina-legale segue i classici criteri cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione.
1) Criterio cronologico. Consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale. Vi può essere un rapporto immediato, mediato o tardivo (tipica dell'ultima evenienza è la comparsa di neoplasie dopo esposizione a cancerogeni).
2) Criterio topografico. Riguarda la corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia, vi può essere un rapporto diretto, indiretto e da contraccolpo.
3) Criterio di idoneità qualitativa e quantitativa. Valuta l'idoneità di un'azione lesiva a produrre una malattia. Si ricerca una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la natura dell'azione lesiva e la specie del danno verificatosi, tra la dose o la forza applicata e l'entità degli effetti riscontrati. L'idoneità può essere assoluta (la causa è sufficiente) o relativa (sono necessarie concause).
4) Criterio della continuità fenomenica. Vi può essere una sindrome a ponte quando non vi è interruzione fra l'azione lesiva e la comparsa della malattia, oppure un intervallo libero più o meno lungo.
5) Criterio di esclusione. Consiste nell'escludere ogni altra possibile causa circoscrivendo il solo fattore eziologico. Richiede una corretta diagnosi differenziale. In alcune sentenze è stato usato in appoggio al principio di presunzione del rapporto causale, ad esempio fra danno ed errata condotta professionale, quando non risulta la preesistenza, la concomitanza o la sopravvenienza di altri fattori idonei.
Alcuni A.A. distinguono ancora:
a) Criterio modale, che verifica la corrispondenza fra le modalità di applicazione della causa (sede, vie di somministrazione) e le caratteristiche della lesione; è a cavallo fra il criterio topografico e quello di idoneità qualitativa.
b) Criterio di ammissibilità ipotetica ed epidemiologico-statistico. Tutte le cause non immediatamente escludibili, possibili in base a dati della letteratura o con una ricorrenza statistica accertata, devono essere sottoposte a verifiche approfondite (è il caso del nesso fra esposizione ad agenti chimici o fisici e neoplasie professionali). La probabilità statistica di un evento non deve essere confusa con il giudizio di probabilità di un nesso causale (l'incidenza di complicanze cardiache in solo l'1% delle prove da sforzo in soggetti cardiopatici, non esclude il nesso causale fra test ed evento coronarico verificatosi, che, anzi, è altamente probabile, quasi certo).
c) Criterio circostanziale e clinico anamnestico. L'esame dei dati circostanziali (caratteristiche del luogo, orario, ecc.) e la raccolta accurata della descrizione dei disturbi e delle manifestazioni cliniche accusate o testimoniate da terzi possono confermare o negare un eventuale nesso causale.
d) Criterio anatomo-patologico. L'accertamento della causa di morte in sede di riscontro o di autopsia rappresenta talvolta un elemento fondamentale e da sola probante, altre volte è negativo o dubbio.
Rapporto di causalità
Causalità immediata e mediata: ad una causa può seguire immediatamente l'evento finale, altre volte segue un evento intermedio, che si modifica per il presentarsi di complicanze in una concatenazione successiva, portando allo stesso evento finale della prima ipotesi. è immediato il rapporto fra una causo e l'effetto che subito si produce, è mediato quello fra la causa prima e l'effetto finale di una concatenazione.
Causalità diretta ed indiretta: se la concatenazione di effetti è rappresentata da una serie regolare e continua di fenomeni, l'evento finale può essere fatto risalire alla causa originaria e la causalità è diretta, viceversa si dice indiretta quando si inseriscono nuovi fattori concausali che portano ad un evento diverso.
Causalità endogena ed esogena: le cause endogene sono i fattori, fisiologici o patologici, originati dall'organismo, quelle esogene provengono dal mondo esterno, così è possibile distinguere tra morti naturali e morti violente o attribuire a cause esterne l'infortunio sul lavoro.
Causalità e causazione: la causalità è l'attitudine potenziale o astratta a causare, in base ad un giudizio di probabilità statistica; mediante un giudizio ex ante, si desume se l'azione sarebbe stata capace di produrre l'evento (prognosi causale). La causazione richiede un giudizio ex post, cioè se l'evento già verificatosi sia stato la conseguenza di una determinata azione (diagnosi causale).
Giudizio conclusivo:
a) Rapporto causale. Esiste una relazione tale tra il fattore eziologico considerato e la malattia in esame per cui uno è la causa e l'altro ne è l'effetto.
b) Rapporto concausale. Il fattore in esame ha aggravato la malattia esistente intensificandone le manifestazioni, prolungandone il decorso, ritardandone la guarigione, accelerandone l'evoluzione, favorendo la comparsa di complicanze o anticipando l'esito infausto.
c) Rapporto occasionale. L'azione lesiva è assolutamente inidonea a produrre il fatto morboso in esame, il quale appare effetto sproporzionato all'entità di tale azione, onde l'azione stessa è un antecedente non necessario e altrimenti sostituibile.
d) Rapporto inesistente. Tra l'azione ed il fatto morboso in esame non esiste alcuna relazione in quanto si tratta di pura concomitanza di fatti accidentali o in quanto l'azione stessa è servita soltanto a richiamare l'attenzione su di una malattia dovuta ad altra causa.
La causalità nei vari rami del diritto
Diritto penale. - Art. 40 c.p. Rapporto di causalità. - "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".
Per la responsabilità soggettiva è sufficiente il solo sussistere del nesso causale, nei reati commissivi la condotta dell'uomo è la causa dell'evento, nei reati omissivi, oltre alla omissione, deve sussistere un obbligo giuridico ad impedire l'evento, quale una legge, un regolamento, un contratto, una professione o una consuetudine.
Art. 41 c.p. Concorso di cause. -"Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce di per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui".
La causalità e la concausalità si equivalgono nella disciplina concreta del rapporto causale, il quale non è escluso dall'intervento delle concause e non vi è differenza tra causalità immediata o mediata. La sola eccezione prevista dal c.p. è rappresentata dalla causalità indiretta, definita causa unica ed esclusiva sopravvenuta, completamente indipendente dal fatto del colpevole ed avulsa dalla sua condotta, costituita da un avvenimento eccezionale, inseritosi nella serie causale in atto, con un'efficacia decisiva nella produzione dell'evento. Essa è sopravvenuta perché segue sempre l'azione del colpevole, unica in quanto capace da sola a produrre l'evento, esclusiva perché, realizzando una causalità indiretta, esclude tutte le cause precedenti. Può trattarsi di una causa dipendente da un fatto naturale, o dalla condotta della vittima o di un terzo, ma non vi deve essere alcun legame con l'evento precedente, salvo di mera condizione
Maledetti entrambi, il mio prof me li ha fatti odiare
(anche se penale mi è sempre piaciuto...spiegato dal Simone xò )sigpic
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Originariamente Scritto da Steel77 Visualizza MessaggioVisto che sembrate tutti giuristi e vi appassiona tanto il tema casualità e causalità passatevi il tempo.
ps: è un testo riportato
Originariamente Scritto da psicounoproprio non afferro il senso di integrarsi con le proteine....Originariamente Scritto da GandhiPosso avere la potestà di scrivere ciò che mi pare e mi piace? O devo cercare qualche articolo di legge (che non esiste) per affermare ciò summenzionato?
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Originariamente Scritto da bersiker1980 Visualizza MessaggioSteel, dannato lo hai preso dal Mantovani o dal Fiandaca Musco?
Maledetti entrambi, il mio prof me li ha fatti odiare
(anche se penale mi è sempre piaciuto...spiegato dal Simone xò )
Originariamente Scritto da psicounoproprio non afferro il senso di integrarsi con le proteine....Originariamente Scritto da GandhiPosso avere la potestà di scrivere ciò che mi pare e mi piace? O devo cercare qualche articolo di legge (che non esiste) per affermare ciò summenzionato?
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Originariamente Scritto da bersiker1980 Visualizza Messaggioè scritto dove? sui post di BW? su Studio aperto?
di ufficiale non è c'è scritto un *****, visto che nel dispositivo di sentenza è riportata solo la decisione del giudice.
Modena
Il pm aveva chiesto per lui due anni e due mesi di reclusione. Il giudice monocratico lo ha condannato a sei anni. Una sentenza che il body builder modenese Federico Focherini, a giudizio dal 2006 per la morte dell’ex fidanzata Claudia Bianchi, non si aspettava. La donna, che come lui era campionessa di body building, era morta improvvisamente l'8 marzo 2004 a Roma dopo aver assunto, questa la tesi dell’accusa, sostanze anabolizzanti in vista di una gara di culturismo. Ad alcuni famigliari aveva detto di aver pagato a Focherini 2500 euro per un pacco che le sarebbe servito per prepararsi alla competizione. Inizialmente non fu nemmeno fatta l'autopsia, ma dopo la denuncia dei parenti il corpo di Claudia fu riesumato ed emerse l’uso intenso di sostanze anabolizzanti. Focherini non ha mai nascosto di averne consigliato l’utilizzo all’ex fidanzata, ma ha sempre negato di averle procurato e tantomeno venduto i farmaci che ne hanno poi provocato il decesso. Tesi alla quale non ha creduto il giudice, che per l’esercizio abusivo della professione e la somministrazione di medicinali pericolosi per la salute pubblica, ha condannato Federico Focherini. Dall’aprile del 2008 l’ex Mister Universo ha lasciato Modena e l’Italia per trasferirsi a Pretoria, dove continua anche a gareggiare e dove ha da poco conquistato il titolo di mister Sudafrica.
mjcheva@live.it Michele Pappacodasigpic
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