comunque è interssante quel che ha detto il PG della cassazione. Al di là della prescrizione ed entrando nel merito, si dà conferma dell'avvenuta corruzione da parte del nanetto:
LA REQUISITORIA - Secondo il pg della Cassazione Gianfranco Ciani, «non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills». In pratica, si confermerebbe, secondo il pg, la responsabilità dell'avvocato inglese nel reato di corruzione in atti giudiziari che sarebbe, però, prescritto. «Non c'è dubbio - ha detto il pg nella sua requisitoria - che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Bernasconi e del gruppo erogatore dei 600 mila dollari si verifica l'11 novembre del 1999 quando Mills, in proprio, e non come gestore del patrimonio altrui, fornisce istruzioni per il trasferimento dei circa 600 mila dollari dal fondo di investimento Giano Capital al fondo Torrey». Per il pg, dunque, è dall'11 novembre '99 che decorrono i termini di prescrizione e non a partire dal 29 febbraio 2000, come ritenuto invece dai giudici della Corte di Appello di Milano. In questa data Mills si era fatto intestare le quote del fondo Torrey per un valore di circa 600 mila dollari. Ma secondo il pg, questa data non è da prendere in considerazione in quanto «il ritardo del passaggio finale nella intestazione delle quote non incide sul momento consumativo della prescrizione ma trae origine dalla volontà di Mills di rendere difficoltosa la ricostruzione di questo illecito passaggio di soldi e la sua origine». Infine, il pg ha ricordato che, comunque, «quanto c' è incertezza sulla data di commissione di un reato, da sempre vale la regola del "favor rei": e il decorrere della prescrizione va fissato nel momento più favorevole all'imputato». Dunque, l'11 novembre 1999 «con la conseguente dichiarazione di prescrizione, dal momento che la corruzione in atti giudiziari ha una pena massima che arriva fino a 8 anni».
RISARCIMENTO A PALAZZO CHIGI - Senza proscioglimento Mills dovrà pagare 250 mila euro a Palazzo Chigi: il pg ha chiesto la conferma del risarcimento dei danni non patrimoniali, per pregiudizio all' immagine, a favore della Presidenza del Consiglio da parte dell' avvocato inglese, così come stabilito dalla Corte di Appello di Milano. Secondo Ciani, Mills, con le sue testimonianze reticenti, avrebbe arrecato «pregiudizio al' immagine dello Stato per quanto riguarda l' esercizio della funzione giurisdizionale».
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LA REQUISITORIA - Secondo il pg della Cassazione Gianfranco Ciani, «non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills». In pratica, si confermerebbe, secondo il pg, la responsabilità dell'avvocato inglese nel reato di corruzione in atti giudiziari che sarebbe, però, prescritto. «Non c'è dubbio - ha detto il pg nella sua requisitoria - che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Bernasconi e del gruppo erogatore dei 600 mila dollari si verifica l'11 novembre del 1999 quando Mills, in proprio, e non come gestore del patrimonio altrui, fornisce istruzioni per il trasferimento dei circa 600 mila dollari dal fondo di investimento Giano Capital al fondo Torrey». Per il pg, dunque, è dall'11 novembre '99 che decorrono i termini di prescrizione e non a partire dal 29 febbraio 2000, come ritenuto invece dai giudici della Corte di Appello di Milano. In questa data Mills si era fatto intestare le quote del fondo Torrey per un valore di circa 600 mila dollari. Ma secondo il pg, questa data non è da prendere in considerazione in quanto «il ritardo del passaggio finale nella intestazione delle quote non incide sul momento consumativo della prescrizione ma trae origine dalla volontà di Mills di rendere difficoltosa la ricostruzione di questo illecito passaggio di soldi e la sua origine». Infine, il pg ha ricordato che, comunque, «quanto c' è incertezza sulla data di commissione di un reato, da sempre vale la regola del "favor rei": e il decorrere della prescrizione va fissato nel momento più favorevole all'imputato». Dunque, l'11 novembre 1999 «con la conseguente dichiarazione di prescrizione, dal momento che la corruzione in atti giudiziari ha una pena massima che arriva fino a 8 anni».
RISARCIMENTO A PALAZZO CHIGI - Senza proscioglimento Mills dovrà pagare 250 mila euro a Palazzo Chigi: il pg ha chiesto la conferma del risarcimento dei danni non patrimoniali, per pregiudizio all' immagine, a favore della Presidenza del Consiglio da parte dell' avvocato inglese, così come stabilito dalla Corte di Appello di Milano. Secondo Ciani, Mills, con le sue testimonianze reticenti, avrebbe arrecato «pregiudizio al' immagine dello Stato per quanto riguarda l' esercizio della funzione giurisdizionale».
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