campi di concentramento

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  • THE ALEX
    Bodyweb Advanced
    • Sep 2003
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    • somewhere on planet earth
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    Originariamente Scritto da catastrophy Visualizza Messaggio
    no, in canada non puoi. in altri stati sì (evidentemente)...
    comunque è finito in prigione con l'accusa di "volksverhetzung" (incitamento all'odio razziale) e solo nel 2003 in germania se non erro (dopo esser stato espulso dagli stati uniti e qualche anno dopo dal canada)...
    non è per l'idea negazionista in se, bensí per l'incitamento all'odio (che in germania ed in altri stati costituisce reato)... se vuoi vederti il suo sito o qualche suo filmato propagandistico credo che capirai la differenza tra "un'idea diversa"... e quello di cui è stato accusato...
    a cì....non è che devi venirmi a spiegare tu le differenze tra "idee diverse" ed accuse.
    Ho pagato in prima persona l'aver toccato i giudei e mi ritrovo con condanne definitive per incitamento alla discriminazione e all'odio raziale ed istigazione al genocidio......per aver stampato e diffuso un volantino in risposta ad un'aggressione armata di un gruppo di giudei ad una nostra sede.
    Quindi in Canada,non posso...in Italia nemmeno.
    « Success is my only mothafuckin' option,failure's not.... »

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    • catastrophy
      catabolic,modest&notturno
      • Jan 2004
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      Originariamente Scritto da ma_75 Visualizza Messaggio
      tuttavia mi pare che da noi esista ancora una robettina del genere
      sì, peccato che fosse una farsa sin dall'inizio...
      sarai d'accordo con me che se realmente la legge in italia fosse stata rispettata l'msi non sarebbe mai esistito... la legge ci sarebbe, ma non è mai stata fatta rispettare... come molte altre leggi in italia...
      Originariamente Scritto da Mizard
      ...io ho parlato con tutti in questo forum,persino coi Laziali...
      Originariamente Scritto da Barone Bizzio
      Quindi...in poche parole, sono tutti comunisti tranne Silvio?
      Originariamente Scritto da TheSandman
      Silvio compreso.
      Originariamente Scritto da TheSandman
      Diciamo che i comunisti che insulta lui sono ancora più comunisti di lui.

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      • boss123
        Bodyweb Advanced
        • Mar 2007
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        • venezia
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        Originariamente Scritto da Manx Visualizza Messaggio
        Nonché simpatizzante del nazismo (se non sbaglio, ma devo controllare, lo finanzio' addirittura) e cultore di arti magiche e tradizionali.



        Non c'è una versione ufficiale sulla rimozione della teca, ma il tutto fa pensare a questa spiegazione, anche perchè in un primo momento la cifra fu ridotta da 6 a 4 milioni (mi pare).

        devo indagare...non vorrei fossero veri i 6 milioni

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        • catastrophy
          catabolic,modest&notturno
          • Jan 2004
          • 6357
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          Originariamente Scritto da Sean Visualizza Messaggio
          GERMANIA - Williamson rischia inoltre l'arresto in Europa. Infatti il ministro della Giustizia tedesco, Brigitte Zypries, ha detto che la Germania potrebbe emanare un mandato di arresto nei suoi confronti. Williamson avrebbe infatti espresso le sue convinzioni negazioniste pubblicamente e sul suolo tedesco durante l'intervista alla televisione svedese che ha scatenato lo scandalo. E in Germania negare l’Olocausto è un reato. Anche il commissario europeo alla Giustizia, Jacques Barrot, ha avvertito Williamson che negare la Shoah è un reato in diversi Stati membri.
          Vaticano-lefebvriani: le distanze restano - Corriere della Sera
          Come si vede, anche voler solo coltivare la "non memoria", rischia o diventa causa di privazione della libertà, del pensiero in primis;
          Non possiamo negare questa spada pendente sulla testa del pur "democratico" Occidente.
          la questione ci dimostra che anche i politici tedeschi (oppure il giornalista in questo caso) non sanno sempre cosa dicono... la legge è chiara... o riescono a dimostrare un'incitamento all'odio razziale oppure non gli fanno niente... io non conosco tutti i suoi discorsi pubblici sull'olocausto (quello che ho letto mi è bastato ed il resto su di lui mi interessa relativamente), perciò non ti so dire se ci siano gli estremi per parlarne...
          fatto sta che la germania sta attenta a far rispettare le sue leggi... e non solo quelle sull'antisemitismo, sulla ricostituzione del partito nazista e comunista ecc.

          Originariamente Scritto da THE ALEX Visualizza Messaggio
          a cì....non è che devi venirmi a spiegare tu le differenze tra "idee diverse" ed accuse.
          Ho pagato in prima persona l'aver toccato i giudei e mi ritrovo con condanne definitive per incitamento alla discriminazione e all'odio raziale ed istigazione al genocidio......per aver stampato e diffuso un volantino in risposta ad un'aggressione armata di un gruppo di giudei ad una nostra sede.
          Quindi in Canada,non posso...in Italia nemmeno.
          questo non lo potevo sapere... e, non conoscendo la questione (e anche conoscendola non lo farei) non posso di certo valutare la cosa...
          l'unica cosa che posso dire è che la parola corretta è ebri, non giudei...

          Originariamente Scritto da Manx Visualizza Messaggio
          Nonché simpatizzante del nazismo (se non sbaglio, ma devo controllare, lo finanzio' addirittura) e cultore di arti magiche e tradizionali
          esatto... ce l'aveva con i sindacati che secondo lui erano in mano agli ebrei... mandò sua figlia in una scuola privata "libera da ebrei" e se non erro licenziò un suo disegnatore quando scoprì che era ebreo...
          Originariamente Scritto da Mizard
          ...io ho parlato con tutti in questo forum,persino coi Laziali...
          Originariamente Scritto da Barone Bizzio
          Quindi...in poche parole, sono tutti comunisti tranne Silvio?
          Originariamente Scritto da TheSandman
          Silvio compreso.
          Originariamente Scritto da TheSandman
          Diciamo che i comunisti che insulta lui sono ancora più comunisti di lui.

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          • ma_75
            Super Moderator
            • Sep 2006
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            Originariamente Scritto da catastrophy Visualizza Messaggio
            sì, peccato che fosse una farsa sin dall'inizio...
            sarai d'accordo con me che se realmente la legge in italia fosse stata rispettata l'msi non sarebbe mai esistito... la legge ci sarebbe, ma non è mai stata fatta rispettare... come molte altre leggi in italia...
            di fatto la legge proibisce un reato d'opinione, anche da noi, senza andare in Canada,
            In un sistema finito, con un tempo infinito, ogni combinazione può ripetersi infinite volte.
            ma_75@bodyweb.com

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            • Lucone
              Bodyweb Advanced
              • Dec 2008
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              Originariamente Scritto da ma_75 Visualizza Messaggio
              tuttavia mi pare che da noi esista ancora una robettina del genere

              Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba): Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale
              (comma primo) della Costituzione.
              Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952 n. 143.
              1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.
              -Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.
              2. Sanzioni penali.
              - Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire (3/a) (4). Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire (1) (2). Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell'art.29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art.28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art.28, comma secondo, n. 1, del codice penale. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (2) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art.8, L. 22 maggio 1975, n. 152.
              3. Scioglimento e confisca dei beni.
              - Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo (3). Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione. (3) Comma così sostituito dall'art.9, L. 22 maggio 1975, n. 152.
              4. Apologia del fascismo.
              - Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.
              5. Manifestazioni fasciste.
              - Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni (6). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (6) Così sostituito dall'art.11, L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7). (7) Articolo aggiunto dall'art.12, L. 22 maggio 1975, n. 152.
              6. Aggravamento di pene.
              - Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art.1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8), o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa (9). (8) Recante norme sulla limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. (9) Comma così sostituito dall'art.13, L. 22 maggio 1975, n. 152.
              7. Competenza e procedimenti.
              - La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art.502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.
              8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.
              - Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art.4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art.5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.
              9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.
              - La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Pubblica istruzione.
              10. Norme di coordinamento e finali.
              - Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.


              e siamo mille miglia lontano da qualunque revisionismo nazista eh...
              su quel punto ci sarebbe da scrivere capitoli...........meglio sorvolare
              Tutto ciò che ami rimane, il resto è scorie. Tutto ciò che ami non ti può essere sottratto. Tutto ciò che ami è la tua stessa eredità..." (Ezra Pound)

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              • catastrophy
                catabolic,modest&notturno
                • Jan 2004
                • 6357
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                Originariamente Scritto da boss123 Visualizza Messaggio
                devo indagare...non vorrei fossero veri i 6 milioni
                le stime più recenti (quelle ritenute più attendibili) parlano di 5,6 - 6,3 milioni di ebrei uccisi nei campi di concentramento... (stime del 1996/2002/2002)...
                il problema principale è che i nazisti, nonostante l'organizzazione, purtroppo, perfetta non hanno documentato (o eventualmente distrutto all'ultimo momento) con precisione i morti nei campi di concentramento...
                tanto per citare una fonte sicuramente non "dalla parte del vincitore", eichmann (si possono leggere le trascrizioni delle registrazioni dei suoi interrogatori) stimò il numero di ebrei che lui stesso mandò nei campi per il "trattamento speciale" (come lo definì lui) su un numero tra i 5.000.000 ed i 6.000.000...
                Originariamente Scritto da Mizard
                ...io ho parlato con tutti in questo forum,persino coi Laziali...
                Originariamente Scritto da Barone Bizzio
                Quindi...in poche parole, sono tutti comunisti tranne Silvio?
                Originariamente Scritto da TheSandman
                Silvio compreso.
                Originariamente Scritto da TheSandman
                Diciamo che i comunisti che insulta lui sono ancora più comunisti di lui.

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                • THE ALEX
                  Bodyweb Advanced
                  • Sep 2003
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                  • 1,016
                  • somewhere on planet earth
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                  Originariamente Scritto da catastrophy Visualizza Messaggio
                  la questione ci dimostra che anche i politici tedeschi (oppure il giornalista in questo caso) non sanno sempre cosa dicono... la legge è chiara... o riescono a dimostrare un'incitamento all'odio razziale oppure non gli fanno niente... io non conosco tutti i suoi discorsi pubblici sull'olocausto (quello che ho letto mi è bastato ed il resto su di lui mi interessa relativamente), perciò non ti so dire se ci siano gli estremi per parlarne...
                  fatto sta che la germania sta attenta a far rispettare le sue leggi... e non solo quelle sull'antisemitismo, sulla ricostituzione del partito nazista e comunista ecc.


                  questo non lo potevo sapere... e, non conoscendo la questione (e anche conoscendola non lo farei) non posso di certo valutare la cosa...
                  l'unica cosa che posso dire è che la parola corretta è ebri, non giudei...

                  Ebri??? 'mbriachi praticamente.....ebbè,ci può stare

                  cmq caro il mio nonpossocertovalutarelacosa,il termine giudeo è corretto eccome



                  e dato che stiamo parlando di leggi fatte ad capocchiam,divertitevi con questa

                  Testo della Legge Mancino (25/6/93, n. 205) Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.



                  Articolo 1 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o
                  Dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
                  1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 Ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: A) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter; B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché‚ divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a). 1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di struture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati. Articolo 2 (Disposizioni di prevenzione) 1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. 2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché‚ di persone sottoposte a misure di prevenzione perché‚ ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di nonluogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. Articolo 3 (Circostanza aggravante) 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. Articolo 4 (Modifiche a disposizioni vigenti) 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. Articolo 5 (Perquisizioni e sequestri) 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. 2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché‚ degli emblemi o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni. 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui alltarticolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2. Articolo 6 (Disposizioni processuali) 1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio. 2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975. 2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale. 4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini. Articolo 7 (Sospensione cautelativa e scioglimento) 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma. 3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 8 (Disposizioni finali) 1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato. 2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. AMATO - MANCINO - CONSO Visto, il Guardasigilli: CONSO
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                  • gabriele81
                    eh eh son manzo
                    • Jul 2006
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                    • roma
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                    Proprio per questa legge,tutt'ora vigente, e nonostante le tematiche sollevate, di certo interessanti, direi di chiudere il 3d. Non si sa mai di questi tempi. Una goccia d'acqua rischia di fare maremoto.

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                    • Lucone
                      Bodyweb Advanced
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                      • Perugia
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                      Originariamente Scritto da gabriele81 Visualizza Messaggio
                      Proprio per questa legge,tutt'ora vigente, e nonostante le tematiche sollevate, di certo interessanti, direi di chiudere il 3d. Non si sa mai di questi tempi. Una goccia d'acqua rischia di fare maremoto.
                      ma no......
                      Tutto ciò che ami rimane, il resto è scorie. Tutto ciò che ami non ti può essere sottratto. Tutto ciò che ami è la tua stessa eredità..." (Ezra Pound)

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                      • THE ALEX
                        Bodyweb Advanced
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                        Originariamente Scritto da gabriele81 Visualizza Messaggio
                        Proprio per questa legge,tutt'ora vigente, e nonostante le tematiche sollevate, di certo interessanti, direi di chiudere il 3d. Non si sa mai di questi tempi. Una goccia d'acqua rischia di fare maremoto.
                        basta che non mi si venga a dire che in CANADA certe cose sono vietate per legge,mentre in Italia sono concesse.
                        « Success is my only mothafuckin' option,failure's not.... »

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                        • catastrophy
                          catabolic,modest&notturno
                          • Jan 2004
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                          Originariamente Scritto da THE ALEX Visualizza Messaggio
                          cmq caro il mio nonpossocertovalutarelacosa,il termine giudeo è corretto eccome
                          corretto? "2. fig. spreg. Persona avara, infida. (Accezione di origine razzista e ideologica)."
                          certo, un po' come la discussione sulla correttezza della parola "ne*ro"...
                          anche in quel caso tante discussioni su quanto fosse corretto una volta e quanto sia corretto ora....
                          ma alla fine rimane una sola questione:

                          si sa che il termine è offensivo per certe persone...
                          ci sono termini alternativi non offensivi...
                          ora se uno continua ad usare quello che molti possono ritenere offensivo il motivo è evidente... altrimenti sceglierebbero l'alternativa evitando la discussione in partenza... perché se io so di poter offendere qualcuno e non voglio farlo (avendo a disposizione alternative) non lo faccio...
                          se voglio dimostrare di avere ragione non è certo perché sono innamorato di una certa parola...

                          questione di educazione e buona volontà e non certo di etimologia... ma pazienza...
                          Originariamente Scritto da Mizard
                          ...io ho parlato con tutti in questo forum,persino coi Laziali...
                          Originariamente Scritto da Barone Bizzio
                          Quindi...in poche parole, sono tutti comunisti tranne Silvio?
                          Originariamente Scritto da TheSandman
                          Silvio compreso.
                          Originariamente Scritto da TheSandman
                          Diciamo che i comunisti che insulta lui sono ancora più comunisti di lui.

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                          • THE ALEX
                            Bodyweb Advanced
                            • Sep 2003
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                            Originariamente Scritto da catastrophy Visualizza Messaggio
                            corretto? "2. fig. spreg. Persona avara, infida. (Accezione di origine razzista e ideologica)."
                            certo, un po' come la discussione sulla correttezza della parola "ne*ro"...
                            anche in quel caso tante discussioni su quanto fosse corretto una volta e quanto sia corretto ora....
                            ma alla fine rimane una sola questione:

                            si sa che il termine è offensivo per certe persone...
                            ci sono termini alternativi non offensivi...
                            ora se uno continua ad usare quello che molti possono ritenere offensivo il motivo è evidente... altrimenti sceglierebbero l'alternativa evitando la discussione in partenza... perché se io so di poter offendere qualcuno e non voglio farlo (avendo a disposizione alternative) non lo faccio...
                            se voglio dimostrare di avere ragione non è certo perché sono innamorato di una certa parola...

                            questione di educazione e buona volontà e non certo di etimologia... ma pazienza...
                            oh mamma guarda come mi diverto...


                            FIG. Sta per FIGURATO (o figurativo)ed è lo stesso identico significato figurato che viene dato alle parole ebreo o rabbino nel linguaggio comune per intendere persona avara.Stessa sorte che è toccata al termine "genovese",eppure nessuno rompe i maroni se chiamo un abitante di Zena con il suo nome
                            « Success is my only mothafuckin' option,failure's not.... »

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                            • Sean
                              Csar
                              • Sep 2007
                              • 121537
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                              • Italy [IT]
                              • In piedi tra le rovine
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                              Originariamente Scritto da catastrophy Visualizza Messaggio
                              la questione ci dimostra che anche i politici tedeschi (oppure il giornalista in questo caso) non sanno sempre cosa dicono... la legge è chiara... o riescono a dimostrare un'incitamento all'odio razziale oppure non gli fanno niente... io non conosco tutti i suoi discorsi pubblici sull'olocausto (quello che ho letto mi è bastato ed il resto su di lui mi interessa relativamente), perciò non ti so dire se ci siano gli estremi per parlarne...
                              fatto sta che la germania sta attenta a far rispettare le sue leggi... e non solo quelle sull'antisemitismo, sulla ricostituzione del partito nazista e comunista ecc.
                              No, esiste il reato di opinione, in Germania come in altri paesi d'Europa, così come ricordava, nell'articolo del CorSera il commissario Barrot, e come si legge qua:

                              "In alcuni paesi - Austria, Francia, Germania e Belgio - è reato la negazione dell'Olocausto, mentre in altri - Israele, Portogallo e Spagna - viene punita la negazione di qualsiasi genocidio. Norme antinegazioniste sono state introdotte anche nella legislazione dei seguenti Stati: Nuova Zelanda, Svezia, Australia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Polonia e Romania[6]. In genere è prevista come pena la reclusione, che in alcuni Paesi può arrivare fino a dieci anni[7]. Nel 2007 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione degli Stati Uniti che "condanna senza riserve qualsiasi diniego dell' Olocausto e sollecita tutti i membri a respingerlo, che sia parziale o totale, e a respingere iniziative in senso contrario"
                              Negazionismo dell'Olocausto - Wikipedia

                              Non c'entra qui l'odio razziale, la discriminazione religiosa o sessuale, ma la negazione dell'Olocausto così come tutti devono imparare sia avvenuto nelle modalità stabilite anni fa;
                              In quei paesi è, a corti discorsi, vietato pensarla diversamente.
                              Di questo reato ne hanno fatto le spese Irving in Austria, l'avvocato Mahler e i revisionisti Zundel e Rudolf in Germania, e ora rischia anche un vescovo, Williamson appunto.
                              L'assurdo (uno tra i tanti) è che grazie all'espediente del mandato di arresto europeo (recipito anche dall'Italia) si può venire colpiti ovunque, anche là dove il reato di negazionismo non è espressamente istituito (Williamson è cittadino britannico, ecco perchè la Germania minaccia il mandato di arresto internazionale, per una legge presente sul suo suolo ma non in Inghilterra).

                              Con questa realtà concreta, come si pensa di poter anche solo minimamente mettere mano a tutta questa vicenda storica che va sotto il nome di Shoa?
                              Anche solo il termine di "revisione" pare evocare, grazie a questa campagna terroristica, chissà quali oscuri scenari neonazi, eppure, se la storia non avesse mai riletto se stessa, noi oggi saremmo ancora al Nerone incendiario e pazzo, al Medioevo barbaro e illetterato, al Fascismo e a Mussolini che, senza un De Felice, staremmo ancore qua a definire come vent'anni di "vuoto assoluto", un buco nero della storia.
                              Tutto può essere rivisitato, anche i processi a sentenza definitiva, con nuove prove, possono essere riaperti...Tutto, tranne la Shoa:
                              In questo caso al cervello non è permesso di dubitare, pena la galera.

                              Ci scandalizziamo per l'arretratezza giuridica dei paesi musulmani, dove chi dubita di Allah viene lapidato nella pubblica piazza, così come ancora scherniamo l'Inquisizione e la Chiesa dei tempi che furono:
                              E questo nuovo tribunale della storia, sorto nel cuore dell' "illuminato" Occidente, come definirlo allora?
                              Se poi le uniche conferenze sull'Olocausto vengono tenute in Iran, sotto l'ala di un Ahmadinejad, inutile puntare subito l'indice accusatorio:
                              Qua, parlarne, non si può.
                              ...ma di noi
                              sopra una sola teca di cristallo
                              popoli studiosi scriveranno
                              forse, tra mille inverni
                              «nessun vincolo univa questi morti
                              nella necropoli deserta»

                              C. Campo - Moriremo Lontani


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                              • raspa
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                                • on a solitary beach against the sea "le grand hotel Sea-Gull Magique" mentre lontano un minatore bruno tornava.
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                                Originariamente Scritto da gabriele81 Visualizza Messaggio
                                Proprio per questa legge,tutt'ora vigente, e nonostante le tematiche sollevate, di certo interessanti, direi di chiudere il 3d. Non si sa mai di questi tempi. Una goccia d'acqua rischia di fare maremoto.
                                oh gesùbambino

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