Eutanasia; Lega presenta ddl: deve essere esplicitamente reato
Roma, 28 ott. (Apcom) - Un disegno di legge per esplicitare la perseguibilità penale dell'eutanasia, sia attiva che passiva, e stabilire che il 'testamento biologico' non abbia valore legale vincolante è stato depositato da alcuni parlamentari della maggioranza (primo firmatario il leghista Fabio Rizzi) al Senato, dove è in discussione, alla commissione Igiene e sanità, il tema delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat).
Depositata contemporaneamente alla Camera dei deputati, la proposta di legge è stata presentata alla stampa, a Montecitorio, da Rizzi e Massimo Polledri (Lega), Domenico Di Virgilio, Alessandro Pagano e Raffaello Vignali (Pdl). "Punto fondamentale di partenza della proposta di legge in questione - si legge nella presentazione del ddl - è la specificazione che l'adozione di un'ampia nozione di eutanasia, estesa sia all'eutanasia passiva che a quella attiva, consente di far rientrare l'istituto all'interno di tre fattispecie del nostro ordinamento penale: il reato di omicidio ex art. 575 del codice penale, il reato di omicidio del consenziente ex art. 580 del codice penale, il reato di istigazione ed aiuto al suicidio ex art. 580 del codice penale"
Roma, 28 ott. (Apcom) - Un disegno di legge per esplicitare la perseguibilità penale dell'eutanasia, sia attiva che passiva, e stabilire che il 'testamento biologico' non abbia valore legale vincolante è stato depositato da alcuni parlamentari della maggioranza (primo firmatario il leghista Fabio Rizzi) al Senato, dove è in discussione, alla commissione Igiene e sanità, il tema delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat).
Depositata contemporaneamente alla Camera dei deputati, la proposta di legge è stata presentata alla stampa, a Montecitorio, da Rizzi e Massimo Polledri (Lega), Domenico Di Virgilio, Alessandro Pagano e Raffaello Vignali (Pdl). "Punto fondamentale di partenza della proposta di legge in questione - si legge nella presentazione del ddl - è la specificazione che l'adozione di un'ampia nozione di eutanasia, estesa sia all'eutanasia passiva che a quella attiva, consente di far rientrare l'istituto all'interno di tre fattispecie del nostro ordinamento penale: il reato di omicidio ex art. 575 del codice penale, il reato di omicidio del consenziente ex art. 580 del codice penale, il reato di istigazione ed aiuto al suicidio ex art. 580 del codice penale"
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