Originariamente Scritto da BESTIOLINA
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Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, aidipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primidieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economicofondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunquedenominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ognialtro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu'favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dallespecifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute adinfortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricoveroospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative apatologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmiderivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economiedi bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per glienti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldidi bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate perincrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodosuperiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento dimalattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamentemediante presentazione di certificazione medica rilasciata dastruttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine allasussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenzadi un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali eorganizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entrole quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e'dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tuttii giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative disettore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessoretribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini ele modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilireuna quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permessoretribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratticollettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizionealternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'interagiornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore adisposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computatacon riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovutoosservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 nonsono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzionedelle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fannoeccezione le assenze per congedo di maternita', compresal'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', leassenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione atestimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicapgrave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme nonderogabili dai contratti o accordi collettivi.
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