Roma, 6 giu. (Apcom) - E' reato fare sesso con una donna "sessualmente spregiudicata" che offre un profilattico per proteggersi ma che di fatto acconsente solo per non perdere il posto di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 22791 di oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso del proprietario di un bar che aveva sottoposto una giovane dipendente, appena 17enne, al ricatto sesso-lavoro minacciandola di licenziarla se non andava a letto con lui. Dalla ricostruzione pare che la giovane fosse particolarmente spregiudicata e che in quel primo incontro aveva offerto al datore di lavoro un profilattico per proteggersi. Due elementi, questi, che però non hanno impedito prima al Gup del Tribunale di Macerata e poi alla Corte d'appello di Ancona, di condannare l'uomo per violenza sessuale a due anni di reclusione.
Contro la doppia condanna di merito lui ha fatto ricorso in Cassazione ma la quarta sezione penale lo ha dichiarato inammissibile precisando che "anche una donna sessualmente spregiudicata può non gradire rapporti sessuali col suo datore di lavoro e può essere alla fine costretta a subirli per il timore di perdere il suo posto di lavoro". Non basta. "Giova osservare - conclude il collegio di legittimità - che non vale a escludere il dissenso della donna il fatto che offra un profilattico all'uomo che si accinge a consumare il rapporto sessuale, posto che anche la donna violentata nella sua libertà sessuale può cercare di evitare ulteriori danni o pericoli, connessi per esempio alla possibilità di gravidanze indesiderate o di malattie trasmissibili per via genitale".
Insomma ciascuna donna è liberà di andare con chi vuole e se si sente costretta e cerca di evitare il peggio offrendo un profilattico non vuol dire che abbia detto di sì. Secondo la terza sezione penale, fra l'altro, neppure il fatto che dopo questo primo rapporto lei avesse acconsentito liberamente ad altri con il suo datore di lavoro per i moviti più vari, "sentimentali, edonistici", non ha escluso che in quella prima serata si fosse consumata una violenza sessuale.
Contro la doppia condanna di merito lui ha fatto ricorso in Cassazione ma la quarta sezione penale lo ha dichiarato inammissibile precisando che "anche una donna sessualmente spregiudicata può non gradire rapporti sessuali col suo datore di lavoro e può essere alla fine costretta a subirli per il timore di perdere il suo posto di lavoro". Non basta. "Giova osservare - conclude il collegio di legittimità - che non vale a escludere il dissenso della donna il fatto che offra un profilattico all'uomo che si accinge a consumare il rapporto sessuale, posto che anche la donna violentata nella sua libertà sessuale può cercare di evitare ulteriori danni o pericoli, connessi per esempio alla possibilità di gravidanze indesiderate o di malattie trasmissibili per via genitale".
Insomma ciascuna donna è liberà di andare con chi vuole e se si sente costretta e cerca di evitare il peggio offrendo un profilattico non vuol dire che abbia detto di sì. Secondo la terza sezione penale, fra l'altro, neppure il fatto che dopo questo primo rapporto lei avesse acconsentito liberamente ad altri con il suo datore di lavoro per i moviti più vari, "sentimentali, edonistici", non ha escluso che in quella prima serata si fosse consumata una violenza sessuale.