per chi studia giurisprudenza

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  • boss123
    Bodyweb Advanced
    • Mar 2007
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    • venezia
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    per chi studia giurisprudenza

    scusate:

    ci sono i regolamenti parlamentari e sn fonti primarie

    e ci sn qll amministravi, che comprendono (quelli governativi o del esecutivo, quelle regionali, degli enti locali)


    mi chiedo, perche i regolamenti parlamentari sn fonte primaria e i governativi secondaria?

    perche i parlamentari non fanno parte dei regolamenti amministrativi?
  • marcus21
    Bodyweb Member
    • Jul 2007
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    #2
    è da parecchio che ho dato amministrativo ma e non mi ricordo..forse perchè i primi sono norme approvate dal parlamento e i secondi invece sono disposizioni adottati dall pubblica amministrazione..sia essa il governo o un ente locale territoriale..

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    • boss123
      Bodyweb Advanced
      • Mar 2007
      • 5782
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      • venezia
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      #3
      ma nn capisco perche i primi sono fonti primarie e i secondi no..

      perche si chiamano tuti 2 regolamenti?

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      • gabriele81
        eh eh son manzo
        • Jul 2006
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        #4
        I regolamenti parlamentari hanno una posizione particolare nell'ordinamento,sono costituzionalemente insindacabili e sono l'unica fonte che può occuparsi del funzionamento delle Camere assieme alla costituzione (ne rimane quindi esclusa la legge ordinaria). I regolamenti amministrativi invece sono soggetti sia alle previsioni della costituzione che a quelle della legge . Sull'argomento sono state scritte migliaia di pubblicazioni,ma tagliando il superfluo questi sono i fatti.

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        • boss123
          Bodyweb Advanced
          • Mar 2007
          • 5782
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          • venezia
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          #5
          te amo...quindi abbiamo:

          regolamenti parlamentari: fonte primaria insindacabile anche dalla corte cost.
          regola solo il funzionamento delle camere (in
          attuazione con legge 400/1988)

          regolamenti amministrativi:
          • dell esecutivo
          • ministeriali
          • interministeriali
          • regionali
          • degli enti locali

          sono tutte fonti secondarie, quindi rispondono sia alla costituzione sia alla legge ordinaria



          giusto??

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          • Leonida
            Filosofo del *****
            • Nov 2006
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            #6
            ecchec***** boss lo sapveo io che ho dato costituzionale 2 anni fa
            Originariamente Scritto da gorgone
            è plotino la chiave universale per le vagine
            Originariamente Scritto da gorgone
            secondo me sono pazzi.

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            • gabriele81
              eh eh son manzo
              • Jul 2006
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              • roma
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              #7
              Boss sei proprio putrefatto. Non ti fossilizzare solo sui soggetti che emanano i regolamenti,piuttosto studia bene le distinzioni fra regolamenti indipendenti,esecutivi,delegati ecc..

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              • boss123
                Bodyweb Advanced
                • Mar 2007
                • 5782
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                • venezia
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                #8
                anh...sto facendo pubblico..ma nn mi sto fossilizzando..solo nn capivo..mi serve a me per capire nn che al prof freghi (spero)

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                • Ronin
                  Bodyweb Advanced
                  • Aug 2006
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                  • Friuli
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                  #9
                  I regolamenti delle camere sono poi anche uno dei pochi esempi di fonti legislative basate sul criterio della materia e non su quello gerarchico

                  P.s. Fa strano trovarsi a scrivere cazz.... di giurisprudenza alle 3 di una domenica mattina
                  sigpicNel rombo di un mare lontano nel fumo di antiche battaglie risalgono al cuore i ricordi sepolti dal fiume del tempo

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                  • boss123
                    Bodyweb Advanced
                    • Mar 2007
                    • 5782
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                    • venezia
                    • Send PM

                    #10
                    Originariamente Scritto da Ronin Visualizza Messaggio
                    I regolamenti delle camere sono poi anche uno dei pochi esempi di fonti legislative basate sul criterio della materia e non su quello gerarchico

                    P.s. Fa strano trovarsi a scrivere cazz.... di giurisprudenza alle 3 di una domenica mattina
                    passione è passione..

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                    • temete
                      Bodyweb Senior
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                      • Send PM

                      #11
                      l'insindacabilità dei Regolamenti parlamentari è relativa:

                      Sebbene abbia escluso in via generale la possibilità di sindacare la legittimità costituzionale dei regolamenti parlamentari, la Corte ha d'altra parte ammesso come questi possano costituire oggetto di conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni (sent. 14/1965) e conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato (impedendo, per esempio, alle minoranze di esercitare la loro funzione). Inoltre, le norme costituzionali relative al procedimento di formazione delle leggi non potranno essere derogate dai regolamenti parlamentari, e le Camere non potranno opporre che si tratti di questioni interne all'organo (sent. 9/1959), Questo vuol dire che i regolamenti parlamentari sono liberi di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della camere, ma non possono derogare alle disposizioni costituzionali che dispongano previsioni in materia. In definitiva, la prevalenza gerarchica della costituzione sui regolamenti (che appartengono alla categoria delle fonti primarie) dovrà essere comunque garantita dalla Corte.
                      Silvio Berlusconi:l'undicesima piaga d'Egitto, la prima d'Italia.

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                      • gabriele81
                        eh eh son manzo
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                        #12
                        Temete immagino tu non sia laureato in legge.

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                        • temete
                          Bodyweb Senior
                          • Jun 2005
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                          #13
                          Originariamente Scritto da gabriele81 Visualizza Messaggio
                          Temete immagino tu non sia laureato in legge.
                          No, infatti sono laureato in giurisprudenza.
                          Silvio Berlusconi:l'undicesima piaga d'Egitto, la prima d'Italia.

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                          • gabriele81
                            eh eh son manzo
                            • Jul 2006
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                            • Send PM

                            #14
                            ahimè,immagino siano passate decadi dal tuo esame di diritto pubblico. Non è possibile il giudizio di legittimità costituzionale sui regolamenti, i giudizi sui conflitti fra poteri dello stato sono tutt'altra cosa, e prescindono dal discorso sulle fonti normative. Ti perdono perchè ormai hai diretto tutte le energie sulla campagna elettorale di ventroni.

                            ps. non fare copia/incolla da wiki,altrimenti dovrò conferirti la laurea in conanismo.

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                            • temete
                              Bodyweb Senior
                              • Jun 2005
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                              #15
                              Carissimo,
                              il tuo atteggiamento paternalistico a parti invertite mi commuove.
                              Quando la corte costituzionale si esprime non può che fondare il proprio giudizio sulla base del dettato costituzionale (d'onde il nome). Ne consegue che il suo sarà sempre un sindacato di costituzionalità.
                              Pertanto, in un eventuale conflitto tra poteri in cui la Corte stabilisca che nel Regolamento parlamentare la Camerà si è attribuita un potere che a norma di costituzione non le spettava, ne deriverà la declaratoria della sua incostituzionalità.
                              Questo non porterà alla abrogazione della norma del Regolamento ma induce la Camera ad emendarlo se non vorrà che in seguito venga sollevato un nuovo conflitto.
                              E' impensabile che i Regolamenti siano sottratti a qualsiasi controllo di costituzionalità. La corte pertanto ha individuato meccanismi diversi ma altrettanto efficaci per evitare zone franche costituzionali. La ratio della norma è infatti di garantire piena autonomia all'organo parlamentare, non di sottrarlo ali disposti della costituzione.

                              ..faccio un altro utile copia incolla:

                              Mi pare quindi difficile, nel caso di specie, negare efficacia esterna al regolamento parlamentare. A questa conclusione si giunge sia muovendo dalla tradizionale ricostruzione del regolamento parlamentare come fonte a competenza riservata (in parte) integrativa del disposto costituzionale (sin dalla sent. C. cost. n. 9/1959), sia dalla (conseguente) necessità di riconoscere carattere giuridico alla norma regolamentare onde assicurarne la sindacabilità da parte di un giudice "esterno" all'Assemblea, conclusione, quest'ultima, che tra l'altro, nel caso in questione, si configura come presupposto per assicurare il rispetto di un (pur minimo) statuto dell'opposizione costruito per via regolamentare.
                              Come noto, la dottrina si è divisa tra coloro che sostengono che i regolamenti parlamentari siano riconducibili, sia pure con diverse sfumature, al diritto oggettivo, riconoscendovi fonti di rango primario subordinate soltanto alla Costituzione, e, quindi, atti aventi forza (e valore) di legge e che, pertanto, da un lato, siano sottoponibili al sindacato della Corte e, dall'altro, possano integrare il parametro del giudizio di legittimità formale delle leggi, e coloro che tendono a negare tale rilevanza esterna. La Corte costituzionale ha invece "chiuso la partita" negando entrambe le caratteristiche ai regolamenti parlamentari (sent. n. 154/1985).
                              Tuttavia, altro è riconoscere la natura di fonte del diritto oggettivo e altro è negare ogni rilevanza esterna alle norme regolamentari. La tesi del regolamento parlamentare come norma meramente "interna", espressione di "politicità" piuttosto che di "giuridicità", nasce e si afferma nel periodo statutario e appare del tutto inconferente rispetto alle riserve di competenza delineate dalla Costituzione repubblicana agli artt. 64 e 72 Cost.
                              In verità, anche le pronunce della Corte che esprimono una rinnovata adesione alla teoria degli interna corporis acta sembrano confermare un'evidente rilevanza esterna alle norme regolamentari al punto da riconoscere che esse esprimono una "capacità qualificatoria" tale da sottrarre ogni fatto - anche se penalmente rilevante - a mezzi di tutela diversi da quelli previsti dal regolamento stesso (sent. n. 379/1996).
                              Se quindi il regolamento parlamentare quando si pone come norma integrativo-estrattiva, ad esempio, delle norme costituzionali sulle immunità e sulle prerogative parlamentari assume questa rilevanza esterna inibendo il sindacato del giudice penale o del giudice civile (si pensi all'abuso dell'art. 68 Cost.), dovrebbe assumerla anche quando costituisce "svolgimento" di norme costituzionali che impongono obblighi ad altri soggetti per giunta inerenti all'essenza stessa della forma di governo costituzionale.
                              Muovendo da questi presupposti, sembrerebbe quindi configurabile una forma di controllo sui regolamenti parlamentari per la via del conflitto di attribuzione anche quando un atto o comportamento omissivo di altro organo determini una lesione della sfera di competenza parlamentare, relativa, in questo caso, all'esercizio della funzione di controllo.
                              Nella vicenda in commento, infatti, il comportamento omissivo del Presidente del Consiglio determina la violazione di una norma regolamentare che costituisce diretto svolgimento e integrazione di una norma costituzionale e di una serie di principi - gli obblighi del Governo in Parlamento - che esprimono l'intima essenza della forma di governo. Non sussiste infatti soltanto un nesso diretto tra l'art. 135-bis reg. Cam. e l'art. 64, quarto comma, Cost., ma l'"integrazione" operata dalla norma regolamentare del disposto costituzionale è "indirizzata" da un'altra fonte di rango costituzionale (art. 95, primo comma, Cost., espressamente richiamato dall'art. 135-bis, comma 3, reg. Cam.) e dall'interpretazione che ne hanno fornito la più recente legislazione, le convenzioni e la prassi sulle concrete dinamiche della forma di governo.
                              In questa prospettiva, il conflitto si configurerebbe come conflitto da menomazione per effetto di un comportamento omissivo e potrebbe essere risolto nel senso di indurre il Governo a dare esecuzione alla norma regolamentare che si pone come integrazione della norma costituzionale.
                              Soltanto così potrebbe essere restituito alla Corte costituzionale il ruolo di garante delle attribuzioni costituzionali, della rigidità della Costituzione e della forma di governo, garantendo la giustiziabilità di un aspetto qualificante dello statuto dell'opposizione nel faticoso processo di riequilibrio dei rapporti tra Governo, maggioranza e opposizione fortemente alterato dall'introduzione del sistema maggioritario.
                              Silvio Berlusconi:l'undicesima piaga d'Egitto, la prima d'Italia.

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