Stato di necessità giustifica occupazione casa
Lo ha stabilito la Cassazione, chiarendo il «diritto
ROMA -Il «diritto all'abitazione» va annoverato fra i «beni primari collegati alla personalità ». che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona (tutelati dall'articolo 2 della Costituzione): pertanto i supremi giudici ritengono che l'occupazione abusiva di una casa, da parte di una persona indigente e in stato di necessità, possa ritenersi «giustificata» e non portare alla condanna penale. Lo ha stabilito la Cassazione, annullando con rinvio la condanna per occupazione abusiva di una casa dello Iacp inflitta a una donna dal tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma.
LA VICENDA - Giuseppa D.A. - la donna di 39 anni, sola e con un figlio a carico che ha occupato la casa popolare e nei confronti della quale è scattato il processo - ha fatto ricorso alla Suprema corte contestando la legittimità dei 600 euro di multa che le erano stati comminati in primo grado con sentenza del 4 febbraio 2005, e in secondo grado con decisione del 1 dicembre 2006. Secondo la donna, non era stata svolta «alcuna indagine specifica» sulle sue condizioni di indigenza che non le permettevano «alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi» ed inoltre non era stato considerato che aveva agito «in stato di necessità » con riferimento «al diritto all'abitazione ed al diritto alla salvaguardia della salute sua e del figlio». La Cassazione le ha dato ragione e ha ritenuto «fondato» il suo reclamo.
LA SENTENZA - Spiega la Seconda sezione penale di piazza Cavour, (sentenza 35580) che «rientrano nel concetto di «danno grave alla persona» non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona: pertanto, rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona». Adesso la Corte d'Appello di Roma dovrà verificare le effettive condizioni di povertà di Giuseppa per verificare se effettivamente ha occupato la casa in stato di necessità. In tal caso la condanna alla donna sarà totalmente cancellata.
Che ne pensate?
Mi interessa soprattutto sentire che ne pensano i giuristi del forum
A me sembra folle.
Lo ha stabilito la Cassazione, chiarendo il «diritto
ROMA -Il «diritto all'abitazione» va annoverato fra i «beni primari collegati alla personalità ». che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona (tutelati dall'articolo 2 della Costituzione): pertanto i supremi giudici ritengono che l'occupazione abusiva di una casa, da parte di una persona indigente e in stato di necessità, possa ritenersi «giustificata» e non portare alla condanna penale. Lo ha stabilito la Cassazione, annullando con rinvio la condanna per occupazione abusiva di una casa dello Iacp inflitta a una donna dal tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma.
LA VICENDA - Giuseppa D.A. - la donna di 39 anni, sola e con un figlio a carico che ha occupato la casa popolare e nei confronti della quale è scattato il processo - ha fatto ricorso alla Suprema corte contestando la legittimità dei 600 euro di multa che le erano stati comminati in primo grado con sentenza del 4 febbraio 2005, e in secondo grado con decisione del 1 dicembre 2006. Secondo la donna, non era stata svolta «alcuna indagine specifica» sulle sue condizioni di indigenza che non le permettevano «alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi» ed inoltre non era stato considerato che aveva agito «in stato di necessità » con riferimento «al diritto all'abitazione ed al diritto alla salvaguardia della salute sua e del figlio». La Cassazione le ha dato ragione e ha ritenuto «fondato» il suo reclamo.
LA SENTENZA - Spiega la Seconda sezione penale di piazza Cavour, (sentenza 35580) che «rientrano nel concetto di «danno grave alla persona» non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona: pertanto, rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona». Adesso la Corte d'Appello di Roma dovrà verificare le effettive condizioni di povertà di Giuseppa per verificare se effettivamente ha occupato la casa in stato di necessità. In tal caso la condanna alla donna sarà totalmente cancellata.
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