Occupiamo la casa

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  • ma_75
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    Occupiamo la casa

    Stato di necessità giustifica occupazione casa
    Lo ha stabilito la Cassazione, chiarendo il «diritto


    ROMA -Il «diritto all'abitazione» va annoverato fra i «beni primari collegati alla personalità ». che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona (tutelati dall'articolo 2 della Costituzione): pertanto i supremi giudici ritengono che l'occupazione abusiva di una casa, da parte di una persona indigente e in stato di necessità, possa ritenersi «giustificata» e non portare alla condanna penale. Lo ha stabilito la Cassazione, annullando con rinvio la condanna per occupazione abusiva di una casa dello Iacp inflitta a una donna dal tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma.
    LA VICENDA - Giuseppa D.A. - la donna di 39 anni, sola e con un figlio a carico che ha occupato la casa popolare e nei confronti della quale è scattato il processo - ha fatto ricorso alla Suprema corte contestando la legittimità dei 600 euro di multa che le erano stati comminati in primo grado con sentenza del 4 febbraio 2005, e in secondo grado con decisione del 1 dicembre 2006. Secondo la donna, non era stata svolta «alcuna indagine specifica» sulle sue condizioni di indigenza che non le permettevano «alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi» ed inoltre non era stato considerato che aveva agito «in stato di necessità » con riferimento «al diritto all'abitazione ed al diritto alla salvaguardia della salute sua e del figlio». La Cassazione le ha dato ragione e ha ritenuto «fondato» il suo reclamo.

    LA SENTENZA -
    Spiega la Seconda sezione penale di piazza Cavour, (sentenza 35580) che «rientrano nel concetto di «danno grave alla persona» non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona: pertanto, rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona». Adesso la Corte d'Appello di Roma dovrà verificare le effettive condizioni di povertà di Giuseppa per verificare se effettivamente ha occupato la casa in stato di necessità. In tal caso la condanna alla donna sarà totalmente cancellata.














    Che ne pensate?
    Mi interessa soprattutto sentire che ne pensano i giuristi del forum
    A me sembra folle.
    In un sistema finito, con un tempo infinito, ogni combinazione può ripetersi infinite volte.
    ma_75@bodyweb.com
  • marcandrea
    Bodyweb Member
    • Jun 2007
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    • adesso vivo in una casa pulita
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    #2
    un altra grande caxxata...

    Lo stato di necessità è una causa di giustificazione prevista dal codice penale all'art. 54: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".

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    • Bebbo
      IL LATITANTE
      • Sep 2004
      • 31643
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      • 584
      • Nel regno della fantasia
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      #3
      Non è una novità. Ci sono precedenti in materia, ed in materie similari
      Poi possiamo discutere sulle motivazioni addotte dalla Suprema Corte
      sigpic


      "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare"

      "Le risposte sono dentro di te, peccato che siano tutte sbagliate"

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      • knymed
        Bodyweb Member
        • Feb 2006
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        #4
        è giusto che una persona abbia una casa, indigenza o meno

        ma NON è ASSOLUTAMENTE giusto rubare 150.000 e passa euro del valore della casa ad un'altra persona


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        • bersiker1980
          decisamente grosso
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          • Serenissima Veneta Repubblica
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          #5
          [quote=ma_75;2731375]Stato di necessità giustifica occupazione casa
          Lo ha stabilito la Cassazione, chiarendo il «diritto


          ROMA -Il «diritto all'abitazione» va annoverato fra i «beni primari collegati alla personalità ». che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona (tutelati dall'articolo 2 della Costituzione): pertanto i supremi giudici ritengono che l'occupazione abusiva di una casa, da parte di una persona indigente e in stato di necessità, possa ritenersi «giustificata» e non portare alla condanna penale. Lo ha stabilito la Cassazione, annullando con rinvio la condanna per occupazione abusiva di una casa dello Iacp inflitta a una donna dal tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma.
          LA VICENDA - Giuseppa D.A. - la donna di 39 anni, sola e con un figlio a carico che ha occupato la casa popolare e nei confronti della quale è scattato il processo - ha fatto ricorso alla Suprema corte contestando la legittimità dei 600 euro di multa che le erano stati comminati in primo grado con sentenza del 4 febbraio 2005, e in secondo grado con decisione del 1 dicembre 2006. Secondo la donna, non era stata svolta «alcuna indagine specifica» sulle sue condizioni di indigenza che non le permettevano «alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi» ed inoltre non era stato considerato che aveva agito «in stato di necessità » con riferimento «al diritto all'abitazione ed al diritto alla salvaguardia della salute sua e del figlio». La Cassazione le ha dato ragione e ha ritenuto «fondato» il suo reclamo.

          LA SENTENZA - Spiega la Seconda sezione penale di piazza Cavour, (sentenza 35580) che «rientrano nel concetto di «danno grave alla persona» non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona: pertanto, rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona». Adesso la Corte d'Appello di Roma dovrà verificare le effettive condizioni di povertà di Giuseppa per verificare se effettivamente ha occupato la casa in stato di necessità. In tal caso la condanna alla donna sarà totalmente cancellata.




          Orientamento interessante. Non sapevo che ci fossero precedenti (Bebbo docet) cmq non non la vedo infondata, anzi.
          sigpic

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          • ma_75
            Super Moderator
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            #6
            Originariamente Scritto da Bebbo Visualizza Messaggio
            Non è una novità. Ci sono precedenti in materia, ed in materie similari
            Poi possiamo discutere sulle motivazioni addotte dalla Suprema Corte

            La questione che pongo è semplice.
            Esistono delle graduatorie per le case popolari, che, suppongo, sono stabilite secondo parametri corretti e riconosciuti validi.
            Ora, se capisco bene, si sta dicendo che se una persona entra, abusivamente, in una casa a cui non avrebbe diritto sottraendola al legittimo avente diritto e dimostra di essere indigente la legge la tutela?
            A me sembra una cosa abominevole, giuridicamente e socialmente in quanto comunque legittima atteggiamente illegali e sopraffatori.
            In un sistema finito, con un tempo infinito, ogni combinazione può ripetersi infinite volte.
            ma_75@bodyweb.com

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            • Bebbo
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              #7
              Originariamente Scritto da marcandrea Visualizza Messaggio
              un altra grande caxxata...

              Lo stato di necessità è una causa di giustificazione prevista dal codice penale all'art. 54: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".
              Perchè cazzata?
              sigpic


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              • Leonida
                Filosofo del *****
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                #8
                Originariamente Scritto da ma_75 Visualizza Messaggio
                La questione che pongo è semplice.
                Esistono delle graduatorie per le case popolari, che, suppongo, sono stabilite secondo parametri corretti e riconosciuti validi.
                Ora, se capisco bene, si sta dicendo che se una persona entra, abusivamente, in una casa a cui non avrebbe diritto sottraendola al legittimo avente diritto e dimostra di essere indigente la legge la tutela?
                A me sembra una cosa abominevole, giuridicamente e socialmente in quanto comunque legittima atteggiamente illegali e sopraffatori.

                non credo che sia cosi, ovvero il diritto non dovrebbe nascere da una posizione illegittima.

                parola agli esperti.
                Originariamente Scritto da gorgone
                è plotino la chiave universale per le vagine
                Originariamente Scritto da gorgone
                secondo me sono pazzi.

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                • Bebbo
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                  #9
                  Originariamente Scritto da Leonida Visualizza Messaggio
                  non credo che sia cosi, ovvero il diritto non dovrebbe nascere da una posizione illegittima.

                  parola agli esperti.
                  cmq l'illecito può sussistere anche in presenza di una posizione legittima
                  sigpic


                  "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare"

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                  • bersiker1980
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                    #10
                    Originariamente Scritto da ma_75 Visualizza Messaggio
                    La questione che pongo è semplice.
                    Esistono delle graduatorie per le case popolari, che, suppongo, sono stabilite secondo parametri corretti e riconosciuti validi.
                    Ora, se capisco bene, si sta dicendo che se una persona entra, abusivamente, in una casa a cui non avrebbe diritto sottraendola al legittimo avente diritto e dimostra di essere indigente la legge la tutela?
                    A me sembra una cosa abominevole, giuridicamente e socialmente in quanto comunque legittima atteggiamente illegali e sopraffatori.
                    Beh lei ha invocato una scriminante, lo stato di necessità, che esclude l'antigiuridicità del fatto...
                    sigpic

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                    • Bebbo
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                      #11
                      Originariamente Scritto da ma_75 Visualizza Messaggio
                      La questione che pongo è semplice.
                      Esistono delle graduatorie per le case popolari, che, suppongo, sono stabilite secondo parametri corretti e riconosciuti validi.
                      Ora, se capisco bene, si sta dicendo che se una persona entra, abusivamente, in una casa a cui non avrebbe diritto sottraendola al legittimo avente diritto e dimostra di essere indigente la legge la tutela?
                      A me sembra una cosa abominevole, giuridicamente e socialmente in quanto comunque legittima atteggiamente illegali e sopraffatori.
                      Attenzione! La cassazione non dice che può tenersi la casa, ma che la condanna penale subita non era dovuta
                      sigpic


                      "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare"

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                      • marcandrea
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                        #12
                        Originariamente Scritto da Bebbo Visualizza Messaggio
                        Perchè cazzata?
                        la sentenza della cassazione non dice che è consentito occupare un immobile sine titulo. dice che affinché tale condotta abbia rilevanza penale, è necessario accertare in concreto che non sussista una scriminante, quale ad esempio lo stato di necessità.
                        ma quanto sopra al massimo può evitare la responsabilità penale, non quella civile, essendo ben diversi i rispettivi titoli.

                        soprascritto, riferito dalla mia fidanzata... avvocato

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                        • checco78
                          IL LATRITANTE
                          • Jan 2001
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                          #13
                          Ma,
                          però bisogna vedere se l appartamento popolare era ancora da assegnare o se c era gia un inquilino
                          io esprimo un concetto terra-terra.
                          tutti dovrebbero avere un tetto sotto il quale poter stare.a maggior ragione anziani e ragazze madri cn prole.
                          le amministrazioni ribattono che nn ci sono alloggi per tutti.
                          io dico che deve essere cura dei comuni,nella persona di Sindaco o assessori farsi carico delle emergenze.A costo di ospitare temporaneamente,a casa loro,l indigente.
                          Se uno si fregia della carica di primo cittadino,oltreche il pingue stipendio,si deve portare a casa anche "i problemi"nn gestibili.
                          garantendo dignità per ogni suo concittadino
                          in sostanza apprezzo la sentenza che hai riportato..
                          9-7-2006 CAMPIONI DEL MONDOOOOOOO!!!!!!!
                          viola forever

                          "Il successo altrui non deve essere vissuto come un insuccesso nostro-prima regola per imparare a vivere"

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                          • Bebbo
                            IL LATITANTE
                            • Sep 2004
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                            • Send PM

                            #14
                            Originariamente Scritto da marcandrea Visualizza Messaggio
                            la sentenza della cassazione non dice che è consentito occupare un immobile sine titulo. dice che affinché tale condotta abbia rilevanza penale, è necessario accertare in concreto che non sussista una scriminante, quale ad esempio lo stato di necessità.
                            ma quanto sopra al massimo può evitare la responsabilità penale, non quella civile, essendo ben diversi i rispettivi titoli.

                            soprascritto, riferito dalla mia fidanzata... avvocato
                            e infatti ho fatto rilevare ciò nel post precedente.
                            Cmq non sussiste responsabilità civile nella fattispecie
                            sigpic


                            "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare"

                            "Le risposte sono dentro di te, peccato che siano tutte sbagliate"

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                            • bersiker1980
                              decisamente grosso
                              • Dec 2006
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                              • Serenissima Veneta Repubblica
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                              #15
                              Originariamente Scritto da marcandrea Visualizza Messaggio
                              la sentenza della cassazione non dice che è consentito occupare un immobile sine titulo. dice che affinché tale condotta abbia rilevanza penale, è necessario accertare in concreto che non sussista una scriminante, quale ad esempio lo stato di necessità.
                              ma quanto sopra al massimo può evitare la responsabilità penale, non quella civile, essendo ben diversi i rispettivi titoli.

                              soprascritto, riferito dalla mia fidanzata... avvocato
                              Bebbo è cassazionista, io mi cospargo il capo di cenere davanti a lui..
                              .cmq si parlava di resp. penale, non di quella civile
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