ma in che modo ci dovrebbe aiutare a comprendere/scusare/condividere (??????) i comportamenti omertosi della chiesa (inequivocabili per altro) la lettura del crimen e magari anche della De delictis gravioribus, documenti riservati e diretti «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale», in lingua latina (fatti per non essere capiti dai non addetti ai lavori)????????????
crimen sollicitationis: chi di voi ha letto il testo?
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su wikiedia c'è tutta la traduzione del crimen
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Su Wikipedia c'è solo una sintesi.
Ad ogni modo, come Antonio ben sa, bisognerebbe fare un lavoro certosino non solo di traduzione ma anche di interpretazione. Testi di questo genere non sono certo scritti di getto ed anche una singola sfumatura di significato cambia molto le cose. Per questo diffido di traduzioni già belle pronte in reteIn un sistema finito, con un tempo infinito, ogni combinazione può ripetersi infinite volte.
ma_75@bodyweb.com
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[quote=ma_75;2363125]Su Wikipedia c'è solo una sintesi.
Si, hai ragione
Ad ogni modo, come Antonio ben sa, bisognerebbe fare un lavoro certosino non solo di traduzione ma anche di interpretazione.
ma non credo che ci sia da interpretare molto i fatti
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Originariamente Scritto da ma_75 Visualizza MessaggioSu Wikipedia c'è solo una sintesi.
Ad ogni modo, come Antonio ben sa, bisognerebbe fare un lavoro certosino non solo di traduzione ma anche di interpretazione. Testi di questo genere non sono certo scritti di getto ed anche una singola sfumatura di significato cambia molto le cose. Per questo diffido di traduzioni già belle pronte in rete
Io cmq farò anche la mia traduzione che inserirò in un post a parte
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Antonio ho linkato una 3d che ho aperto, ma che non gaca nessuno, sulle inesattezze del documentario bbc.se vuoi replica.Originariamente Scritto da gorgoneè plotino la chiave universale per le vagineOriginariamente Scritto da gorgonesecondo me sono pazzi.
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Originariamente Scritto da Leonida Visualizza MessaggioAntonio ho linkato una 3d che ho aperto, ma che non gaca nessuno, sulle inesattezze del documentario bbc.se vuoi replica.
beh devo leggermi il testo del documento, altrimenti non so cosa replicare
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Crimen sollicitationis: il testo in italiano
N.B. alcuni numeri sono omessi perchè non riguardano direttamente la problematica sulla quale i membri del forum chiedono trasparenza e verità ma riguardano questioni irrilevanti di procedura giuridica
n. 1
Il crimen sollicitationis si verifica quando durante la celebrazione del sacramento della confessione o immediatamente prima o dopo la confessione o col pretesto della confessione o fuori del contesto di una confessione, facendo finta di ascoltare una confessione sia nel confessionale sia in un altro luogo scelto o destinato ad ascoltare le confessioni un sacerdote solleciti o provochi ad atti disonesti e turpi un qualsiasi penitente con segni, con cenni, con toccamenti, con parole scritte o avrà avuto con lo stesso penitente discorsi disonesti in modo temerario.
n.2 Al vescovo del luogo dove il colpevole ha la residenza spetta in prima istanza conoscere questo delitto e questo non solo per un diritto proprio ma anche per delega speciale della Sede Apostolica; al vescovo è ordinato, con grave obbligo di coscienza, di introdurre quanto prima, discutere e portare a termine cause di questo tipo.
Tuttavia vi possono essere alcune particolari e gravi ragioni, a norma del canone 247, comma 2 del Codice di Diritto canonico perdeferire queste cause direttamente alla Congregazione del Santo Uffizio o per le quali la stessa Congregazione possa avvocare a sè le cause.
n.4 Il vescovo del luogo è giudice anche per le cause che riguardano i religiosi (n.d.r.: frati o monaci). Ai loro Superiori infatti è strettamente proibito di intrommettersi nelle cause spettanti al Santo Uffizio. Fatto tuttavia salvo il diritto del vescovo ciò non impedisce che gli stessi Superiori religiosi, se qualche frate loro soggetto si sia comportato in modo gravemente criminale nell'amministrare il sacramento della Penitenza, possano e debbano vigilare su di lui e, adottando punizioni salutari, ammonirlo, correggerlo e, se sia il caso, rimuoverlo dal ministero delle confessioni. Potranno anche trasferrlo ad altro ministero a meno che il Vescovo, avendo già accolto la denuncia e iniziata l'indagine, non lo vieti.
n.11: In processi di tal generi bisogna anzitutto curare chi si svolgano nel modo più segreto e che dopo che siano state portate a termine e date in esecuzione siano coperte da perpetuo silenzio.
Tutti quelli che per qualsiasi motivo abbiano avuto rapporti col tribunale o a causa del loro ufficio siano stati ammessi alla conoscenza dei fatti sono tenuti a conservare in modo inviolabile uno strettissimo segreto, noto come segreto del santo Uffizio, in ogni cosa e verso tutti, pena la scomunica immediata per aver commesso il fatto senza che vi sia necessità di una dichiarazione personale del Sommo Pontefice.
A tale segreto sono tenuti: il vescovo del luogo iipso iure o in forza del suo stesso ufficio; gli altri addetti in seguito a giuramento che sempre va prestato prima di svolgere il loro ufficio; tutti gli assenti che sono delegati, interpellati o informati imponendo ad essi l'obbligo di tale segreto mediante le rispettive lettere di delega, interpellazione ed informazione, contenenti la menzione del suddetto Segreto del santo uffizio eanche il riferimento alla pena della scomunica a cui si va incontro in caso di violazione.
n. 13 Anche coloro che accusano, coloro che denunziano e i testimoni devono formulare il giruamento d conservare il segreto. Nessuno di loro tuttavia è soggetto a censure (cioè a punizioni) a meno che non ne sia espressamente comminata qualcuna nel loro atto di accusa, denunzia o testimonianza. Anche il colpevole sia gravemente ammonito di conservare il segreto eccetto che con il suo difensore, sotto pena di sospensione a divinis ipso facto (n.d.r cioè automaticamente per aver commesso il fatto, la violazione del segreto)
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Unisco all'altro threadsigpicOriginariamente Scritto da SergioNon posso consigliare dosaggi differenti da quelli in etichetta, dovete leggere tra le righeOriginariamente Scritto da IvAn#89non c'è scritto niente tra le righe come dosaggi...
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Originariamente Scritto da JOBLACK Visualizza MessaggioUnisco all'altro thread
va bene..era solo per mantenere il testo ben distinto e consultabile
cmq..il testo continua ancora
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Originariamente Scritto da pam73;2363140
[COLOR=seagreenma non credo che ci sia da interpretare molto i fatti[/COLOR]
Visto il Monsignore da Santoro come difendeva il significato dei singoli termini contro l'interpretazione generale della frase?In un sistema finito, con un tempo infinito, ogni combinazione può ripetersi infinite volte.
ma_75@bodyweb.com
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continua....
n. 15
Poichè c'è l'abitudine che il crimen sollicitationis viene risolto direttamente in luoghi appartati lontani da sguardi indiscreti, poichè questo non rimanga sempre occulto con inestimabile detrimento delle anime e rimanga impunito, si ritenne necessario che il penitente, reso conscio di ciò, opportunamente sollecitato, sia spinto a rivelare il fatto mediante denunzia imposta dalla legge positiva (n.d.r si intende qui il diritto canonico)
continua....
n. 16
A norma delle Costituzioni Apostoliche e specilamente della Costituzione di papa Benedetto XIV Sacramentum poenitentiae del 1741 il penitente deve denunciare entro un mese il sacerdote colpevole al vescovo del luogo o alla Congregazione del santo Uffizio e colui che riceve dal penitente la confessione del crimine subito, deve, sotto grave obbligo di coscienza, ammonire il penitente a farlo
n. 17
Qualsiasi altro fedele può denunciare il Crimen sollicitationis, qualora ne sia venuto a conoscenza certa; l'obbligo della denunzia urge soprattutto ogniqualvolta qualcuno sia spinto dalla stessa legge naturale, o a causa di danno per la fede e la religione, o per altro danno pubblico imminente che ne possa derivare.
n. 18
"Il fedele che consapevolmente avrà omesso di far questo contro quanto prescritto dal canone 904 del Codice di Diritto canonico, qualora sia passato un mese da che sia stato sollecitato alla denunzia, incorre nella scomunica latae sententiae e non puo esserne assolto se non dopo che avrà assolto all'obbligo di denunzia o avrà promesso seriamente di farlo" (canone 2368, comma 2)
n. 19
L'onere della denunzia è personale e deve essere adempiuto regolarmente dalla persona sollecitata. Però qualora vi siano gravi circostantze che impediscano che la denunzia possa essere sporta, dalla stessa, la persona interessata può adire a giudizio o per lettera o mediante un'altra persona, da lei ben vista, indirizzata al vescovo o alla Congregazione, o alla sacra penitenzieria apostolica
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Originariamente Scritto da antonio21 Visualizza Messaggion.11: In processi di tal generi bisogna anzitutto curare chi si svolgano nel modo più segreto e che dopo che siano state portate a termine e date in esecuzione siano coperte da perpetuo silenzio.
Tutti quelli che per qualsiasi motivo abbiano avuto rapporti col tribunale o a causa del loro ufficio siano stati ammessi alla conoscenza dei fatti sono tenuti a conservare in modo inviolabile uno strettissimo segreto, noto come segreto del santo Uffizio, in ogni cosa e verso tutti, pena la scomunica immediata per aver commesso il fatto senza che vi sia necessità di una dichiarazione personale del Sommo Pontefice.
A tale segreto sono tenuti: il vescovo del luogo iipso iure o in forza del suo stesso ufficio; gli altri addetti in seguito a giuramento che sempre va prestato prima di svolgere il loro ufficio; tutti gli assenti che sono delegati, interpellati o informati imponendo ad essi l'obbligo di tale segreto mediante le rispettive lettere di delega, interpellazione ed informazione, contenenti la menzione del suddetto Segreto del santo uffizio eanche il riferimento alla pena della scomunica a cui si va incontro in caso di violazione.
n. 13 Anche coloro che accusano, coloro che denunziano e i testimoni devono formulare il giruamento d conservare il segreto. Nessuno di loro tuttavia è soggetto a censure (cioè a punizioni) a meno che non ne sia espressamente comminata qualcuna nel loro atto di accusa, denunzia o testimonianza. Anche il colpevole sia gravemente ammonito di conservare il segreto eccetto che con il suo difensore, sotto pena di sospensione a divinis ipso facto (n.d.r cioè automaticamente per aver commesso il fatto, la violazione del segreto)
Mi pare che questo fosse il nocciolo della discussione da SantoroIn un sistema finito, con un tempo infinito, ogni combinazione può ripetersi infinite volte.
ma_75@bodyweb.com
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Originariamente Scritto da ma_75 Visualizza MessaggioMi pare che questo fosse il nocciolo della discussione da Santoro
Beh, finiamo prima di leggere. Cmq tieni presente che il documento non s riferisce a crimini consumati ma a provocazioni avanzate da un prete nel contesto del sacramento della confessione ma che cmq non hanno avuto alcun esito pratico. Vedremo poi a quali tipi di sollecitazioni ci si riferisce. Ma già è evidente che il documento che la BBC ha preso in esame, con tutta la sua normativa,non si riferisce a casi di esperienze delittuose consumate ma solo a sollecitazioni, da cui il titolo: Crimen sollicitationis. Quindi ci si riferisce ad una situazione molto precisa e limitata.
Cmq poichè anche io adesso sto leggendo il docuemnto, non intendo sbilanciarmi.
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Originariamente Scritto da JOBLACK Visualizza MessaggioUnisco all'altro thread
Se tu puoi farlo ti do l'autorizzazione a procedere
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