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  • miketyson
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    • impero romano
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    #16
    Originariamente Scritto da Spaino Visualizza Messaggio
    il ricorso è sempre possibile dal giudice di pace della provincia in cui hai preso la multa
    puoi fare ricorso entro 60 gg dalla notifica e non ti costa nulla in nessun senso, male che vada non ti toglie le multe ma non può nè raddoppiarti la sanzione nè infliggertene altre
    tieni conto che se fai ricorso ora l'udienza dal giudice sarà tra 4-5 mesi

    buono........infatti ho sentito di gente che addirittura è andata a "trattare" la multa proprio come i marocchini! questo però è già atto giudiziario è lo stesso? devo trovare un giudice di pace qualsiasi? non ci capisco un c..... di ste cose se era intestata a me la strappavo del tutto!
    Alboreto is nothing

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    • Wolver|ne
      James Howlett
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      #17
      approposito d multe,me ne hanno fatta una ieri mattina xchè era scaduto il ticket da mezzora..

      36 euro.. li mortacci loro!


      ci sono tre modi per fare le cose, il modo giusto, il modo sbagliato e come le faccio io !

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      • Hombrillo
        Pezzo di merda ipocrita
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        • cerca de la playa...
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        #18
        Originariamente Scritto da Wolver|ne Visualizza Messaggio
        approposito d multe,me ne hanno fatta una ieri mattina xchè era scaduto il ticket da mezzora..

        36 euro.. li mortacci loro!
        a napoli? esiste il ticket?

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        • Wolver|ne
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          #19
          Originariamente Scritto da Hombrillo Visualizza Messaggio
          a napoli? esiste il ticket?
          la campania nn è solo Napoli.

          io nn sn d Napoli.

          la multa me l'hanno fatta precisamente ad Avellino.


          ci sono tre modi per fare le cose, il modo giusto, il modo sbagliato e come le faccio io !

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          • Zbaino
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            #20
            Originariamente Scritto da miketyson Visualizza Messaggio
            buono........infatti ho sentito di gente che addirittura è andata a "trattare" la multa proprio come i marocchini! questo però è già atto giudiziario è lo stesso? devo trovare un giudice di pace qualsiasi? non ci capisco un c..... di ste cose se era intestata a me la strappavo del tutto!
            la multa è un atto giudiziario
            dalla data del timbro postale hai 60 gg per far ricorso al giudice di pace
            se le infrazioni ti sono state contestate a Roma (mi pare di capire che sei di lì) allora devi rivolgerti alla Cancelleria del Giudice di Pace di Roma con un ricorso scritto (in realtà ti conviene prima telefonare per sapere quante copie del ricorso e del verbale vogliono per evitare di fare dei giri a vuoto, ogni cancelleria ha le sue modalità).
            Nel ricorso metti le motivazioni che ritieni giuste (ossia che 3 multe sono un esubero in quanto le due successive sono conseguenza della prima e quindi inevitabili) e chiedi la "sospensione del provvedimento" (in poche parole chiedi di non pagare in attesa che si faccia l'udienza che come ti ho detto sarà dopo un bel pò di mesi).
            Dopo circa 10-15 gg che avrai depositato ricorso il Giudice di Pace che ti sarà assegnato deciderà se sospenderti o meno il provvedimento (quindi se pagare o meno le multe in attesa dell'udienza). Se non te lo sospendesse tu paghi normalmente (ricordati che anche qui il termine è di 60 gg dalla notifica dell'atto) ed aspetti l'udienza perchè può essere che magari vinci il ricorso e il giudice di rimborsa la somma versata.
            Last edited by Ospite; 17-05-2007, 01:46:31.

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            • Hombrillo
              Pezzo di merda ipocrita
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              #21
              Originariamente Scritto da Wolver|ne Visualizza Messaggio
              la campania nn è solo Napoli.

              io nn sn d Napoli.

              la multa me l'hanno fatta precisamente ad Avellino.
              SE NN SBAGLIO SEI VICINO ALLA COSTIERA AMALFITANA NO?

              IO HO PARENTI LA'...

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              • Wolver|ne
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                #22
                Originariamente Scritto da Hombrillo Visualizza Messaggio
                SE NN SBAGLIO SEI VICINO ALLA COSTIERA AMALFITANA NO?

                IO HO PARENTI LA'...
                esatto.

                stò a metà strada sia da Salerno che da Avellino.


                ci sono tre modi per fare le cose, il modo giusto, il modo sbagliato e come le faccio io !

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                • miketyson
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                  #23
                  Originariamente Scritto da Spaino Visualizza Messaggio
                  la multa è un atto giudiziario
                  dalla data del timbro postale hai 60 gg per far ricorso al giudice di pace
                  se le infrazioni ti sono state contestate a Roma (mi pare di capire che sei di lì) allora devi rivolgerti alla Cancelleria del Giudice di Pace di Roma con un ricorso scritto (in realtà ti conviene prima telefonare per sapere quante copie del ricorso e del verbale vogliono per evitare di fare dei giri a vuoto, ogni cancelleria ha le sue modalità).
                  Nel ricorso metti le motivazioni che ritieni giuste (ossia che 3 multe sono un esubero in quanto le due successive sono conseguenza della prima e quindi inevitabili) e chiedi la "sospensione del provvedimento" (in poche parole chiedi di non pagare in attesa che si faccia l'udienza che come ti ho detto sarà dopo un bel pò di mesi).
                  Dopo circa 10-15 gg che avrai depositato ricorso il Giudice di Pace che ti sarà assegnato deciderà se sospenderti o meno il provvedimento (quindi se pagare o meno le multe in attesa dell'udienza). Se non te lo sospendesse tu paghi normalmente (ricordati che anche qui il termine è di 60 gg dalla notifica dell'atto) ed aspetti l'udienza perchè può essere che magari vinci il ricorso e il giudice di rimborsa la somma versata.
                  grande,farò così,grazie x l'info,dimenticavo una cosa importante,l'auto non è intestata a me ma alla mia ragazza ma guidavo io,il ricorso dovrebbe farlo lei o io??
                  Alboreto is nothing

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                  • Zbaino
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                    #24
                    Originariamente Scritto da miketyson Visualizza Messaggio
                    grande,farò così,grazie x l'info,dimenticavo una cosa importante,l'auto non è intestata a me ma alla mia ragazza ma guidavo io,il ricorso dovrebbe farlo lei o io??
                    il ricorso deve essere redatto dall'intestatario del veicolo, ma puoi farti fare la delega a compiere tu tutte le operazioni necessarie (delega valida anche per l'udienza)

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                    • animal84
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                      #25
                      prima di paga controlla i giorni in cui te l'hanno fatta e anche gli orari...sei di roma mi pare quindi passavi di mattina o notte nello ztl deduco
                      Paura zero, rimorso ancora meno

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                      • miketyson
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                        #26
                        Originariamente Scritto da animal84 Visualizza Messaggio
                        prima di paga controlla i giorni in cui te l'hanno fatta e anche gli orari...sei di roma mi pare quindi passavi di mattina o notte nello ztl deduco
                        si mi pare poco dopo le 23 devo ancora leggerlo xchè il verbale lo ha lei domani me lo porta
                        Alboreto is nothing

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                          #27
                          P.S.
                          ho trovato pure questo su internet un caso simile al mio e quest'ordinanza:

                          ORDINANZA

                          nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal Giudice di pace di Milano, nel procedimento civile vertente tra Nonnis Marzano Alighiero e il Comune di Milano, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2006.

                          Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

                          udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

                          Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a due verbali di accertamento di infrazioni all’art. 7, comma 14, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per circolazione in zona a traffico limitato, promosso da Nonnis Marzano, il Giudice di pace di Milano, con ordinanza 10 maggio 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, dello stesso decreto legislativo, per violazione del principio di ragionevolezza;

                          che l’accertamento delle due infrazioni, secondo il giudice rimettente, era avvenuto in Milano, Corso Garibaldi, alla stessa data (29 febbraio 2004), a distanza di 31 secondi;

                          che, dovendosi comminare al trasgressore, in base all’art. 198, comma 2, del codice della strada, una sanzione per ogni violazione accertata, in deroga al principio di cui al comma 1, secondo il quale, per più violazioni della stessa disposizione, la sanzione è unica e può essere aumentata fino al triplo, ritiene il rimettente di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma indicata, nella parte in cui non consente al giudice di applicare, comunque, per più violazioni di una stessa disposizione, la sanzione prevista dalla legge, sia pure aumentata fino al triplo;

                          che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio costituzionale di ragionevolezza, mancando la proporzionalità tra le sanzioni da applicare e la gravità delle violazioni commesse, conseguendone un trattamento ingiusto e irrazionale;

                          che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, nella vigenza della norma impugnata, il ricorso in opposizione ai verbali di accertamento dovrebbe essere rigettato, e che le sanzioni irrogabili, dello stesso o di diverso importo, sarebbero comprese tra € 68,25 e € 275,10, laddove, se la norma venisse dichiarata illegittima, la sanzione da irrogare sarebbe unica, e aumentata fino al triplo;

                          che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque la pronuncia di infondatezza della questione sollevata.

                          Considerato che il Giudice di pace di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione;

                          che il giudice rimettente, in una fattispecie in cui le violazioni sono state accertate, sulla stessa strada, a distanza di 31 secondi l’una dall’altra, non ha in alcun modo motivato sull’applicabilità o meno del principio contenuto nell’art. 8-bis, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), secondo cui «Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria»;

                          che proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell’applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un’unica condotta, ma anche un’unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata;

                          che tale vizio dell’ordinanza determina, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta infondatezza della questione (ordinanze nn. 118, 54 e 1 del 2005

                          ).
                          Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

                          per questi motivi

                          LA CORTE COSTITUZIONALE

                          dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l’ordinanza in epigrafe.

                          Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.

                          F.to:

                          Franco BILE, Presidente

                          Alfio FINOCCHIARO, Redattore

                          Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

                          Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.
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                          • Zbaino
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                            #28
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                            P.S.
                            ho trovato pure questo su internet un caso simile al mio e quest'ordinanza:

                            ORDINANZA

                            nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal Giudice di pace di Milano, nel procedimento civile vertente tra Nonnis Marzano Alighiero e il Comune di Milano, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2006.

                            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

                            udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

                            Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a due verbali di accertamento di infrazioni all’art. 7, comma 14, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per circolazione in zona a traffico limitato, promosso da Nonnis Marzano, il Giudice di pace di Milano, con ordinanza 10 maggio 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, dello stesso decreto legislativo, per violazione del principio di ragionevolezza;

                            che l’accertamento delle due infrazioni, secondo il giudice rimettente, era avvenuto in Milano, Corso Garibaldi, alla stessa data (29 febbraio 2004), a distanza di 31 secondi;

                            che, dovendosi comminare al trasgressore, in base all’art. 198, comma 2, del codice della strada, una sanzione per ogni violazione accertata, in deroga al principio di cui al comma 1, secondo il quale, per più violazioni della stessa disposizione, la sanzione è unica e può essere aumentata fino al triplo, ritiene il rimettente di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma indicata, nella parte in cui non consente al giudice di applicare, comunque, per più violazioni di una stessa disposizione, la sanzione prevista dalla legge, sia pure aumentata fino al triplo;

                            che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio costituzionale di ragionevolezza, mancando la proporzionalità tra le sanzioni da applicare e la gravità delle violazioni commesse, conseguendone un trattamento ingiusto e irrazionale;

                            che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, nella vigenza della norma impugnata, il ricorso in opposizione ai verbali di accertamento dovrebbe essere rigettato, e che le sanzioni irrogabili, dello stesso o di diverso importo, sarebbero comprese tra € 68,25 e € 275,10, laddove, se la norma venisse dichiarata illegittima, la sanzione da irrogare sarebbe unica, e aumentata fino al triplo;

                            che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque la pronuncia di infondatezza della questione sollevata.

                            Considerato che il Giudice di pace di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione;

                            che il giudice rimettente, in una fattispecie in cui le violazioni sono state accertate, sulla stessa strada, a distanza di 31 secondi l’una dall’altra, non ha in alcun modo motivato sull’applicabilità o meno del principio contenuto nell’art. 8-bis, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), secondo cui «Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria»;

                            che proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell’applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un’unica condotta, ma anche un’unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata;

                            che tale vizio dell’ordinanza determina, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta infondatezza della questione (ordinanze nn. 118, 54 e 1 del 2005

                            ).
                            Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

                            per questi motivi

                            LA CORTE COSTITUZIONALE

                            dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l’ordinanza in epigrafe.

                            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.

                            F.to:

                            Franco BILE, Presidente

                            Alfio FINOCCHIARO, Redattore

                            Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

                            Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.
                            una sentenza della Corte Costituzionale è ottima, essendo un'istituzione al di sopra dei singoli giudici di pace
                            fosse stata emessa dalla Corte di Cassazione sarebbe stato ancora meglio in quanto inappellabile e i giudici dovevano uniformarsi all'indirizzo espresso in tal senso
                            ad ogni modo nel ricorso scritto che presenterai oltre a far valere le tue ragioni metti che esse sono fondate anche su una decisione della Corte Costituzionale (e citi questa sentenza) e poi ti stampi la sentenza e te la porti in udienza

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                              #29
                              tornando a ciò...........dopo i 60gg. il verbale l'ho pagato,il ricorso l'ho fatto dal giudice di pace ma nessuno ancora mi ha fatto sapere nulla dopo quasi 4 mesi!! quanto tempo deve passare??
                              Alboreto is nothing

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