Nel ddl Mastella approvato dal consiglio dei ministri non compare alcun riferimento specifico al negazionismo della Shoah, come invece era stato ipotizzato in una prima stesura del testo. Il ddl – sei articoli in tutto – di fatto reintroduce le norme del 1993 previste dal decreto Mancino sulla discriminazione per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi che erano state depenalizzate dalla legge sui reati di opinione votata nel 2006 sotto il governo Berlusconi.
Con le nuove modifiche alla legge 2006, dunque, si torna al passato. Basterà semplicemente «diffondere», pur senza fare «propaganda», idee antisemite o sulla superiorità e l’odio razziale per essere perseguiti con pene fino a 4 anni. Dipenderà dall’interpretazione che daranno i magistrati alle nuove norme – viene fatto notare da tecnici del ministero della Giustizia – se le idee o le esternazioni di storici o opinionisti negazionisti della Shoah possono considerarsi o meno diffusione delle idee fondate sulla superiorità o l’odio razziale.
Il ddl Mastella ripristina dunque, con lievi modifiche, quanto previsto nel decreto Mancino del 1993 cambiato nel 2006 dalla legge sui reati di opinione che aveva dimezzato la pena, fissata a un anno e sei mesi di reclusione e, in alternativa al carcere, la pena della multa fino a seimila euro.
Il primo articolo del ddl Mastella reintroduce «in luogo della propaganda, la condotta della diffusione in qualsiasi modo, delle idee fondate sulla superiorità o l’odio razziale», e – si legge nella relazione illustrativa al ddl – prevede nuovamente «la condotta di incitamento in luogo dell’ istigazione (fattispecie più circoscritta)».. L’obiettivo è quello di «reprimere con efficacia ogni forma di esternazione concernente superiorità e l’odio razziale che assuma caratteristiche di diffusività nell’ambito del tessuto sociale tali da cagionare un serio allarme in ordine alla possibile successiva realizzazione di atti di discriminazione».
Quindi, chi diffonde idee sulla superiorità razziale è punito con una pena sino a tre anni, mentre chi commette o inciti a commettere reati discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali religiosi o compiuti a causa del personale orientamento sessuale o dell’identità di genere rischia da sei mesi a quattro anni di carcere. Alle condanne per questi reati, saranno, inoltre, applicabili tutte le pene accessorie previste nel decreto Mancino, quali gli obblighi di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità o di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno, la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere e quello di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le lezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
L'articolo 2 del ddl Mastella stabilisce, invece, che gli assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali, nonché gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio non siano rilevanti ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l’erogazione delle pensioni e degli assegni sociali. Con l’articolo 3 si prevede il finanziamento della 'Task force for international cooperation on holocaust education', nata nel 1998 per promuovere e rafforzare i programmi educativi sulla Shoah, e alla quale l’Italia ha aderito nel 1999.
L'articolo 4 dispone l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Osservatorio sul fenomeno dell’ antisemitismo nell’Italia contemporanea, le cui modalità di funzionamento dovranno essere disciplinate successivamente con decreto del Presidente della Repubblica.
Gli articoli 5 e 6, infine, contengono disposizioni sulla copertura finanziaria e l’entrata in vigore del testo di legge.
Fonte: lagazzettadelmezzogiorno.it
ABERRANTE
Con le nuove modifiche alla legge 2006, dunque, si torna al passato. Basterà semplicemente «diffondere», pur senza fare «propaganda», idee antisemite o sulla superiorità e l’odio razziale per essere perseguiti con pene fino a 4 anni. Dipenderà dall’interpretazione che daranno i magistrati alle nuove norme – viene fatto notare da tecnici del ministero della Giustizia – se le idee o le esternazioni di storici o opinionisti negazionisti della Shoah possono considerarsi o meno diffusione delle idee fondate sulla superiorità o l’odio razziale.
Il ddl Mastella ripristina dunque, con lievi modifiche, quanto previsto nel decreto Mancino del 1993 cambiato nel 2006 dalla legge sui reati di opinione che aveva dimezzato la pena, fissata a un anno e sei mesi di reclusione e, in alternativa al carcere, la pena della multa fino a seimila euro.
Il primo articolo del ddl Mastella reintroduce «in luogo della propaganda, la condotta della diffusione in qualsiasi modo, delle idee fondate sulla superiorità o l’odio razziale», e – si legge nella relazione illustrativa al ddl – prevede nuovamente «la condotta di incitamento in luogo dell’ istigazione (fattispecie più circoscritta)».. L’obiettivo è quello di «reprimere con efficacia ogni forma di esternazione concernente superiorità e l’odio razziale che assuma caratteristiche di diffusività nell’ambito del tessuto sociale tali da cagionare un serio allarme in ordine alla possibile successiva realizzazione di atti di discriminazione».
Quindi, chi diffonde idee sulla superiorità razziale è punito con una pena sino a tre anni, mentre chi commette o inciti a commettere reati discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali religiosi o compiuti a causa del personale orientamento sessuale o dell’identità di genere rischia da sei mesi a quattro anni di carcere. Alle condanne per questi reati, saranno, inoltre, applicabili tutte le pene accessorie previste nel decreto Mancino, quali gli obblighi di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità o di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno, la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere e quello di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le lezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
L'articolo 2 del ddl Mastella stabilisce, invece, che gli assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali, nonché gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio non siano rilevanti ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l’erogazione delle pensioni e degli assegni sociali. Con l’articolo 3 si prevede il finanziamento della 'Task force for international cooperation on holocaust education', nata nel 1998 per promuovere e rafforzare i programmi educativi sulla Shoah, e alla quale l’Italia ha aderito nel 1999.
L'articolo 4 dispone l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Osservatorio sul fenomeno dell’ antisemitismo nell’Italia contemporanea, le cui modalità di funzionamento dovranno essere disciplinate successivamente con decreto del Presidente della Repubblica.
Gli articoli 5 e 6, infine, contengono disposizioni sulla copertura finanziaria e l’entrata in vigore del testo di legge.
Fonte: lagazzettadelmezzogiorno.it
ABERRANTE
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