servono solo i corsi riconosciuti dal coni?

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  • marcorulez
    Bodyweb Advanced
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    servono solo i corsi riconosciuti dal coni?

    volevo fare una domanda..dovrei fare un corso di inastica posturale cn diploma finale..il corso si chiama "cruisin postural training" e volevo sapere se qualcuno lo conoscesse e ,se visto che nn è riconosciuto dal coni se avesse la stessa importanza professionale,se mi puo servire cm curriculum o se nelle palestra danno piu importanza a enti ecorsi riconosciuti dal coni..grazie!
    sigpic
    istruttore primo livello/personal trainer fipcf
  • Frank_68
    Bodyweb Senior
    • Jun 2003
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    • Catanzaro
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    #2
    facciamo chiarezza sulla validità legale dei brevetti o diplomi da istruttore
    BREVETTI LEGALMENTE VALIDI

    Quando un brevetto e legalmente valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si puo legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?

    La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
    In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti.

    Ovviamente i suddetti brevetti per avere validita legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.

    Pertanto si ribadisce che un'associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornira' nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati.

    PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.I.N.M.H. (una qualunque delle federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) non fornira' nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata in questione è affiliata, non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il logo dell'ente con il quale è affiliato

    PER VEDERE QUALI FEDERAZIONI o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA siano riconosciuti dal CONI collegatevi al sito Home

    FACCIAMO ATTENZIONE QUINDI ALLA DISINFORMAZIONE

    ---------- Post added at 15:54:54 ---------- Previous post was at 15:51:01 ----------

    L.R. LOMBARDIA 8 ottobre 2002, n. 26 (“Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”)
    Nell’art. 8, dedicato alla tutela della salute dei praticanti, si prevede che nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico i corsi devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato (diploma ISEF/laurea in Scienze Motorie, ovvero diploma o laurea equipollenti conseguiti all’estero) o di un istruttore specifico di disciplina (abilitazione rilasciata dalla federazione competente, riconosciuta o affiliata al Coni, nonché dalle scuole regionali dello
    sport del Coni e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni).
    L.R. ABRUZZO 7 marzo 2000, n. 20 (“Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”)

    L’art. 11 individua, in particolare, le qualifiche professionali degli istruttori nello “sport di base”: “Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario:
    a) i titolari di Diploma rilasciato dall'ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie;
    b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di istruttore come disciplinato da:
    I. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; II. Enti di promozione sportiva riconosciuti
    dal CONI”.

    L.R. LAZIO 20 giugno 2002, n. 15 (“Testo Unico in materia di sport”)
    L’art. 34 prevede che con regolamento siano determinati i requisiti per l’apertura e la
    gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive; i
    requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza; le caratteristiche dei servizi; il livello
    di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti; le modalità di tutela
    sanitaria degli utenti; le sanzioni amministrative. Il regolamento deve comunque
    prevedere
    -l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato IUSM, o in possesso di titoli analoghi o equipollenti conseguiti nell’ambito dell’Unione europea, responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico;
    -l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, o enti di promozione sportiva oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto secondo la presente legge.
    sito www.csencatanzaro.jimdo.com www.csen.it https://www.facebook.com/#!/event.ph...77628435589932

    email csencatanzaro@hotmail.com

    "DA GRANDI POTERI DERIVANO GRANDI RESPONSABILITA'"

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