BREVETTI LEGALMENTE VALIDI
Quando un brevetto e legalmente valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si puo legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?
La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti.
Ovviamente i suddetti brevetti per avere validita legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.
Pertanto si ribadisce che un'associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornira' nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati.
PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.I.N.M.H. (una qualunque delle federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) non fornira' nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata in questione è affiliata, non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il logo dell'ente con il quale è affiliato
PER VEDERE QUALI FEDERAZIONI o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA siano riconosciuti dal CONI collegatevi al sito Home
FACCIAMO ATTENZIONE QUINDI ALLA DISINFORMAZIONE
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La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti.
Ovviamente i suddetti brevetti per avere validita legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.
Pertanto si ribadisce che un'associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornira' nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati.
PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.I.N.M.H. (una qualunque delle federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) non fornira' nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata in questione è affiliata, non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il logo dell'ente con il quale è affiliato
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