Viste le frequenti domande in tema, mi permetto di proporre uno schema di come aprire una palestra sotto forma di ASD
SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI per la costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica
1) REDAZIONE ATTO COSTITUTIVO
Costituisce il verbale fondamentale dell'associazione sportiva e deve contenere:
- la denominazione non può ingenerare confusione con quella di altre società e/o associazioni preesistenti; la denominazione non deve essere vietata dalla legge come sovversiva, immorale, indecente od oscena; la denominazione, qualora richiami in tutto o in parte quella di imprese commerciali o industriali o quella di qualsiasi prodotto posto in commercio, deve essere preventivamente autorizzata dagli imprenditori e/o produttori interessati. La denominazione deve riportare ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
- Data di costituzione dell'associazione;
- Soci fondatori;
- Qualifica di associazione senza scopo di lucro;
- Scopi ed obiettivi istituzionali: Lo scopo per il quale viene costituita l’associazione deve essere precisato nello statuto con esattezza e chiarezza. Infatti, se lo scopo dell’associazione può sembrare intuitivo ed evidente (trattandosi appunto di attività sportiva), può dar luogo ad incertezze in ordine all’estensione dell’attività medesima nell’ambito delle varie specialità sportive ed in ordine alle finalità istituzionali riferite alla commercialità delle operazioni.E’ noto che le associazioni non perseguono scopi lucrativi e questo deve risultare chiaro: non soltanto nei confronti di eventuali pretese dei soci verso una impossibile suddivisione di utili conseguiti attraverso la gestione, ma anche nei confronti del fisco e nei confronti delle procedure concorsuali. Infatti se un’associazione sportiva consentisse ai suoi soci di intascare, con qualsiasi espediente, gli utili comunque denominati, il fisco la tasserebbe come un qualsiasi ente commerciale ed in caso di dissesto potrebbe venir dichiarata fallita.
- Nomina degli organismi dirigenti.
2) REDAZIONE STATUTO: L'applicazione delle agevolazioni tributarie disposte dall'art.111del TUIR, è subordinata alla presenza nello statuto di specifiche previsioni contenute nel d.lgs 460/1997; la forma a decorrere dal 1° gennaio 1998 dell'atto costitutivo e dello statuto deve avvenire nella specifica forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. L’associato è membro dell’associazione attraverso un rapporto associativo che lo rende partecipe degli interessi dell’associazione e li impegna all’osservanza dello statuto.La sua posizione trova origine dall’atto costitutivo o nel caso di gruppo già costituito, dall’adesione del singolo accettata dall’associazione. Il contratto di associazione è un contratto aperto (figura prevista dal legislatore all’art. 1332 c.c.) all’adesione di altre parti, nel senso che ad esso possono successivamente aderire altri soggetti senza che ciò comporti una modifica dell’atto costituivo. Caratteristica dell’associazione è, infatti, la variabilità degli associati che non va intesa come indifferenza della persona dell’associato: il rapporto associativo ha natura personale. All’associato deve riconoscersi il diritto di recesso. Lo statuto può disciplinare e limitare il diritto di recesso, ma l’impegno a rimanere nell’associazione non riconosciuta non deve essere incompatibile con la libertà di pensiero garantita dalla Costituzione. E’ sempre ammesso il diritto di recesso per giusta causa. Per le modalità e l’efficacia del recesso si ritiene applicabile, in mancanza di indicazioni nello statuto, dell’art. 24, 2°co..Si rammenta che la partecipazione, avendo carattere strettamente personale, comporta che la posizione dell’associato non è cedibile, salvo diversa previsione dello statuto o autorizzazione dell’assemblea.Quanto al potere di esclusione degli associati, se lo statuto non dispone diversamente, si ritiene applicabile in via diretta o in via analogica l’art. 24, 3° co. C.C., in materia di associazioni riconosciute. L’escluso può sempre ricorrere all’autorità giudiziaria.Finché l’associazione sportiva è in vita, il singolo membro non può chiedere la suddivisione del fondo comune: tale disposizione appare giustificata da fatto che, se un associato potesse provocare la divisione del fondo comune, indipendentemente dallo scioglimento di tutto il rapporto associativo, verrebbe spezzata la vitalità economica dell’associazione ed arrecato così un grave pregiudizio ai creditori sociali, di fronte ai quali risponde il fondo comune. E questa particolarità lascia comprendere inequivocabilmente come il patrimonio delle associazioni non faccia sorgere la comunione classica.Ogni qual volta il socio cessa di appartenere all’associazione ( per causa di recesso, per esclusione, etc.), non potrà rivendicare una separata liquidazione del fondo, sul quale egli perderà ogni diritto.Nel rapporto associativo, in virtù della prevalenza dell’elemento personale dell’associato, il diritto del socio sul fondo è di regola intrasmissibile e non è rivalutabile. Conseguentemente, i creditori personali di un associato non possono procedere esecutivamente sul diritto che questi ha acquisito sul fondo comune dell’associazione; cioè, non possono procedere all’escussione del fondo, né semplicemente pignorarlo, né tantomeno provocare la divisione del fondo comune per poi procedere all’alienazione coatta di quella parte di beni che spetterebbero al proprio debitore. E’ importante sottolineare il fatto che il patrimonio (detto anche fondo comune) dell’Associazione è costituito dalle quote di sottoscrizione ed iscrizione, nonché dai contributi periodici degli associati, dai beni mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto. E’ fatto divieto di distribuire, durante la vita dell’associazione (neppure in modo indiretto): utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Nell’ipotesi in cui l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione o qualora dovesse verificarsi una qualsiasi causa di estinzione della stessa, il patrimonio residuo dell’Associazione verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell’Associazione o a fini di pubblica utilità.
Gli organi dell’associazione sono:
La richiesta di attribuzione del codice fiscale va inoltrata agli uffici delle imposte dirette di competenza territoriale. Le domande di attribuzione del codice fiscale devono essere redatte su appositi stampati in distribuzione, e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'associazione.
Le principali categorie di atti per le quali è obbligatorio indicare il numero di codice fiscale dell'associazione sono:
- Atti soggetti a registrazione ( es. contratti di affitto, comodato);
- In tutte le dichiarazioni di tipo fiscale;
- Contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica;
- Domande per ottenere licenze, autorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Ricorsi avverso provvedimenti fiscali;
- In generale qualunque atto in cui è necessario riportare gli estremi dell'associazione.
4)REGISTRAZIONE dello STATUTO presso L'UFFICIO GENERALE delle ENTRATE
5)REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO GENERALE DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO DELLA SEDE SOCIALE
6)AUTORIZZAZIONE da parte dell’ASL attestante l’IDONEITA' SANITARIA della SEDE SOCIALE
7)AFFILIAZIONE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE O AD UN ENTE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
Il legislatore, al fine di delimitare il campo di applicazione delle agevolazioni fiscali a quei soggetti che realmente svolgono attività sportiva - dilettantistica, sancisce che le associazioni sportive devono essere obbligatoriamente affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva e tesserare tutti i soci.
8)APERTURA C/C BANCARIO
Il comma 7 dell'art.25 della L.133/99 prevede l'obbligo della documentazione bancaria per le operazioni inerenti l'attività istituzionale. Nel corso del 2000 per gli incassi ed i pagamenti eccedenti le L. 100.000 era divenuto obbligatorio l'utilizzo del c/c bancario; attualmente, le nuove disposizioni finanziarie entrate definitivamente in vigore prevedono che le associazioni possono effettuare pagamenti ed incassi in contanti fino ad 516,00 €; superato il quale è obbligatorio l'utilizzo del c/c bancario.
9)PARERE dei VIGILI del FUOCO per le NORME ANTINCENDIO da ADOTTARE nei LOCALI della SEDE SOCIALE
10)NULLA-OSTA per le INSEGNE della palestra presso UFFICIO URBANISTICA o UFFICIO TECNICO del COMUNE
11)LIBRI SOCIALI: E’ corretto ed è sinonimo di buona amministrazione, tenere ordinatamente aggiornati almeno i seguenti libri sociali per i quali non è obbligatoria né la vidimazione iniziale, né quella annuale:
· libro degli associati: nel quale verranno annotati cronologicamente i soci, i versamenti della quota di iscrizione e delle quote annuali, i recessi, le esclusioni e qualunque altra variazione;
· libro verbali del consiglio direttivo: nel quale verranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell’organo;
· libro verbali assemblea degli associati: nel quale verranno verbalizzate tutte le delibere assembleari;
· libro verbali dei revisori dei conti: nel quale verranno verbalizzate tutte le ispezioni ed i controlli dei revisori.
Per i libri contabili, si rilevano invece precisi obblighi di natura fiscale ai quali non è possibile derogare. E’ pertanto necessario tenere una ordinata contabilità dalla quale possono trarsi periodiche analisi di andamento dell’attività sociale e possa verificarsi in ogni momento la trasparenza della gestione.
12) ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIALE CONI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
13) TESSERAMENTO DI TUTTI I SOCI CHE FREQUENTANO L’ASSOCIAZIONI SPORTIVA DILETTANTISTICA CON L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA O LA FEDERAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI CUI SI è AFFILIATI
14) UTILIZZO ISTRUTTORI CERTIFICATI DA:
· DIPLOMA ISEF oppure LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
· DIPLOMA DI FEDERAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI
· DIPLOMA DI ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI per la costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica
1) REDAZIONE ATTO COSTITUTIVO
Costituisce il verbale fondamentale dell'associazione sportiva e deve contenere:
- la denominazione non può ingenerare confusione con quella di altre società e/o associazioni preesistenti; la denominazione non deve essere vietata dalla legge come sovversiva, immorale, indecente od oscena; la denominazione, qualora richiami in tutto o in parte quella di imprese commerciali o industriali o quella di qualsiasi prodotto posto in commercio, deve essere preventivamente autorizzata dagli imprenditori e/o produttori interessati. La denominazione deve riportare ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
- Data di costituzione dell'associazione;
- Soci fondatori;
- Qualifica di associazione senza scopo di lucro;
- Scopi ed obiettivi istituzionali: Lo scopo per il quale viene costituita l’associazione deve essere precisato nello statuto con esattezza e chiarezza. Infatti, se lo scopo dell’associazione può sembrare intuitivo ed evidente (trattandosi appunto di attività sportiva), può dar luogo ad incertezze in ordine all’estensione dell’attività medesima nell’ambito delle varie specialità sportive ed in ordine alle finalità istituzionali riferite alla commercialità delle operazioni.E’ noto che le associazioni non perseguono scopi lucrativi e questo deve risultare chiaro: non soltanto nei confronti di eventuali pretese dei soci verso una impossibile suddivisione di utili conseguiti attraverso la gestione, ma anche nei confronti del fisco e nei confronti delle procedure concorsuali. Infatti se un’associazione sportiva consentisse ai suoi soci di intascare, con qualsiasi espediente, gli utili comunque denominati, il fisco la tasserebbe come un qualsiasi ente commerciale ed in caso di dissesto potrebbe venir dichiarata fallita.
- Nomina degli organismi dirigenti.
2) REDAZIONE STATUTO: L'applicazione delle agevolazioni tributarie disposte dall'art.111del TUIR, è subordinata alla presenza nello statuto di specifiche previsioni contenute nel d.lgs 460/1997; la forma a decorrere dal 1° gennaio 1998 dell'atto costitutivo e dello statuto deve avvenire nella specifica forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. L’associato è membro dell’associazione attraverso un rapporto associativo che lo rende partecipe degli interessi dell’associazione e li impegna all’osservanza dello statuto.La sua posizione trova origine dall’atto costitutivo o nel caso di gruppo già costituito, dall’adesione del singolo accettata dall’associazione. Il contratto di associazione è un contratto aperto (figura prevista dal legislatore all’art. 1332 c.c.) all’adesione di altre parti, nel senso che ad esso possono successivamente aderire altri soggetti senza che ciò comporti una modifica dell’atto costituivo. Caratteristica dell’associazione è, infatti, la variabilità degli associati che non va intesa come indifferenza della persona dell’associato: il rapporto associativo ha natura personale. All’associato deve riconoscersi il diritto di recesso. Lo statuto può disciplinare e limitare il diritto di recesso, ma l’impegno a rimanere nell’associazione non riconosciuta non deve essere incompatibile con la libertà di pensiero garantita dalla Costituzione. E’ sempre ammesso il diritto di recesso per giusta causa. Per le modalità e l’efficacia del recesso si ritiene applicabile, in mancanza di indicazioni nello statuto, dell’art. 24, 2°co..Si rammenta che la partecipazione, avendo carattere strettamente personale, comporta che la posizione dell’associato non è cedibile, salvo diversa previsione dello statuto o autorizzazione dell’assemblea.Quanto al potere di esclusione degli associati, se lo statuto non dispone diversamente, si ritiene applicabile in via diretta o in via analogica l’art. 24, 3° co. C.C., in materia di associazioni riconosciute. L’escluso può sempre ricorrere all’autorità giudiziaria.Finché l’associazione sportiva è in vita, il singolo membro non può chiedere la suddivisione del fondo comune: tale disposizione appare giustificata da fatto che, se un associato potesse provocare la divisione del fondo comune, indipendentemente dallo scioglimento di tutto il rapporto associativo, verrebbe spezzata la vitalità economica dell’associazione ed arrecato così un grave pregiudizio ai creditori sociali, di fronte ai quali risponde il fondo comune. E questa particolarità lascia comprendere inequivocabilmente come il patrimonio delle associazioni non faccia sorgere la comunione classica.Ogni qual volta il socio cessa di appartenere all’associazione ( per causa di recesso, per esclusione, etc.), non potrà rivendicare una separata liquidazione del fondo, sul quale egli perderà ogni diritto.Nel rapporto associativo, in virtù della prevalenza dell’elemento personale dell’associato, il diritto del socio sul fondo è di regola intrasmissibile e non è rivalutabile. Conseguentemente, i creditori personali di un associato non possono procedere esecutivamente sul diritto che questi ha acquisito sul fondo comune dell’associazione; cioè, non possono procedere all’escussione del fondo, né semplicemente pignorarlo, né tantomeno provocare la divisione del fondo comune per poi procedere all’alienazione coatta di quella parte di beni che spetterebbero al proprio debitore. E’ importante sottolineare il fatto che il patrimonio (detto anche fondo comune) dell’Associazione è costituito dalle quote di sottoscrizione ed iscrizione, nonché dai contributi periodici degli associati, dai beni mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto. E’ fatto divieto di distribuire, durante la vita dell’associazione (neppure in modo indiretto): utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Nell’ipotesi in cui l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione o qualora dovesse verificarsi una qualsiasi causa di estinzione della stessa, il patrimonio residuo dell’Associazione verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell’Associazione o a fini di pubblica utilità.
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea degli associati con funzione deliberante;
- un organo individuale chiamato generalmente Presidente, con funzione di rappresentanza dell’associazione verso i terzi;
- un Consiglio Direttivo composto generalmente da tre membri (Presidente, Vicepresidente e Segretario);
- se l’atto costitutivo o lo statuto lo prevede, il Collegio dei Sindaci ( o collegio dei revisori dei conti) con funzioni di organo di controllo sull’amministrazione.
La richiesta di attribuzione del codice fiscale va inoltrata agli uffici delle imposte dirette di competenza territoriale. Le domande di attribuzione del codice fiscale devono essere redatte su appositi stampati in distribuzione, e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'associazione.
Le principali categorie di atti per le quali è obbligatorio indicare il numero di codice fiscale dell'associazione sono:
- Atti soggetti a registrazione ( es. contratti di affitto, comodato);
- In tutte le dichiarazioni di tipo fiscale;
- Contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica;
- Domande per ottenere licenze, autorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Ricorsi avverso provvedimenti fiscali;
- In generale qualunque atto in cui è necessario riportare gli estremi dell'associazione.
4)REGISTRAZIONE dello STATUTO presso L'UFFICIO GENERALE delle ENTRATE
5)REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO GENERALE DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO DELLA SEDE SOCIALE
6)AUTORIZZAZIONE da parte dell’ASL attestante l’IDONEITA' SANITARIA della SEDE SOCIALE
7)AFFILIAZIONE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE O AD UN ENTE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
Il legislatore, al fine di delimitare il campo di applicazione delle agevolazioni fiscali a quei soggetti che realmente svolgono attività sportiva - dilettantistica, sancisce che le associazioni sportive devono essere obbligatoriamente affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva e tesserare tutti i soci.
8)APERTURA C/C BANCARIO
Il comma 7 dell'art.25 della L.133/99 prevede l'obbligo della documentazione bancaria per le operazioni inerenti l'attività istituzionale. Nel corso del 2000 per gli incassi ed i pagamenti eccedenti le L. 100.000 era divenuto obbligatorio l'utilizzo del c/c bancario; attualmente, le nuove disposizioni finanziarie entrate definitivamente in vigore prevedono che le associazioni possono effettuare pagamenti ed incassi in contanti fino ad 516,00 €; superato il quale è obbligatorio l'utilizzo del c/c bancario.
9)PARERE dei VIGILI del FUOCO per le NORME ANTINCENDIO da ADOTTARE nei LOCALI della SEDE SOCIALE
10)NULLA-OSTA per le INSEGNE della palestra presso UFFICIO URBANISTICA o UFFICIO TECNICO del COMUNE
11)LIBRI SOCIALI: E’ corretto ed è sinonimo di buona amministrazione, tenere ordinatamente aggiornati almeno i seguenti libri sociali per i quali non è obbligatoria né la vidimazione iniziale, né quella annuale:
· libro degli associati: nel quale verranno annotati cronologicamente i soci, i versamenti della quota di iscrizione e delle quote annuali, i recessi, le esclusioni e qualunque altra variazione;
· libro verbali del consiglio direttivo: nel quale verranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell’organo;
· libro verbali assemblea degli associati: nel quale verranno verbalizzate tutte le delibere assembleari;
· libro verbali dei revisori dei conti: nel quale verranno verbalizzate tutte le ispezioni ed i controlli dei revisori.
Per i libri contabili, si rilevano invece precisi obblighi di natura fiscale ai quali non è possibile derogare. E’ pertanto necessario tenere una ordinata contabilità dalla quale possono trarsi periodiche analisi di andamento dell’attività sociale e possa verificarsi in ogni momento la trasparenza della gestione.
12) ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIALE CONI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
13) TESSERAMENTO DI TUTTI I SOCI CHE FREQUENTANO L’ASSOCIAZIONI SPORTIVA DILETTANTISTICA CON L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA O LA FEDERAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI CUI SI è AFFILIATI
14) UTILIZZO ISTRUTTORI CERTIFICATI DA:
· DIPLOMA ISEF oppure LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
· DIPLOMA DI FEDERAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI
· DIPLOMA DI ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
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