IODASE-IODEX-ecc

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  • fitwoman
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    • May 2001
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    #16
    Originariamente Scritto da superwoman
    autosuggestione... fidati!, comunque la dieta che stai facendo è dimagrante o di mantenimento? perchè se è la seconda è naturale che tu abbia dei progressi
    AUTOSUGGESTIONE......significa che l'inconscio e il condizionameto psicologico hanno effetti sul corpo........la stessa cosa dell'effetto placebo di farmaci e integratori fake.....

    il potere della mente e il fattore psiche io dico da sempre che è compnente alta su performane atletica e risultato estetico ma aveo capito che tu non la pensavi così........
    "faccio body building perchè....so farlo anche senza corpo"
    The Miss

    www.antonellalizza.it

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    • Lara M
      Bodyweb Member
      • Feb 2002
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      • vivo tra un mucchio di proteine
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      #17
      esiste anche http://www.musclenutrition.com/mostra.php?pun=604

      Lara

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      • superwoman
        Bodyweb Member
        • Dec 2003
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        #18
        infatti non ci credo, sono concorde nell'aumentare la performance con affetto placebo perchè si può credere che un prodotto riesca ad aumentare il volume muscolare, quindi si spinge di più, ma con una dieta di mantenimento, propensa alla massa ci si riesca anche a tirare è una vera utopia. Se non hai una dieta iperproteica e bilanciata, ti puoi prendere tutti i placebi del mondo, ma a meno che tu non sia un fenomeno, rimani una cannavota. Quindi c'è qualcosa che non quadra su come ha bilanciato gli alimenti. Il BB è una scienza e si basa su conoscenze mediche/scientifiche applicate allo sport, poi se pensi di crescere con la fantasia o la magia, ti conviene trovare un buon mago che non sia della chimica
        Professionista

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        • OceanWhispers
          Bodyweb Advanced
          • Jan 2004
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          • La Spezia
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          #19
          Super,nn sono un professionista e nn oso mettere in dubbio ciò che dici,anzi,sono poco più di un neofita dopo circa 1 anno e mezzo d'allenamento..
          Non credo proprio di essere un fenomeno visto che sono partito da basi scarsine ( 1.76 X 60 kg ).. sta di fatto però che , nel mettere su 10kg di massa pulita circa , la "definizione" non si è mai compromessa..asciuttissimo ovunque tranne che nei fianchi ove da sempre resisteva uno strato leggero ( 1-2 cm ) di adipe..che in questi giorni sembra se ne stia andando. Mangio il più possibile ( aggiungendo anche integratori ) e , pian piano , cresco. Ora quello strato di è indubbiamente assottigliato visto che gli addominali sono visibili finalmente anche a riposo..non lo so , sarà una coincidenza sicuramente..o magari davvero autosuggestione chimica no
          Lost in kaleidoscope skies, I am hypnotised
          when you look in my eyes
          ..
          sigpic "E' possibile non commettere nessun errore e perdere lo stesso... non è una debolezza, e' solo la vita." ( J.L. Picard )

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          • superwoman
            Bodyweb Member
            • Dec 2003
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            #20
            spiegato l'arcano, quando sei un neofita allora cresci con poco, il corpo risponde immediatamente allo stimolo dell'allenamento, il problema è quando cominci a raggiungere un puntoi di stallo, allora li entrano in gioco altri fattori, come alimentazione, allenamento, integrazione, ecc.
            La chimica è dannosa, poi su un neofita èproprio sprecata visto che cresce soltanto nel respirare l'aria di palestra.
            Continua da natural, ne hai ancora di strada prima che ti fermi.
            Professionista

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            • calimero
              Bodyweb Advanced
              • Apr 2001
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              #21
              Originariamente Scritto da Ippo
              un mio amico che ha una fabbrica di cosmetici ha prodotto per sfida una crema 15 volte più efficace dello iodex... da concentrazione 1:2 dei vari componenti a lla 2:1...
              La stanno provando dei miei amici con un discreto successo: non unge, non colora, si sciacqua bene dalle mani, crea solo un pizzicorino e... funziona!
              Ehi, non è che si potrebbe provarla/acquistarla? Ho visto che sei dalle parti di Padova, dove io lavoro... La mia mail è pinelli@libero.it

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              • Lara M
                Bodyweb Member
                • Feb 2002
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                • vivo tra un mucchio di proteine
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                #22
                tutti i tipi di creme che si basano su azioni lipolitiche, riducenti, drenanti, ecc. tendono a creare un lieve rossore e pizzicore, dovuto alle sostanze presenti nella crema, favorendo l'assorbimente cutaneo dei componenti.
                Non ungono, non colorano e lavandosi accuratamente le mani, vengono totalmente eliminate.
                Io sono del parere che non esistono creme o prodotti fantascentifici, ma con una dieta bilanciata, attività fisica e riposo, qualsiasi tipo di crema o integratore può dare una mano.

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                • TheVoice
                  Bodyweb Advanced
                  • Feb 2004
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                  • Centro
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                  #23
                  E' ora di chiudere il discorso creme, leggete il documento che allego di seguito e poi vorrei dei commenti da chi ha sempre sostenuto valida la teoria delle creme, non fate che sparite signori. Questa è una denuncia generica su un prodotto, ma i principi di questa crema, sono nella quasi totalità, gli stessi di molte altre, delle volte cambniano di nome perchè c'è chi mette il nome del principio attivo e chi della pianta o sostanza.
                  Comunque se avete bisogno dell'effetto placebo continuate a metterla

                  Provvedimento n. 11412( PI2551C ) KALOCELL LINE

                  L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO







                  NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2002;



                  SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;



                  VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;



                  VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;



                  VISTI gli atti del procedimento;



                  CONSIDERATO quanto segue:





                  1. Richiesta di intervento



                  Con richiesta di intervento pervenuta in data 3 maggio 2002, un’associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario, diffuso dalla società Roeder 1956 Farmaceutici Spa (di seguito Roeder) attraverso l’inserto Salute allegato al quotidiano La Repubblica del 25 aprile 2002 e relativo ai diversi prodotti di cui si compone la linea KaloCell (KaloCell Line Flaconi, KaloCell Line Compresse e KaloCell Line Crema-Gel).

                  Nella richiesta si lamenta l’ingannevolezza del suindicato messaggio in relazione alle vantate caratteristiche di efficacia.





                  2. Messaggio pubblicitario



                  Il messaggio oggetto di contestazione presenta la struttura di un tabellare che occupa un’intera pagina e si apre con il titolo riportato in alto a caratteri ben visibili “Cellulite*?”, mentre l’asterisco rimanda all’affermazione “Inestetismi cutanei della cellulite” inserita alla fine del messaggio in caratteri molto ridotti. Nel corpo centrale della pagina è raffigurata l’immagine di una giovane donna con un fisico snello e tonico e, in sovrimpressione, è riportata la frase “Anch’io la combatto con KaloCell Line”. Il messaggio prosegue con le affermazioni “Test clinici hanno dimostrato in 60 giorni che KaloCell è utile: a favorire la riduzione della circonferenza delle cosce, a contrastare la ritenzione idrica, ad attenuare l’effetto buccia d’arancia”. Il messaggio si conclude con la riproduzione delle confezioni dei diversi prodotti di cui si compone la linea “KaloCell Line”.
                  3. Comunicazione alle parti



                  In data 29 maggio 2002, è stato comunicato al segnalante e alla società Roeder, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 con riguardo alle effettive caratteristiche e ai risultati conseguibili attraverso il trattamento pubblicizzato, nonché ai sensi dell’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo n. 74/92, con riguardo all’idoneità delle eventuali omissioni in ordine alla pericolosità del prodotto a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

                  4. Risultanze istruttorie



                  In data 29 maggio 2002, con la comunicazione di avvio del procedimento, si richiedeva all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire la composizione chimica di ciascuno dei prodotti di cui si compone il trattamento (KaloCell Line Flaconi, KaloCell Line Compresse, KaloCell Line Crema-Gel) con indicazione delle sostanze in essi presenti e della relativa quantità in termini assoluti e percentuali, nonché informazioni sulla programmazione pubblicitaria del messaggio in esame.

                  Contestualmente, si rappresentava alla parte che la documentazione prodotta dall’operatore pubblicitario nel corso del precedente procedimento (PI2551B), pervenuta in data 10 ottobre 2001 e successivamente integrata in data 11, 25 e 31 ottobre 2001 (concernente le pubblicazioni di carattere scientifico riguardanti le sostanze presenti nei diversi prodotti di cui si compone la linea KaloCell -KaloCell Line Flaconi, KaloCell Line Compresse, KaloCell Line Crema-Gel- e i test relativi alle proprietà e all’efficacia dei prodotti reclamizzati), sarebbe stata acquisita agli atti del presente procedimento.

                  L’operatore pubblicitario, Roeder, ha dato riscontro alle richieste avanzate nell’ambito della comunicazione di avvio facendo pervenire, in data 18 giugno 2002, una memoria difensiva in cui forniva le informazioni richieste circa la composizione chimica di ciascuno dei prodotti di cui si compone il trattamento e la programmazione pubblicitaria del messaggio in esame e manifestava il suo assenso a che fosse acquisita agli atti del presente procedimento la documentazione già depositata nel corso del precedente procedimento, trattandosi dei medesimi prodotti.

                  In particolare, nella memoria, l’operatore pubblicitario si è limitato a rinviare integralmente a tutto quanto già contenuto ed esposto nella documentazione prodotta in occasione del procedimento PI2551B, ricordando brevemente, per i profili di efficacia del trattamento, che i prodotti della Linea KaloCell pubblicizzati costituiscono un trattamento sinergico a base di principi vegetali coadiuvanti nel contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite. In particolare, KaloCell Line Flaconi sarebbe un integratore alimentare preposto per il trattamento iniziale, KaloCell Line Compresse sarebbe un integratore alimentare studiato per il trattamento di proseguimento, mentre KaloCell Line Crema-Gel sarebbe invece destinato a coadiuvare il trattamento topico dell’inestetismo e a tonificare e rassodare i tessuti. Per i profili relativi alle omissioni in ordine alla potenziale pericolosità dei prodotti, la Roeder rappresenta di aver inserito, a partire dal 1° maggio 2002, su tutte le pubblicità a mezzo stampa un richiamo alle avvertenze.

                  Con riguardo alla programmazione pubblicitaria, infine, l’operatore ha precisato, con riguardo alla campagna stampa 2002, che le testate interessate per il periodo aprile-maggio 2002 sono state Gioia (per 2 numeri), Repubblica Salute, Gente, Bella, Silhouette Donna e Salve (per 1 numero ciascuna). L’operatore ha, altresì, precisato che il messaggio in esame “(…) non sarà più, in tale veste, utilizzato in futuro”.

                  Con provvedimento adottato in data 22 agosto 2002, l’Autorità ha richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio pubblicitario.

                  In particolare, con riferimento alle affermazioni relative all’idoneità dei prodotti pubblicizzati a produrre i risultati indicati, quali: “Test clinici hanno dimostrato in 60 giorni che KaloCell è utile: a favorire la riduzione della circonferenza delle cosce, a contrastare la ritenzione idrica, ad attenuare l’effetto buccia d’arancia”, si chiedeva all’operatore pubblicitario di dimostrarne la veridicità, anche attraverso precisazioni e integrazioni della documentazione già depositata, evidenziando gli effetti di ciascuno dei prodotti pubblicizzati sulla circonferenza delle cosce, la ritenzione idrica e la buccia d’arancia dopo 60 giorni di utilizzo, specificando quali parametri sono stati adottati allo scopo di valutare l’efficacia dei prodotti sulla ritenzione idrica e la buccia d’arancia.

                  Con memoria pervenuta in data 9 settembre 2002, in risposta al provvedimento di attribuzione dell’onere della prova, la società Roeder, con riguardo alle affermazioni di efficacia dopo soli 60 giorni di trattamento, ha rinviato agli studi ed alle memorie già prodotti in atti1. Con riguardo alla specificazione dei parametri dai quali dovrebbero trarsi informazioni circa gli effetti di ciascuno dei prodotti pubblicizzati sulla ritenzione idrica e delle misurazioni strumentali e verificabili effettuate allo scopo di valutare l’efficacia di ciascuno dei prodotti in esame sull’aspetto a buccia

                  1 Cfr. provvedimento n. 10344, caso PI2551B KaloCell, del 17 gennaio 2002, pubb. in Boll. n. 3/02.
                  d’arancia, Roeder ha replicato che il parametro dal quale devono trarsi informazioni sulla ritenzione idrica è il peso corporeo e pertanto la rimozione dei liquidi in eccesso sarebbe dimostrata dal calo ponderale registrato durante la sperimentazione, e che i parametri di riferimento per la valutazione degli effetti sulla buccia d’arancia sono l’aspetto acciottolato e la consistenza pastosa della cute.

                  In data 13 settembre 2002, è stata data comunicazione al segnalante delle risultanze dell’incombente istruttorio, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 627/96.

                  Con provvedimento adottato in data 12 settembre 2002, l’Autorità, ritenendo necessario affidare ad un centro di ricerca, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e specialistiche, una perizia in relazione alla attendibilità di tutta la documentazione scientifica depositata dall’operatore a dimostrare l’idoneità dei prodotti di cui si compone la linea KaloCell a svolgere la propria funzione nei termini pubblicizzati nel messaggio, ha incaricato l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (di seguito INRAN) a svolgere l'incarico peritale.

                  In data 13 settembre 2002, veniva data comunicazione alle parti della delibera di attribuzione dell’incarico peritale, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 627/96.

                  Il 17 settembre 2002, l’operatore pubblicitario ha manifestato l’intenzione di nominare un consulente di fiducia per partecipare alle operazioni peritali.

                  In data 18 settembre 2002, l’INRAN comunicava che l’esame della documentazione aveva avuto inizio il giorno 16 settembre e che la stesura della perizia, che avrebbe avuto luogo presso la sede dell’Ente, si sarebbe svolta nel periodo compreso tra il giorno 16 settembre e il giorno 30 dello stesso mese.

                  Di tale comunicazione l’operatore pubblicitario veniva informato lo stesso 18 settembre 2002.

                  In risposta, il 19 settembre 2002, la Roeder comunicava, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 627/96, i nomi dei consulenti di fiducia che avrebbero assistito alle operazioni svolte dal consulente dell’Autorità.

                  In data 20 settembre 2002, veniva comunicato all’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione il nominativo dei consulenti di parte che avrebbero potuto assistere alle operazioni peritali e veniva, altresì, invitato l’operatore pubblicitario a prendere contatti con l’INRAN, al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 627/96.

                  In data 2 ottobre 2002, è pervenuta la perizia svolta dall’INRAN. La relazione peritale esamina preliminarmente la copiosa letteratura scientifica depositata dall’operatore pubblicitario e acquisita agli atti del presente procedimento2, fornendone una analitica descrizione, e, concludendo, in estrema sintesi, che non è rinvenibile nessuna indicazione scientifica che possa costituire un valido sostegno a quanto affermato nei claim di efficacia utilizzati nel messaggio, sottolineando, peraltro, che la maggior parte degli studi riconosce la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sul tema. Tenendo conto della documentazione prodotta e dello stato attuale delle conoscenze sui singoli composti presenti nei preparati in esame, risulterebbero quindi privi di riscontro scientifico i claim di efficacia secondo cui KaloCell sarebbe utile a:

                  - “favorire la riduzione della circonferenza delle cosce”, in quanto questa eventualità potrebbe essere legata sia ad una riduzione di edemi declivi, sia, più frequentemente, a una riduzione del tessuto adiposo sottocutaneo in quella sede. La prima ipotesi, come meglio specificato al punto successivo, non è verificabile; la seconda ipotesi non è neanche ipoteticamente considerabile, dal momento che solo i composti di Citrus Aurantium potrebbero avere effetti sul metabolismo basale, ma non vi è alcuna connessione possibile tra questo effetto e una riduzione del tessuto adiposo distrettuale, fatta salva ogni altra considerazione relativa alla dose alla quale questo effetto si manifesta e agli altri numerosi e ben più rilevanti fattori che influenzano il metabolismo energetico;

                  - “contrastare la ritenzione idrica”, in quanto tale capacità potrebbe essere legata agli estratti di betulla e agli estratti di cola, la cui azione diuretica, tuttavia, non è adeguatamente documentata; la letteratura presentata non fa alcun riferimento a una dose ipoteticamente attiva e quindi non è possibile verificare se la dose assunta secondo la posologia indicata sia in realtà efficace;

                  - “attenuare l’effetto buccia d’arancia”, in quanto tale capacità è ipoteticamente legata ai composti coinvolti nel trofismo del tessuto sottocutaneo (vitamine A, C, E, iodio, zinco, centella asiatica), ai composti dotati di attività antiossidante (mirtillo, bioflavonoidi degli agrumi) e ai composti dotati di attività antinfiammatoria (bromelina, escina). A tale proposito si osserva che solo in caso di carenze gravi di vitamine A, C, E, iodio e zinco, si osservano effetti negativi sul trofismo degli epiteli e che la somministrazione di dosi di questi composti in misura pari al 50-100% dei Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti a individui che hanno coperto altrimenti i loro bisogni di queste sostanze non determina effetti sul trofismo degli epiteli; la capacità degli estratti di centella asiatica di stimolare in vivo il trofismo dei fibroblasti non è adeguatamente documentata; l’effetto antiossidante del mirtillo e dei bioflavonoidi degli agrumi può essere rilevante solo in individui che non assumono altrimenti composti antiossidanti dalla dieta; l’attività antinfiammatoria della bromelina non è adeguatamente documentata.

                  Per quanto riguarda la dimostrazione della efficacia specifica dei prodotti all’esame, la perizia è molto critica nei confronti dei test di efficacia svolti, riscontrando elementi che ne inficiano la validità scientifica. In particolare:


                  2 Cfr. provvedimento n. 10344, caso PI2551B KaloCell, del 17 gennaio 2002, pubb. in Boll. n. 3/02.
                  - con riferimento al test relativo ai prodotti KaloCell Line Flaconi e di KaloCell Line Compresse, “Valutazione di un integratore dietetico coadiuvante nel trattamento dell’ipertrofia pannicolo-lobulare” diretto dal Prof. Pippione, pubblicato sulla rivista scientifica Il Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia ed eseguito in doppio cieco attivo vs. placebo su un campione di 25 soggetti, si afferma che l’analisi statistica condotta, basata sul “t” di Student per dati appaiati, non è appropriata. Per questo disegno sperimentale, infatti, è necessario effettuare un’analisi della varianza per misure ripetute, che è il test che si utilizza per vedere se un trattamento ha avuto efficacia nel tempo, includendo nel test la variabile trattamento/placebo tra i gruppi di osservazione. Eseguendo questa analisi, valida per le variabili continue (misura delle cosce, del ginocchio e peso corporeo), non si sono trovate differenze significative per effetto del trattamento sulla circonferenza delle cosce, sulla circonferenza del ginocchio e sul peso. Per le variabili qualitative (aspetto acciottolato della cute, consistenza pastosa, ecc..) va fatta un’analisi di tabulazione incrociata in cui è possibile confrontare la prevalenza di ciascun segno rispetto all’altro ai diversi tempi e con i due trattamenti. In questo caso la significatività statistica sarà data dal test del c2 . Le considerazioni espresse dovrebbero quindi essere rielaborate sulla base di questi test;

                  - con riferimento al test relativo al prodotto KaloCell Line Crema-Gel, “Valutazione della sicurezza di impiego e dell’efficacia di un prodotto cosmetico”, svolto nel febbraio 2000 presso la Evic Italia, si afferma che lo studio non è stato condotto in doppio cieco, perché i due composti sono identificabili all’esame obiettivo essendo di colore differente e non è specificato se i partecipanti erano o meno a conoscenza di quale dei due era riconducibile al trattamento e di quale al placebo, dato comunque conosciuto dall’investigatore. Inoltre, circa il trattamento dei dati, manca una qualsiasi elaborazione statistica di significatività dei risultati ottenuti, sia per le variabili continue sia per quelle qualitative, per capire se le differenze osservate siano attribuibili al caso o ad una dimostrabile associazione causa-effetto. Le conclusioni riportate andrebbero quindi riviste alla luce di un apposito test statistico di valutazione.

                  La relazione peritale si esprime in modo critico anche con riguardo ai risultati dei test di sicurezza, che, nonostante non fossero oggetto di perizia, risultavano allegati ai test di efficacia esaminati.

                  In data 2 ottobre 2002 veniva data comunicazione alla parte dei risultati della perizia, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 627/96.

                  In data 14 ottobre 2002, l’operatore pubblicitario ha depositato una memoria contenente le proprie controdeduzioni alle conclusioni della perizia.

                  Nel documento, la parte eccepisce preliminarmente la violazione delle regole del contraddittorio che caratterizzano e presiedono la regolarità di ogni procedimento amministrativo. Il fatto che alla società Roeder sia stato comunicato il 18 settembre che le operazioni peritali aveva avuto inizio il giorno 16 dello stesso mese le avrebbe impedito di partecipare alla perizia. Un’ulteriore violazione delle regole sul contraddittorio e sulla piena conoscenza degli atti viene ravvisata nel fatto che la relazione peritale non reca in allegato i documenti menzionati, per cui non sarebbe possibile una valutazione completa.

                  La memoria passa quindi ad esaminare i diversi passaggi della perizia, analizzando la valutazione effettuata dall’INRAN della letteratura scientifica prodotta. Il documento, in estrema sintesi, critica la lettura data dall’INRAN ad alcuni articoli e conclude, in relazione alla valutazione dei claim utilizzati nel messaggio, che l’INRAN sia incorso nell’errore di ricondurre l’idoneità probatoria della documentazione depositata al singolo componente del prodotto, dovendo essere invece certificata da specifici studi clinici riferiti al prodotto nella sua funzione complessiva. In particolare, in relazione alla capacità di:

                  - “favorire la riduzione della circonferenza delle cosce”, questa sarebbe dovuta alla riduzione dello spessore del tessuto adiposo sottocutaneo, secondo quanto inequivocabilmente dimostrato dall’ecografia cutanea; tale riduzione sarebbe a sua volta riconducibile ad una diminuzione della ritenzione idrica e ad una maggior trofismo del tessuto connettivo;

                  - “contrastare la ritenzione idrica”, dovuta alla presenza di betulla, cola e iodio, si osserva che queste sostanze sono contenute nei prodotti nei dosaggi ammessi dalla legge in ambito cosmetico ed alimentare e che sarebbe erroneo il riferimento ad una dose ipoteticamente attiva che è tipica dei farmaci;

                  - “attenuare l’effetto buccia d’arancia”, dovuta alla presenza di composti coinvolti nel trofismo del tessuto sottocutaneo (vitamine A, C, E, iodio, zinco, centella asiatica), nonché a quelli aventi attività antiossidante (mirtillo, bioflavonoidi degli agrumi) oltre a bromelina ed escina, si osserva che l’integrazione di tali nutrienti è utile per il benessere della pelle secondo quanto specificamente riconosciuto in letteratura.

                  Relativamente ai test di efficacia, e con particolare riguardo allo studio condotto sui prodotti KaloCell Line Flaconi e di KaloCell Line Compresse, la parte allega alla memoria una relazione del prof. Stefano Landi in cui si descrivono le ragioni per le quali sono da ritenere corretti i risultati a cui sono pervenuti i ricercatori che hanno condotto lo studio clinico sui due integratori alimentari e si afferma che anche utilizzando i metodi indicati dall’INRAN i risultati non variano dal punto di vista sostanziale. La parte aggiunge che, in ogni caso, l’affermazione dell’INRAN circa l’inadeguatezza dell’analisi statistica condotta resterebbe indimostrata e non documentata, mancando i fogli di calcolo nei quali l’Istituto ha inserito i dati e non conoscendo quali dati vi avrebbe inserito per giungere alla sue conclusioni.

                  Con riguardo allo studio condotto sul prodotto KaloCell Line Crema-Gel, la parte allega alla memoria un’analisi statistica dei risultati ottenuti con l’applicazione del preparato che avallerebbe la significatività statistica degli stessi.

                  Relativamente ai test di sicurezza, la parte afferma che la sicurezza dei prodotti non costituisce oggetto di perizia ragione per cui le affermazioni dell’INRAN debbono ritenersi inconferenti.

                  In data 24 ottobre 2002, è stata trasmessa all’INRAN, a completamento della documentazione già inviata, copia dell’analisi statistica allegata alla memoria del 14 ottobre 2002 ad integrazione del test di efficacia sulla crema-gel “Valutazione della sicurezza di impiego e dell’efficacia di un prodotto cosmetico”, al fine di ottenerne una valutazione, dandone contestuale comunicazione alla parte, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 627/96.

                  In data 30 ottobre 2002, è pervenuta la relazione tecnica svolta dall’INRAN sulla documentazione integrativa inviata dall’operatore pubblicitario, di cui è stata data immediata comunicazione alla parte, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 627/96.

                  L’INRAN ha rilevato che le analisi statistiche prodotte appaiono per alcuni aspetti lacunose con riguardo alle metodologie ed ai parametri di riferimento considerati. In particolare l’INRAN mette in luce che le tabelle allegate non indicano le applicazioni né delle correzioni statistiche né dei test che la letteratura riporta per questo tipo di protocollo sperimentale, evidenziando altresì, che i test statistici prodotti non contengono alcuna analisi o discussione sulle variazioni percentuali presenti nel lavoro.

                  In data 5 novembre 2002 sono pervenute le controdeduzioni dell’operatore pubblicitario alla relazione integrativa dell’INRAN, nelle quali, attraverso osservazioni di contenuto tecnico, si conferma la correttezza e la rilevanza della elaborazione statistica depositata.





                  5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



                  Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 8 ottobre2002, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92. Tale richiesta è stata integrata in data 15 ottobre 2002 e, successivamente, in data 4 e 5 novembre 2002.

                  In data 13 novembre 2002 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale si è espressa nel senso di ritenere il messaggio in esame ingannevole, sia sotto il profilo delle caratteristiche e dell’efficacia dei prodotti pubblicizzati sia sotto il profilo della sicurezza per la salute del consumatore.

                  Nel parere si rileva in particolare che il messaggio così come strutturato, per la dimensione e il formato tipografico dei caratteri utilizzati per i termini “Cellulite” e “Kalocell” e per l’affermazione “Anch’io la combatto con” collocata tra le prime due, sia idoneo ad ingenerare nel consumatore l’erroneo convincimento che i prodotti reclamizzati abbiano un’efficacia autonoma nel combattere la cellulite. Né può ritenersi sufficiente il rinvio all’espressione “Inestetismi cutanei della cellulite” collocata in fondo alla pagina e fuori dal corpo del messaggio. Pertanto, il resto del messaggio, secondo cui Kalocell “è utile a favorire la riduzione della circonferenza delle cosce, a contrastare la ritenzione idrica, ad attenuare l’effetto buccia d’arancia”, deve intendersi non nel senso di una specificazione riduttiva della portata dell’affermazione principale, ma di quello di una sua conferma riferita ad aspetti particolari in cui si manifesta la cellulite.

                  Nel parere, inoltre, si rileva che il messaggio non rende edotti i suoi destinatari dei rischi connessi all’assunzione, specie se prolungata, dei due integratori alimentari.





                  6. Valutazioni conclusive



                  1. Le eccezioni procedurali sollevate



                  L’eccezione procedurale sollevata dalla parte circa la presunta violazione delle regole del contraddittorio è infondata in quanto l’Autorità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 627/96, ha tempestivamente comunicato alle parti l’attribuzione dell’incarico peritale all’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, l’oggetto della perizia, il nominativo dei soggetti che avrebbero compiuto l’accertamento tecnico richiesto e il termine entro il quale doveva pervenire la relazione peritale.

                  Da ultimo, si ritiene del tutto priva di pregio l’eccezione secondo la quale un’ulteriore violazione delle regole sul contraddittorio e della piena conoscenza degli atti sarebbe da ravvisarsi nel fatto che la relazione peritale non reca in allegato i documenti menzionati, per cui non sarebbe stata possibile una valutazione completa.

                  Al riguardo, infatti, si osserva che la documentazione analizzata nella relazione peritale non solo riporta per esteso il titolo, gli autori, gli estremi della rivista e l’anno di pubblicazione, ma è altresì catalogata con la stessa
                  numerazione utilizzata dalla parte quando ha trasmesso detta documentazione all’Autorità, facilitandone ulteriormente l’identificazione.
                  CONTINUA....

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                    ....CONTINUA
                    2. L'efficacia dei prodotti di cui si compone la linea KaloCell



                    Il messaggio segnalato lascia intendere che attraverso l’uso dei prodotti di cui si compone la linea KaloCell (KaloCell Line Flaconi, KaloCell Line Compresse e KaloCell Line Crema-Gel) sia possibile combattere la cellulite “Cellulite*?”, “Anch’io la combatto con KaloCell Line”.

                    In tal senso, non appare potersi condividere la decodifica formulata dall’operatore pubblicitario, secondo la quale la pagina pubblicitaria prospetterebbe i prodotti della linea KaloCell come meramente coadiuvanti e non risolutivi dei soli inestetismi cutanei della cellulite, riconducendone peraltro l’efficacia ad un loro uso congiunto, ed in nessun caso efficaci nei confronti della patologia della cellulite, per cui la dicitura “Cellulite” non implicherebbe una promessa concreta di risoluzione del problema. Le espressioni utilizzate e la particolare enfasi ad esse attribuita dalla struttura grafica del messaggio, infatti, appaiono tali da non poter essere in alcun modo controbilanciate né dalla specificazione “Inestetismi cutanei della cellulite” a cui rimanda l’asterisco, peraltro confinata in fondo alla pagina in caratteri poco leggibili, né dal tenore più moderato delle affermazioni successive. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il messaggio non pubblicizza unicamente un prodotto di natura cosmetica, in relazione alla cui efficacia meramente coadiuvante ed estetica il consumatore può considerarsi generalmente avvertito, ma anche due integratori alimentari, in relazione ai quali il consumatore non è posto in condizione di decodificare correttamente le espressioni utilizzate nel messaggio e può attribuire ai prodotti un’efficacia ulteriore rispetto alla mera azione di contrasto nei confronti degli inestetismi cutanei dovuti alla cellulite.

                    Come è noto, invece, la cellulite è una manifestazione lipodistrofica complessa, la cui eziologia non è stata ancora compiutamente indagata. La possibile genesi multifattoriale della cellulite richiede dunque un approccio terapeutico complesso e non risponde a prodotti meramente cosmetici, che pure esplichino un’eventuale azione in relazione ad alcune delle sue manifestazioni, o a semplici supplementazioni alimentari.

                    Il messaggio in esame risulta, quindi, ingannevole, in quanto le modalità di presentazione dello stesso creano nel destinatario la falsa impressione di trovarsi di fronte a prodotti dotati di un’efficacia autonoma e risolutiva nei confronti della cellulite che non può essergli ascritta.

                    Ciò assume particolare rilievo in considerazione del noto effetto psicologico secondo cui i consumatori, a fronte di vanti pubblicitari che prospettano il facile conseguimento di risultati particolarmente ambiti, sono particolarmente propensi a dare credito alle promesse contenute nel messaggio. Il pregiudizio al comportamento economico del consumatore è, quindi, rappresentato dall’acquisto di prodotti che sono destinati a rivelarsi di scarsa utilità con riguardo alle finalità prospettate.

                    Il messaggio promette, inoltre, il conseguimento di risultati specifici e comprovati “Test clinici hanno dimostrato in 60 giorni che KaloCell è utile: a favorire la riduzione della circonferenza delle cosce, a contrastare la ritenzione idrica, ad attenuare l’effetto buccia d’arancia”, lasciando intendere che qualsiasi prodotto della linea KaloCell sia in grado di indurre i risultati promessi.

                    Infatti, in nessuna parte del messaggio viene specificato, come suggerito dalle argomentazioni svolte dall’operatore pubblicitario, che i prodotti della Linea KaloCell costituiscono un trattamento sinergico e che sarebbe indicata l’assunzione di KaloCell Line Flaconi nella fase iniziale, di KaloCell Line Compresse nella fase di proseguimento e che KaloCell Line Crema-Gel sarebbe invece destinato a coadiuvare il trattamento topico degli inestetismi cutanei e a tonificare e rassodare i tessuti. Né, per come è strutturata la pagina pubblicitaria, è possibile ipotizzare una decodifica del messaggio in tal senso da parte del consumatore, il quale è ragionevolmente indotto a ritenere di poter ottenere i risultati prospettati nel messaggio con l’acquisto di uno qualsiasi dei prodotti di cui si compone la linea KaloCell indipendentemente dalla formulazione in cui è offerto, ciò soprattutto con riguardo ai due integratori alimentari che verranno realisticamente percepiti come alternativi.

                    In realtà, quanto all’efficacia dei prodotti pubblicizzati nei termini prospettati nel messaggio, si rileva che la documentazione e le informazioni acquisite nel corso del procedimento ed in particolare le conclusioni della perizia appaiono univocamente mettere in luce che, allo stato degli atti, non sussistono evidenze scientifiche che supportino i vanti prestazionali relativi all’idoneità dei prodotti reclamizzati a determinare il conseguimento dei risultati promessi nella pagina pubblicitaria, né disgiuntamente considerati, né come trattamento sinergico.

                    Infatti, la documentazione scientifica acquisita anche attraverso l’onere e sottoposta al vaglio dell’INRAN non fornisce alcun supporto probatorio ai vanti prestazionali contenuti nel messaggio. In particolare, il test di efficacia condotto sui due integratori alimentari, KaloCell Line Flaconi e KaloCell Line Compresse, che peraltro presuppone la somministrazione congiunta e alternata di fiale e compresse, in un arco temporale complessivo di 90 giorni, viene ritenuto scientificamente inattendibile dall’INRAN, il quale nella relazione peritale evidenzia errori metodologici nell’analisi statistica condotta sui risultati ottenuti e non riscontra risultati significativi per effetto del trattamento a seguito dell’analisi statistica ritenuta più adeguata.

                    Né la parte, nelle sue osservazioni in risposta ai risultati della perizia, peraltro redatte da soggetti diversi da quelli a ciò deputati in base all’art. 9 del DPR n. 627/96, ha prodotto documentazione che comprovi le affermazioni fatte circa la validità dei risultati a cui sono pervenuti i ricercatori che hanno condotto lo studio clinico sui due integratori alimentari e circa il fatto che anche utilizzando i metodi indicati dall’INRAN i risultati non variano dal punto di vista sostanziale, non allegando le nuove presunte analisi condotte sulle variabili continue e su quelle qualitative né i risultati con esse ottenuti.

                    Analogamente deve ritenersi privo di attendibilità scientifica e di qualsiasi valenza probatoria il test di efficacia relativo a KaloCell Line Crema-Gel che, sebbene sia stato svolto sul prodotto utilizzato singolarmente e riporti i risultati ottenuti con l’applicazione del preparato dopo 60 giorni, manca di un’attendibile analisi statistica dei risultati ottenuti.

                    A seguito dell’analisi sulla letteratura scientifica, la relazione peritale esprime un giudizio fortemente negativo anche sulla mera possibilità che i singoli componenti presenti nei preparati in esame possano indurre i risultati prospettati nel messaggio, né disgiuntamente considerati, né come trattamento sinergico.

                    Ne deriva che anche le affermazioni contenute nel messaggio, volte a prospettare l’attitudine dei prodotti pubblicizzati a favorire la riduzione della circonferenza delle cosce, a contrastare la ritenzione idrica e ad attenuare l’effetto buccia d’arancia devono ritenersi inesatte.

                    Il messaggio segnalato, quindi, rivendicando ai prodotti reclamizzati un’efficacia che non può essergli ascritta, risulta idoneo a indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche, all’efficacia dei prodotti pubblicizzati e ai risultati conseguibili attraverso il loro impiego, sia disgiunto che sinergico, potendo in tal modo pregiudicarne il comportamento economico.



                    3. La sicurezza dei consumatori



                    Quanto alla suscettibilità dei prodotti pubblicizzati di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, si deve rilevare che il messaggio pubblicizza anche due integratori che contengono una sostanza, il Citrus Aurantium, il cui impiego negli alimenti deve essere accompagnato da avvertenze che sottolineino la necessità di non superare la dose giornaliera consigliata (30mg/die) e di consultare il medico, prima di assumere il prodotto, in presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione, sconsigliando l’uso del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei dodici anni, secondo quanto affermato dal Ministero della Sanità nella sua circolare del 20 ottobre 1999.

                    Il messaggio in esame non fa alcun cenno ad eventuali limitazioni nell’assunzione dei due integratori alimentari da parte di determinate categorie di soggetti o alla necessità di non superare determinati dosaggi e lascia, quindi, intendere che ciascuno dei prodotti reclamizzati non presenti alcuna controindicazione e sia quindi fruibile indiscriminatamente da chiunque e senza utilizzare particolari cautele.

                    Si ritiene, pertanto, che il messaggio in questione possa indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, così violando il disposto dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.



                    RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio segnalato, volto a promuovere i diversi prodotti della linea KaloCell Line, è idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche di efficacia degli stessi, pregiudicandone il comportamento economico, ed inoltre, limitatamente agli integratori alimentari in fiale e compresse (KaloCell Line Flaconi e KaloCell Line Compresse), omettendo di informare della pericolosità di questi prodotti oltre determinati dosaggi o per alcune categorie di persone può indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza con conseguente pericolo per la loro salute;

                    RITENUTO, infine, che, in ragione della natura dei beni pubblicizzati, che non consentono una verifica in tempi rapidi delle caratteristiche, della efficacia e degli eventuali effetti nocivi per la salute connessi con l'assunzione del prodotto, tali effetti pregiudizievoli possono continuare a prodursi, qualora ai consumatori non vengano fornite le informazioni veritiere in base alle quali orientare consapevolmente le proprie scelte economiche e che tale circostanza rende necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, al fine di impedire che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;





                    DELIBERA




                    che il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Roeder 1956 Farmaceutici Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera a), e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.





                    DISPONE




                    a) che la società Roeder 1956 Farmaceutici Sp.A. pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, secondo le seguenti modalità:

                    i) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;

                    ii) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una volta, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento, sull’inserto Salute del quotidiano La Repubblica in uno spazio corrispondente a mezza pagina;

                    iii) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto ii) e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della comunicazione stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;



                    b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia originale del citato periodico contenente la dichiarazione rettificativa pubblicata.





                    L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.





                    Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



                    Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

                    Allegato al provvedimento n. 11412( PI2551C ) KALOCELL LINE







                    COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE

                    AUTORITA' GARANTE
                    DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

                    ******
                    La società Roeder 1956 Farmaceutici S.p.A.
                    ha diffuso, attraverso l’inserto Salute allegato a Repubblica del 25 aprile 2002,
                    un messaggio volto a promuovere i diversi prodotti di cui si compone la linea
                    KALOCELL LINE
                    e ritenuto dall’Autorità
                    PUBBLICITà IngannevolE


                    IL MESSAGGIO

                    lasciava intendere che attraverso l’uso dei prodotti di cui si compone la linea KaloCell (KaloCell Line Flaconi, KaloCell Line Compresse e KaloCell Line Crema-Gel) fosse possibile combattere la cellulite e, in particolare, prospettava tali prodotti come idonei, in 60 giorni, a favorire la riduzione della circonferenza delle cosce, contrastare la ritenzione idrica ed attenuare l’effetto buccia d’arancia.


                    IN REALTÀ


                    la vantata efficacia dei prodotti pubblicizzati - sia disgiuntamente considerati che come trattamento sinergico- non trova riscontro nei risultati della perizia condotta sulla documentazione acquisita e sui test svolti dalla parte sui prodotti di cui la linea KaloCell si compone.
                    Inoltre, il messaggio omette di indicare che l’assunzione di Citrus Aurantium contenuto negli integratori KaloCell Line Flaconi e KaloCell Compresse è sconsigliata per la salute del consumatore in determinate situazioni (oltre la dose giornaliera consigliata, in gravidanza, durante l’allattamento, al di sotto dei dodici anni nonché, in assenza di consultazione del medico, da soggetti affetti da cardiovasculopatie e/o ipertensione).
                    L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
                    (Provvedimento adottato nell'Adunanza del 14 novembre, ai sensi del D. Lgs. 74/92)

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                    • Lara M
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                      • vivo tra un mucchio di proteine
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                      #25
                      Non mi sembra che nessuno abbia fatto pubblicità a nessun tipo di crema, una persona ha chiesto un parere e molti hanno risposto in base alle proprie e soggettive esperienze o conoscenze.
                      Qui nessuno sparisce, ognuno parla e discute in maniera educata e civile su qualsiasi argomento, in questo caso CREME.
                      Tu hai una tua idea altri giustamente possono avere idee diverse dalle tue.
                      Anche la camomilla può dare effetti indesiderati se si è allergici o se si hanno intolleranze particolari, ma non mi sembra che sia scritto da nessuna parte.

                      Lara

                      Commenta

                      • superwoman
                        Bodyweb Member
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                        #26
                        Originariamente Scritto da Lara M
                        Non mi sembra che nessuno abbia fatto pubblicità a nessun tipo di crema, una persona ha chiesto un parere e molti hanno risposto in base alle proprie e soggettive esperienze o conoscenze.
                        Qui nessuno sparisce, ognuno parla e discute in maniera educata e civile su qualsiasi argomento, in questo caso CREME.
                        Tu hai una tua idea altri giustamente possono avere idee diverse dalle tue.
                        Anche la camomilla può dare effetti indesiderati se si è allergici o se si hanno intolleranze particolari, ma non mi sembra che sia scritto da nessuna parte.

                        Lara
                        The voice credo che faceva riferimento a molti post dove si riteneva valido il dimagrimento localizzato tramite creme. Anche io ho sempre sostenuto impossibile oltrepassare l'epidermide con dei principi attivi. Conoscevo già questo studio, se leggi attentamente vedrai che è chiaramente sottolineato l'ineficacia di creme topiche e finti bruciagrassi. Le idee degli altri ben vengano, ma possibilmente con pensieri che ne spieghino l'efficacia o con test validi. Di solito quelli che dicono che funziona sono sempre quelli che non hanno nessun tipo di base scientifica ma dicono che lo vedono su stessi.
                        Fit per fortuna che l'effetto placebo non esiste su i ricercatori scientifici
                        Professionista

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                        • Lara M
                          Bodyweb Member
                          • Feb 2002
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                          • vivo tra un mucchio di proteine
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                          #27
                          Ho letto e ho capito cosa intendeva dire The Voice...................
                          qui c'è una persona che ha chiesto dei consigli su un acquisto e su problemi che secondo lui gli causavano reazioni cutanee.
                          se io ti dico che secondo me alla mattina appena mi alzo mi faccio una doccia fredda e sono convinta che mi faccia bene e mi rassoda, come faccio a spiegartelo con test validi? Capisci cosa intendo, tu sicuramente sei più colto e informato di altri, ma si deve anche capire che la maggior parte delle persone non ha una base scentifica e che quindi si basa solo sulle proprie esperienze.

                          Lara

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                          • OceanWhispers
                            Bodyweb Advanced
                            • Jan 2004
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                            • La Spezia
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                            #28
                            Letto tutto.. sicuramente sarà così,la cosa che mi è saltata all'occhio è che "il test dei 60 giorni" l'hanno fatto dal 14 al 30 settembre 2002..

                            Per quanto riguarda la "base scientifica",dovrei forse mettermi a fare dei test anzichè applicarla? :-)
                            Lost in kaleidoscope skies, I am hypnotised
                            when you look in my eyes
                            ..
                            sigpic "E' possibile non commettere nessun errore e perdere lo stesso... non è una debolezza, e' solo la vita." ( J.L. Picard )

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                            • Sergio
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                              • May 1999
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                              • Send PM

                              #29
                              Ho riscontrato che c'è qualche d'uno che ha la bocca un pò larga e che scrive con molti nick fingendo di essere persone diverse, ma è sempre lo stesso.
                              Lui lo sa che a me non piacciono gli anonimi dalla bocca larga, facile fare critiche specie se distruttive invece che costruttive quando non si può criticare lui stesso essendo un anonimo. Se fosse un pò più coraggioso si iscriverebbe con il suo vero nome e/o per lo meno dovrebbe smetterla di scrivere con diversi nick.
                              Come al solito si dice il peccato e non il peccatore, ma io e lui ci siamo capiti



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                              • fitwoman
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                                • May 2001
                                • 5270
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                                #30
                                Originariamente Scritto da superwoman

                                Fit per fortuna che l'effetto placebo non esiste su i ricercatori scientifici
                                ...LO CREDO BENE

                                il discorso dell'effetto della mente o meglio suggestione opppure "Credenza" infatti non deve seguire l'iter della ricerca scientifica.....proprio facendo test in doppio ceco in vari campi dello scibile umano si cerca di evitare eventuali elementi non razionali che inquinino i risultati.....questo vuol dire che la scienza ritiene che la suggestione sista e abbia effetti, altrimenti non si darebbe tanto da fare per evitarla

                                altro è dire se la mente o la psiche possa condizionare una performance o l'estetica

                                nel primo caso direi di si, pratiche quali visualizzazione e training autogeno sono diffuse in molti sport, arti marziali, immersioni in apnea sono due esempi dove si esalta il controllo mente-corpo

                                sull'estetica si potrebbe pensare a un effetto indiretto, se l'inconscio o un lavoro psicologico, faccio un esempio, creano una situazione che allenta lo stress potrebbe essere probabile che un certo tipo di fame nervosa si controlli meglio.....livelli di cortisolo e ritenzione idrica sono legati a processi connessi ai meccanismi ormonali dello stress.......ecc. ecc. quindi non è che con il pensiero si comandano le cellule adipose ma si può creare un clima emotivo positivo o negativo che ha riscontri su performance ed estetica.....

                                quanto questo pesa su tutta una preparazione? dipende.....dieta e allenamento scientifici sono fondamentali.......ma non siamo tutti uguali......per molte persone stare bene dentro è la prima cosa da ottenere per stare bene fuori, anzi, secondo me questo è quello che lo sport può insegnare davvero: "NON ESISTE FITNESS SENZA ANIMA"


                                scusate l'OT gigante
                                "faccio body building perchè....so farlo anche senza corpo"
                                The Miss

                                www.antonellalizza.it

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